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sabato 19 febbraio 2011

ANDRIA : CONOSCERE COME E A CHI VENGONO EROGATI I CONTRIBUTI PUBBLICI NON E’ DIFFICILE, LO PRESCRIVE LA LEGGE.

Era il 21 agosto 2006 allorquando con una richiesta ufficiale inviata all’allora Sindaco Avv. Vincenzo Zaccaro, il nostro Presidente Savino Montaruli, richiedeva l’applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 118 per garantire accesso e pubblicità mediante l’istituzione dell’Albo dei beneficiari di provvidenze pubbliche di natura economica.


Tale normativa prevede che: “oltre a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, le amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici (quindi anche i Comuni), sono tenuti ad istituire l’albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci e devono provvedere ad aggiornarlo annualmente”.

Per ciascun soggetto che figura nell’albo viene indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di cui al precedente punto.

Gli albi così istituiti possono essere consultati da ogni cittadino. Le amministrazioni pubbliche preposte alla tenuta degli albi ne assicurano la massima facilità di accesso e pubblicità.

I soggetti preposti alla tenuta dell’Albo provvedono all’informatizzazione dello stesso, consentendone l’accesso gratuito, anche per via telematica.

Il Comune di Andria, come gli altri del territorio, non aveva mai istituito tale albo obbligatorio e quindi ne venne fatta esplicita richiesta ritenendo tale strumento importante ai fini della trasparenza e dell’informazione ai cittadini.

La richiesta del Presidente Montaruli venne recepita da parte del Comune di Andria nel mese di giugno 2007, in seguito ad insistenti “pressioni” esercitate ai competenti Uffici del comune di Andria che diede seguito all’applicazione della legge, seppur con oltre 7 anni di ritardo ingiustificato.

Da quel momento in poi presso gli uffici comunale competenti e sul sito web istituzionale nella sezione “servizi ai cittadini”, ciccando sul link “Albo dei Beneficiari di Provvidenze di Natura Economica”, è stato possibile accedere ai files contenenti i seguenti dati: il Settore che ha erogato il contributo, l’oggetto del contributo, l’importo erogato, i destinatari del contributo e gli estremi dell’Atto dirigenziale. Purtroppo tale pubblicazione riportava i dati solo dal periodo “novembre 2006” mentre non venne mai pubblicato l’Archivio Storico con decorrenza anno 2000, dati che pure sono dati in possesso del comune.

La pubblicazione di tali dati e notizie pubbliche, seppur raggiungibili in maniera più difficoltosa, avviene tutt’oggi sul sito web della Città di Andria.

Per quanto riguarda il periodo ottobre-dicembre 2010 il file è visionabile cliccando qui: http://www.comune.andria.bt.it/public/albo/5092/Anno%202010%20-%20Ott.%20Dic.pdf

Poiché non risulta facile la ricerca dei periodi relativi agli anni o periodi precedenti, anche in seguito alla reimpaginazione del sito comunale, fra qualche giorno pubblicheremo i dati conservati nei nostri archivi, relativi a tutti i periodi dal novembre 2006 ad oggi sul sito web del Circuito www.libereassociazioni.it in modo da renderli visionabili e disponibili a chiunque lo voglia.

E’ opportuno precisare che i dati relativi alle erogazioni non significano che quelli sono gli oneri sostenuti globalmente da parte della Pubblica Amministrazione ed erogati ai beneficiari in quanto spesso vengono erogati servizi “aggiuntivi” che non compaiono nelle determine relative ai contributi ma che rappresentano comunque un costo notevole.

In un nostro ulteriore e separato intervento espliciteremo le nostre perplessità circa la qualità dei beneficiari in quanto il vigente Statuto e Regolamento Comunale dell’Albo delle Associazioni manifesta in modo chiaro quali debbano essere i requisiti posseduti dalle Associazioni che possono usufruire di tali provvidenze pubbliche e di sponsorizzazioni, cioè l’iscrizione obbligatoria all’Albo e il possesso del riconoscimento delle “prerogative” così come interverremo sulle motivazioni che sono alla base del mancato recepimento della legge da parte degli altri comuni della Bat e dello stesso Ente Provincia Bat.

Per concludere una riflessione: da parte nostra riteniamo che l’Ente Pubblico, specie in un momento di cosiddette ristrettezze economiche, vere o presunte, non debba continuare ad erogare contributi in danaro ma solo servizi per la realizzazione delle varie iniziative, evitando di erogare contributi per iniziative che prevedano un aspetto comunque di natura commerciale e lucrativa come spettacoli con ingresso a pagamento, con la previsione di ricche e costose sponsorizzazioni private piuttosto che iniziative, come tante se ne svolgono, assolutamente e dichiaratamente fallimentari, da tutti i punti di vista ma questa è un’altra storia.

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