MARGHERITA DI SAVOIA : MARGHERITA DI SAVOIA CITTA’ TURISTICA? NE SIAMO CONVINTI PIU’ DI TUTTI. PER FORTUNA SE NE COMINCIA A PARLARE.
ALTRO CHE STRUMENTALIZZAZIONI!
A quanto pare “il dibattito” sollevato dal CO.DI.COM Puglia e da UNIMPRESA Bat, si sta facendo interessante e sta “svegliando” molte coscienze da troppo tempo assopite.
Come prevedibile, le reazioni sono state diverse e diversificaste e fin qui tutto bene, salvo la palese “disinformazione” da parte dei non addetti ai lavori, almeno da parte di alcuni di costoro che, invece di concentrarsi sulla “reale” tematica sollevata, hanno fatto la corsa a dimostrare di stare da una parte o dall’altra, anche politicamente.
Ebbene, il tema della discussione non è se la città di Margherita di Savoia abbia o meno la vocazione turistica perché è ovvio che tale sia una città con le sue caratteristiche.
Qualcuno, a mezzo stampa, ha voluto malignamente strumentalizzare la nostra presa di posizione e devono proprio essere costoro a chiedere a se stessi: “come mai una città come Margherita di Savoia non abbia ancora il riconoscimento di città d’Arte o ad Economia Prevalentemente Turistica”
Noi ci siamo accorti da tempo che le Amministrazioni Comunali che hanno preceduto l’attuale non avevano mai formulato o perlomeno ottenuto il riconoscimento da parte della Regione Puglia, perché è la Regione che riconosce tale requisito e non diversamente come i disinformati pensano, riconoscimento ottenuto, invece, dalla città di Barletta, di Trani, di Molfetta ecc.
Se il nostro intervento è servito a far emergere questa gravissima constatazione, allora almeno qualcuno deve riconoscerci questo merito e riconoscerci che abbiamo avuto la correttezza di non strumentalizzare su queste “distrazioni” politiche altrimenti si che la stampa nazionale ci avrebbe dato molto più spazio, quello spazio che non ci è mai mancato e ci siamo sempre guadagnati “sul campo”.
Tornando a quello che noi, al contrario di altri, abbiamo fatto è appena il caso di ricordare che nella riunione tenutasi presso il comune di Margherita di Savoia, quando la città era amministrata dal Commissario Straordinario e venne stabilito il calendario delle aperture straordinarie e festive dei negozi per l’anno 2009/2010, proprio perché riconoscemmo la vocazione turistica della città termale derogammo alle norme che avrebbero dovuto essere applicate in una città senza lo Status di Città d’Arte o ad Economia Prevalentemente Turistica perché nella fattispecie avremmo dovuto stabilire, quale norma generale, una sola apertura straordinaria al mese, tranne il mese di dicembre, con la chiusura obbligatoria il 25 (Santo Natale).
In quella circostanza concordammo il seguente calendario di aperture straordinarie:
3-6-10 gennaio; 7-14 febbraio; 7-28 marzo; 5 aprile (pasquetta); 2-16-23-30 maggio; tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre; 3-10-17-24-31 ottobre; 28 novembre; tutte le domeniche del mese di dicembre; l’8 dicembre (Immacolata); 26 dicembre.
Prevedemmo anche che le pescherie potessero restare aperte tutte le domeniche e le festività anche infrasettimanali così come la deroga riguardava anche la vendita della frutta secca.
Come potete notare e speriamo che lo notino soprattutto coloro che sono intervenuti sull’argomento senza alcuna cognizione di causa ma emettendo solo giudizi di valore e non di merito, siamo stati proprio noi Associazioni a prevedere per Margherita di Savoia un numero di aperture straordinarie ben più alto rispetto ad altri comuni, che pure hanno il riconoscimento regionale, come Barletta, Trani e altre.
Questa è la verità, per cui tutto quello che proprio le classi politiche dirigenti non avevano fatto per decenni, abbiamo voluto farlo noi Associazioni.
Se oggi, quindi la bella città salinara può consentirsi questo elevato numero di deroghe alle chiusure festive non deve certo essere riconoscente agli “strumentalizzatori”.
In merito alla “polemica” attuale, anche quì è appena il caso di fare chiarezza e porsi la domanda che noi abbiamo posto?
Poiché nella città di Margherita di Savoia, grazie al nostro contributo e alla volontà degli Operatori, esiste il più alto numero di aperture domenicali e festive dei negozi, è giusto che si lavori anche nei giorni di Natale e di Pasqua, considerato che queste “Sante giornate” sarebbe alcune delle poche nelle quali le famiglie possono godere del riposo festivo?
Perché a Margherita di Savoia si è voluto derogare alla chiusura obbligatoria dei negozi nelle giornate 1° GENNAIO – DOMENICA DI PASQUA – 25 APRILE – 1° MAGGIO – 2 GIUGNO – 15 AGOSTO – 1° NOVEMBRE – 25 DICEMBRE (SANTO NATALE), senza seguire l’iter previsto dalla regionale, compreso l’accordo sottoscritto con tutte le Associazioni?
Questa è la vera questione. Pertanto nessuno “si mortifichi” e l’accusa di “snobbare la vocazione Turistica della città delle Terme” deve essere rivolta a ben altri soggetti, soprattutto a coloro che, nel corso di tanti anni, non hanno voluto impegnarsi e magari lavorare un pò per dare seguito alle procedure, che ci permettiamo di riportare nella presente, perché la città di Margherita di Savoia avesse potuto ottenere, come altre città vicine hanno ottenuto, lo Status Regionale di Città ad Economia Prevalentemente Turistica, qualora ne possegga i requisiti.
Concludiamo comunicando al Sindaco, On. Gabriella Carlucci, che ci auguriamo di poter incontrare al più presto, tutta la nostra disponibilità affinché la città che Ella rappresenta abbia a pieno titolo il riconoscimento che merita, fuori da logiche politico-partitiche che non ci appartengono e fuori da qualsiasi forma di strumentalizzazione che lasciamo a chi per decenni è stato a guardare e oggi si accorge che qualcosa “di importante” non è stato fatto per l’intera città.
F.to Savino Montaruli
Per ottenere lo Status di Città d’Arte o ad Economia Prevalentemente Turistica bisogna seguire le seguenti procedure:
Il Regolamento regionale individua i parametri per la definizione dei comuni turistici e delle città d’arte in cui, ai sensi del comma 6 dell’art. 18 della l. r. n.11 del 1 agosto 2003, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura anche in deroga dall’obbligo di chiusura domenicale e festiva e dalla mezza giornata di chiusura settimanale.
I Comuni, in accordo con le organizzazioni delle imprese del commercio e turismo maggiormente rappresentative a livello regionale, nonché dei lavoratori dipendenti, richiedono all'Assessorato regionale competente l'inserimento nell'elenco, indicando:
- le zone del territorio interessate da flussi turistici;
- i periodi di maggiore afflusso turistico
- la rispondenza del comune e delle aree per cui viene chiesta l’iscrizione ai parametri previsti dal regolamento
- il calendario relativo al numero delle deroghe agli obblighi di chiusura domenicale.
(comuni turistici)
Condizione per l'inserimento nell'elenco regionale delle Città ad Economia Prevalentemente Turistica è la sussistenza di almeno due parametri di ciascuno di quelli di seguito riportati sotto le lettere a) e b), ovvero la presenza di almeno un sito di interesse artistico individuato dalla Regione ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 13 dicembre 1995.
I parametri per l'inserimento nell'elenco regionale sono così definiti:
a) Parametri riferiti alla domanda turistica: a.1. arrivi su popolazione residente: 0,3; a.2. presenze su popolazione residente: 2,0; a.3. arrivi su superficie territoriale (kmq): 50; a.4. presenze su superficie territoriale (kmq): 300; a.5. presenze più popolazione residente su superficie territoriale (kmq): 450.
b) Parametri riferiti all'offerta turistica:
b.1. capacità ricettiva (posti letto) totale su popolazione residente (per 100 abitanti): 5,59; b.2. strutture ricettive su popolazione residente (per 1000 abitanti): 0,3;
b.3. unità locali attività connesse con il turismo sul totale unità locali: 1 %;
b.4. addetti unità locali attività connesse con il turismo sul totale addetti unità locali: 10%.
I parametri di cui al comma precedente sono calcolati:
- per la lett. a): rapportando gli arrivi e le presenze annuali con la popolazione residente e con la superficie territoriale; sono calcolati per Comune e per mese e sono riferiti all'ultimo anno disponibile della rilevazione sul movimento mensile della popolazione validata dall'Ufficio regionale di statistica;
- per la lett. b): dagli ultimi dati censuari disponibili nonché dalle Statistiche sul turismo rese dall'ISTAT, calcolando gli indicatori sulle unità locali e sugli addetti delle unità locali per Comune rispetto alle categorie di seguito indicate, tratte dall'Elenco E - Attività connesse al turismo della Classificazione delle attività economiche dell'ISTAT:
Alberghi
Campeggi ed altri alloggi per brevi soggiorni
Attività delle agenzie di viaggi e turismo compresi tour operators
Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
Noleggio autovetture
Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri
Organizzazioni di convegni e mostre
Stabilimenti balneari
Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali
Stabilimenti idropinici e idrotermali
Ai fini della verifica della sussistenza dei parametri è necessario che il dato relativo al Comune sia superiore o uguale al parametro sopra riportato. Rispetto ai parametri riferiti alla domanda turistica di cui al precedente comma 1, lett. a), è ammessa una tolleranza inferiore al 10%.
(città d’arte)
Sono considerate città d'arte le località che possiedono almeno tre dei seguenti requisiti:
- insieme di edifici o di complessi monumentali, riconosciuti di notevole interesse storico e artistico ai sensi della legge 6 luglio 2002, n. 137 e D. L.vo 22 gennaio 2004, n.42;
- ampia presenza di opere d'arte singole o in collezioni, dichiarate di notevole interesse storico o artistico ai sensi della predetta legge n. 1089/39, a condizione che siano visibili al pubblico;
- presenza di almeno tre musei, aperti al pubblico per almeno otto mesi l'anno, con articolata offerta di mostre e manifestazioni. I musei devono essere almeno di rilievo regionale ed almeno uno di essi dedicato ad argomenti storici, artistici o archeologici;
- presenza di offerta di servizi culturali, quali biblioteche, emeroteche, archivi di Stato, raccolte di documenti, di rilievo provinciale relativi a materie storiche, artistiche o archeologiche;
- presenza di attività culturali quali mostre, convegni, manifestazioni culturali o tradizionali svolte con il patrocinio della Regione, della Provincia o del Comune;
- presenza di una domanda turistica e di una offerta turistica calcolata sulla base dei parametri di cui al precedente comma 1, rapportata alla popolazione della città.
(Individuazione delle aree)
I comuni vengono iscritti al registro con indicazione delle aree e i periodi in cui si indirizza il fenomeno turistico ed in cui è consentita la deroga all’obbligo di chiusura settimanale e festiva.
(norma transitoria e finale)
Il registro di cui all’art. 17 della l.r. 24/99 rimane in vigore per due mesi dall’approvazione del presente provvedimento, i comuni che risultano iscritti a tale registro devono ripresentare domanda di iscrizione al nuovo elenco.
Ogni tre anni la regione può richiedere ai comuni la verifica del mantenimento dei parametri di cui ai commi precedenti.
REGOLAMENTO REGIONALE 23/dicembre/2004, N.11
Regolamento attuativo L.R. 1° agosto 2003, n°11 art.2, comma 1, lett.d):
“Definizione di comune ad economia prevalentemente turistica e città d’arte”.

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