Un anno e due mesi di reclusione col beneficio della pena sospesa. E’ quanto ha chiesto di patteggiare Giuseppe Di Biase, il dirigente del settore finanze e tributi della provincia Barletta-Andria-Trani arrestato il 26 agosto con l’accusa di violenza sessuale ai danni di una giovane dipendente che lo scorso 7 marzo stava svolgendo il periodo di prova negli uffici di Piazza San Pio X ad Andria.
L’ISTANZA - L’istanza ha fatto venir meno le esigenze cautelari sia per l’inchiesta penale che sotto il profilo lavorativo. Da un lato, infatti, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, Francesco Zecchillo, ha revocato il divieto di dimora del 52enne canosino dalle tre città capoluogo (misura che aveva sostituito arresti domiciliari). Dall’a l t ro, la Provincia l’ha riammesso al lavoro perché aveva condizionato la misura cautelare della sospensione del servizio alla durata della misura cautelare penale. Peraltro, il dirigente, proprio alla luce del divieto di dimora, non avrebbe potuto recarsi nel suo ufficio di Andria. L’istanza di patteggiamento è stata promossa dai difensori Stefano Dardes e Costanzo Di Palma ed ha trovato il consenso del pm Fabio Buquicchio, titolare dell’inchiesta aperto d’ufficio, in quanto la Procura ritenne che la violenza fosse aggravata perché compiuta “nell’esercizio delle funzioni dirigenziali correlata alla situazione d’inferiorità della vittima”.
L’indagine fu avviata sulla base di notizie di stampa, in assenza della querela della giovane molestata. Che poi, interrogata, non senza iniziali ritrosie, raccontò di non aver denunciato l’accaduto perché aveva timore dell’influente funzionario e di non vedersi convertito il contratto di lavoro. Nell’interrogatorio successivo ai domiciliari, Di Biase raccontò che la giovane assunta avrebbe inventato la storia delle moleste sessuali allo scopo di ottenere il trasferimento nel più vicino ufficio provinciale di un’altra città della sesta Provincia. Una versione che il gip Zecchillo ritenne testualmente “possibile, ma inconsistente, illogica, non credibile”, a differenza del diverso racconto della giovane, ritenuto come “probabile, anzi molto probabile”. Il gip evidenziò le presunte incongruenze della condotta di Di Biase: in pratica, inerte rispetto al notevole danno all’immagine derivante dal racconto fatto dalla dipendente ad altre figure professionali della sede provinciale di Andria. Per il magistrato, la logica avrebbe voluto che Di Biase denunciasse la neo assunta se il suo scottante racconto fosse stato falso.
Dopo l’interrogatorio di garanzia, il gip ritenne ancora sussistente l’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione del reato, tuttavia prese atto dell’autoso - spensione dal servizio di Di Biase e bollò “non convincente l’obbligatoria sospensione dal servizio proveniente dalla Pubblica Amministrazione sino alla durata dello stato di restrizione della libertà”.
L’INCHIESTA - Zecchillo non ritenne l’autosospensione del tutto “idonea ad evitare il ripetersi di simili incresciosi episodi”: di qui l’applicazione del divieto di dimora di Di Biase nelle 3 città capoluogo. Secondo l’accusa, il 7 marzo il dirigente avrebbe molestato la giovane dipendente (che nel frattempo lavora negli uffici provinciali di un’altra città) con mani lascive, carezze, baci, alzandole la maglietta ed infilandole una mano nei jeans. Ora l’istanza di patteggiamento a 14 mesi di reclusione con pena sospesa, acconsentita dal pubblico ministero ma che dovrà passare al vaglio del gip, il quale non è vincolato alle determinazioni dell’indagato e del pm: la data della relativa camera di consiglio non è stata ancora fissata. La sentenza di patteggiamento, giuridicamente, non equivale a riconoscimento degli addebiti. Resta, però, da vedere, se patteggiamento effettivamente sarà, in che modo sfocerà il procedimento disciplinare che la Provincia sembra in procinto d’avviare e se la giovane impiegata citerà per danni Di Biase davanti al Tribunale civile.
di ANTONELLO NORSCIA
Fonte : La Gazzetta del Mezzogiorno
L’ISTANZA - L’istanza ha fatto venir meno le esigenze cautelari sia per l’inchiesta penale che sotto il profilo lavorativo. Da un lato, infatti, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, Francesco Zecchillo, ha revocato il divieto di dimora del 52enne canosino dalle tre città capoluogo (misura che aveva sostituito arresti domiciliari). Dall’a l t ro, la Provincia l’ha riammesso al lavoro perché aveva condizionato la misura cautelare della sospensione del servizio alla durata della misura cautelare penale. Peraltro, il dirigente, proprio alla luce del divieto di dimora, non avrebbe potuto recarsi nel suo ufficio di Andria. L’istanza di patteggiamento è stata promossa dai difensori Stefano Dardes e Costanzo Di Palma ed ha trovato il consenso del pm Fabio Buquicchio, titolare dell’inchiesta aperto d’ufficio, in quanto la Procura ritenne che la violenza fosse aggravata perché compiuta “nell’esercizio delle funzioni dirigenziali correlata alla situazione d’inferiorità della vittima”.
L’indagine fu avviata sulla base di notizie di stampa, in assenza della querela della giovane molestata. Che poi, interrogata, non senza iniziali ritrosie, raccontò di non aver denunciato l’accaduto perché aveva timore dell’influente funzionario e di non vedersi convertito il contratto di lavoro. Nell’interrogatorio successivo ai domiciliari, Di Biase raccontò che la giovane assunta avrebbe inventato la storia delle moleste sessuali allo scopo di ottenere il trasferimento nel più vicino ufficio provinciale di un’altra città della sesta Provincia. Una versione che il gip Zecchillo ritenne testualmente “possibile, ma inconsistente, illogica, non credibile”, a differenza del diverso racconto della giovane, ritenuto come “probabile, anzi molto probabile”. Il gip evidenziò le presunte incongruenze della condotta di Di Biase: in pratica, inerte rispetto al notevole danno all’immagine derivante dal racconto fatto dalla dipendente ad altre figure professionali della sede provinciale di Andria. Per il magistrato, la logica avrebbe voluto che Di Biase denunciasse la neo assunta se il suo scottante racconto fosse stato falso.
Dopo l’interrogatorio di garanzia, il gip ritenne ancora sussistente l’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione del reato, tuttavia prese atto dell’autoso - spensione dal servizio di Di Biase e bollò “non convincente l’obbligatoria sospensione dal servizio proveniente dalla Pubblica Amministrazione sino alla durata dello stato di restrizione della libertà”.
L’INCHIESTA - Zecchillo non ritenne l’autosospensione del tutto “idonea ad evitare il ripetersi di simili incresciosi episodi”: di qui l’applicazione del divieto di dimora di Di Biase nelle 3 città capoluogo. Secondo l’accusa, il 7 marzo il dirigente avrebbe molestato la giovane dipendente (che nel frattempo lavora negli uffici provinciali di un’altra città) con mani lascive, carezze, baci, alzandole la maglietta ed infilandole una mano nei jeans. Ora l’istanza di patteggiamento a 14 mesi di reclusione con pena sospesa, acconsentita dal pubblico ministero ma che dovrà passare al vaglio del gip, il quale non è vincolato alle determinazioni dell’indagato e del pm: la data della relativa camera di consiglio non è stata ancora fissata. La sentenza di patteggiamento, giuridicamente, non equivale a riconoscimento degli addebiti. Resta, però, da vedere, se patteggiamento effettivamente sarà, in che modo sfocerà il procedimento disciplinare che la Provincia sembra in procinto d’avviare e se la giovane impiegata citerà per danni Di Biase davanti al Tribunale civile.
di ANTONELLO NORSCIA
Fonte : La Gazzetta del Mezzogiorno

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