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News dalle Città della BAT

sabato 13 novembre 2010

BAT : Nuovo Codice della strada - Obblighi per pubblici esercizi.

Ai sensi delle vigenti normative comunitarie, nazionali, regionali e locali, sono numerosi i cartelli e i documenti che devono essere esposti, in modo ben visibile, nei locali pubblici (bar -ristoranti, pizzerie, pub, discoteche ed esercizi similari). Unimpresa ha sempre manifestato una particolare attenzione verso il rispetto delle norme. Sono state tantissime le iniziative avviate dalla nostra Associazione di Categoria per combattere problemi sociali, quali la diffusione dell’alcolismo tra i giovani, il decoro urbano, la lotta al fumo e il rispetto della Legalità.


Relativamente ai cartelli obbligatori, al fine di evitare le pesantissime sanzioni, non solo di carattere amministrativo ma anche penale, in caso di inosservanza delle norme vigenti, invitiamo tutti i Pubblici Esercenti, qualora non ne siano già provvisti, a premunirsi dei suddetti cartelli, tutti disponibili presso le sedi di Unimpresa Bat.

I cartelli da esporre e la documentazione da produrre agli Organi di Vigilanza e Controllo sono i seguenti:

- Autorizzazione Amministrativa rilasciata dal comune ove ha sede l’esercizio ovvero copia del Modello SCIA

- Manuale H.A.C.C.P.

- Licenza U.T.I.F. per la vendita dei Liquori

- Cartello indicante l’orario ed il turno di riposo osservati

- Listino dei Prezzi (quello di Unimpresa Bat è redatto in bilingue e integrato con le norme ancora vigenti del T.U.L.P.S.”)

- Tabelle Alcolemiche

- Estratto Testo Unico di Pubblica Sicurezza

- Cartello Divieto di Fumo

- Cartello divieto somministrazione e vendita alcol ai minori di anni 18 (ordinanza sincacale n. 510/2008 del Comune di Andria)

- Ordinanza comunale divieto vendita bevande in bottiglia (ordinanza sindacale n. 225/2006 del Comune di Andria);

- Cartelli indicanti gli Ingredienti per (Gelateria – Pasticceria – Rosticceria -Gastronomia-Salati)

- Attestato di Formazione (ex Libretto Sanitario);

- Dotazione di apparecchio alcol test (di tipo precursore chimico o elettronico), a disposizione dei clienti) – (obbligo solo per gli esercizi aperti oltre le ore 24)


Legge 120 del 29 luglio 2010

Nuovo Codice della strada - Obblighi per pubblici esercizi e ristoranti

(dal 13 novembre)

• Divieto per i pubblici esercizi di somministrare alcolici ai minori, agli ubriachi, agli infermi di mente (Codice Penale artt. 687, 689)

• Divieto per tutti i pubblici esercizi di intrattenimento e non (discoteche, pub, locali serali, night, bar, ristoranti, circoli ricreativi, culturali e sportivi, alberghi ed altri esercizi ricettivi, agriturismo, stabilimenti balneari, altre somministrazioni in feste e sagre) di somministrare alcolici dalle ore 3 alle ore 6 di notte (Riforma Codice Strada).

• Obbligo per tutti i pubblici esercizi di intrattenimento e non, solo se aperti oltre le ore 24, (pertanto anche bar, ristoranti, circoli ricreativi, culturali e sportivi, alberghi ed altri esercizi ricettivi, agriturismo, stabilimenti balneari, altre somministrazioni in feste e sagre) di tenere a disposizione dei clienti almeno presso un’uscita del locale uno strumento per l’alcol test (di tipo precursore chimico o elettronico) e di esporre all’entrata, all’interno ed all’uscita le tabelle sugli effetti dell’assunzione di alcolici (Riforma Codice Strada).

• Divieto per i pubblici esercizi posti lungo le autostrade e le strade di tipo A (superstrade) di somministrare superalcolici, di alcolici dalle ore 2 alle ore 7 di notte e la vendita di superalcolici dalle ore 22 alle ore 6 (Riforma Codice Strada).


• Divieto per i negozi di vicinato (alimentari con superficie inferiore ai 250 mq nei comuni con più di 10.000 abitanti e inferiore ai 150 metri negli altri comuni) di vendere alcolici e superalcolici dalle 24 alle 6 (Riforma Codice Strada) - per quanto riguarda il comune di Andria, secondo l’ordinanza sindacale nr. 510/2008 è fatto divieto a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, operanti sul territorio comunale, di somministrare e vendere, ai minori di anni 18, nell’intero arco delle 24 ore e per sette giorni alla settimana, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
• Divieto per gli stabilimenti balneari di organizzare trattenimenti danzanti con somministrazione di alcolici al di fuori della fascia oraria compresa tra le ore 17 e le ore 20, a meno che non venga rilasciata apposita autorizzazione (Riforma Codice Strada).

Il divieto di somministrazione e di vendita di alcolici e superalcolici dopo le 3 di notte per tutti i pubblici esercizi e quello di vendita di bevande alcoliche da parte degli esercizi di vicinato dalle 24 alle 6, non si applica a Ferragosto, nella notte fra il 15 e il 16 agosto e durante la notte di San Silvestro fra il 31 dicembre e il 1 gennaio.

Commento Unimpresa Bat:
Pur condividendo le ragioni e le motivazioni che hanno ispirato i provvedimenti, non possiamo astenerci dal giudicare l’insieme di queste norme al limite della vessazione nei confronti dei Pubblici Esercenti ai quali vengono attribuiti, a proprio onere e spese, compiti che non sono propri e che comunque necessitano di un’organizzazione aziendale che richiede una moltitudine di addetti i cui costi non sono assolutamente sostenibili, anche a causa di una liberalizzazione selvaggia del Settore che ha portato all’apertura di centinaia di nuovi esercizi pubblici, senza alcuna forma di programmazione e in violazione delle vigenti norme in materia.

Questi compiti “impropri” di “verifiche e di controlli” spesso, in talune circostanze, mettono a serio rischio l’incolumità degli esercenti che si trovano a dover fronteggiare soggetti in evidente stato di ubriachezza o delinquenti che pretendono di consumare senza pagarne il corrispettivo o chiedono che venga servito loro alcol pur essendo già in evidente stato di ubriachezza.Nello specifico della nuova normativa sicuramente alcuni quesiti non hanno ancora trovato risposta certa ed adeguata, soprattutto in merito alle responsabilità dell’esercente nel caso, ad esempio, un cliente, dopo aver eseguito l’alcol test all’interno del locale, venga poi “controllato e multato” dalle Forze dell’Ordine con un altro strumento.

Se l’esercente dovesse accertare, tramite il test, precisando che sottoporsi a tale esame è assolutamente volontario e non obbligatorio e comunque su richiesta del cliente, che questi ha superato il limite alcolemico, può continuare a somministrare bevande alcooliche?

Questi dubbi si accumulano a quelli già esistenti e mai risolti anche in merito alla miriade di altri controlli i cui compiti sono stati impropriamente affidati agli esercenti, come quelli relativi alle norme antifumo o il controllo dei dati anagrafici rispetto al divieto di somministrazione di alcol ai minori di anni 16 o 18, a seconda delle ordinanze emanate dai Sindaci. Dubbi che sembrano ancor più alimentare il forte presentimento che siano proprio i pubblici esercenti a dover diventare il capro espiatorio mentre a livello istituzionale e familiare compiti primari educativi e formativi vengono sempre più delegati ad altri.
Un’altra domanda alla quale non sapremo darvi risposta certa è questa: poiché il Test è volontario e su richiesta del cliente, può essere a pagamento?
Qualora la risposta dovesse essere NO, qualcuno dovrebbe spiegarci come faranno gli esercenti a sostenere i costi di questo servizio e dell’acquisto di questi strumenti di misurazione.
Con o senza “convenzioni”, qualcuno è consapevole di quanto possa costare mettere tali strumenti a disposizione di un enorme numero di avventori che potrebbero chiedere, per gioco o per senso di responsabilità , di sottoporsi al Test?

Come al solito fatta la Legge, ognuno abbandonato al proprio destino.

Questo, ancora una volta, non va per niente bene.





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