Dal 31 Maggio 2012,
secondo quanto stabilito dal decreto Dlgs
n. 28/2011 in materia di efficienza
energetica (in particolare dall’articolo 11 e dall'allegato 3) è in vigore
l'obbligo di integrare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili
in tutti gli edifici di nuova costruzione e in quelli sottoposti a
ristrutturazioni rilevanti.
Obiettivo del decreto, che recepisce le norme comunitarie
in materia di efficienza energetica degli edifici, è di arrivare gradualmente
al 50% di energia coperta da fonti rinnovabili entro il 2017.
Attualmente e fino al 31/12/2013, l'obbligo per gli gli
impianti di produzione di energia termica prevede di coprire il 50% dei consumi
previsti per l’acqua calda sanitaria (ACS) ed il 20% della somma dei consumi
totali per ACS, elettricità, riscaldamento e raffrescamento con le fonti
rinnovabili, percentuale che salirà poi ad un 35% all'inizio del 2014.
Oltre agli edifici nuovi, sono sottoposti all'obbligo di consumi termici rinnovabili anche gli edifici esistenti aventi superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati soggetti a ristrutturazione integrale, nonché gli edifici esistenti soggetti a demolizione e ricostruzione.
Oltre agli edifici nuovi, sono sottoposti all'obbligo di consumi termici rinnovabili anche gli edifici esistenti aventi superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati soggetti a ristrutturazione integrale, nonché gli edifici esistenti soggetti a demolizione e ricostruzione.
Per quel che riguarda l'elettricità invece è obbligatorio
installare una potenza da rinnovabili che varia in base alla superficie
dell'edificio moltiplicata per un coefficiente che aumenta in tre scaglioni da
qui al 2017: 1 kW ogni 80 mq se la richiesta del titolo edilizio è presentata
entro il 31 dicembre 2013, 1 kW ogni 65 mq fino a fine 2016, 1 kW ogni 50 mq
dal 2017.
Nei
centri storici le suddette percentuali sono ridotte del 50%.
Le
Regioni hanno la possibilità di incrementare i valori stabiliti dal decreto.
L'inosservanza degli obblighi, comporterà il diniego del rilascio del titolo edilizio per tutte le richieste presentate dal 31 Maggio 2012.
L'inosservanza degli obblighi, comporterà il diniego del rilascio del titolo edilizio per tutte le richieste presentate dal 31 Maggio 2012.

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