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mercoledì 21 marzo 2012

MILLEPROROGHE: E’ POSSILE DEFINIRE LE CONTROVERSIE CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE - UN’OCCASIONE DA NON PERDERE


Il Governo ha ottenuto la fiducia sul decreto Milleproroghe che, con il via libera di giovedì 23 febbraio alla Camera (336 sì, 61 contrari e 13 astenuti), diventa legge. Il testo introduce numerose misure, tra cui la proroga dei termini di versamento delle somme relative alla definizione delle liti pendenti.
La nuova disposizione stabilisce la possibilità di definire i giudizi, pendenti alla data del 31 dicembre 2011, e non più al 1° maggio 2011, come previsto dal DL 98/2011 (la c.d. manovra di stabilizzazione finanziaria), in ogni grado di giudizio, di valore non superiore a 20 mila euro in cui è parte l’Agenzia delle Entrate.
La riapertura coinvolge perciò tutte le liti fiscali, dove il valore della sola imposta, senza le sanzioni e interessi, non sia superiore a 20mila euro, e per le quali è stato presentato ricorso entro il 31 dicembre 2011 dinanzi alle Commissioni Tributarie e agli organi della Giustizia ordinaria, in ogni fase e grado e anche in sede di rinvio.
Perché si possa considerare pendente una lite è sufficiente che entro il 31 dicembre 2011 sia stato presentato il ricorso all’ufficio delle Entrate, anche se alla stessa data non è stato effettuato il deposito presso la commissione tributaria adita.
Per il pagamento delle somme dovute si applicavano le regole previste dalla vecchia sanatoria di cui all'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, pertanto le somme dovranno essere versate in un’unica soluzione.
Il termine per poter aderire alla sanatoria è piuttosto ristretto, infatti il pagamento dell’importo forfettario dovuto per la chiusura agevolata, coincide con il termine fissato per la presentazione della relativa domanda di definizione, ovvero il 31 marzo 2012 (che slitta al 2 aprile 2012.in quanto la predetta data è di sabato).
Questa rappresenta una grande occasione per chi si è visto notificare accertamenti di diverse migliaia di euro, dato che la maggior parte degli importi iscritti a ruolo sono costituiti da sanzioni e intessi.
Non di rado capita che la predetta Agenzia nel calcolare la sanzione da applicare faccia riferimento non ai decreti legislativi 471,472,473 del 1997, ma erroneamente al DPR 600 del 1973 che prevedeva l’applicazione di una sanzione ammontante ad una cifra che va due a quattro volete dell’imposta evasa, quindi molto più alta rispetto a quella attuale.
Con la sanatoria in questione il contribuente dovrà pagare solo una parte dell’imposta non versata, non essendo più obbligato a pagare ne le sanzioni ne tantomeno gli interessi sull’imposta evasa.
La Delegazione di Barletta dell’Unione Nazionale Consumatori ha già avviato diverse pratiche di definizione delle liti pendenti, ed è a disposizione per valutare gratuitamente la posizione di ogni contribuente, al fine di poter aderire alla predetta procedura.
Pertanto, chiunque abbia interesse, potrà contattare la Delegazione di Barletta dell’Unione Nazionle Consumatori e fissare un appuntamento, chiamando il seguente numero telefonico: 328.1775735 o inviando una e-mail. all’indirizzo di posta elettronica: Consumatori.barletta@alice.it.

- Dott. Luca Spinazzola

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