L’incostituzionalità
del recente decreto-legge, che comporta la soppressione di numerose province, tra
cui quella di Barletta-Andria-Trani, non soltanto è evidente in sé, ma si
estende anche alla stessa legge di conversione.
E’ evidente in
sé ove solo si consideri che, come ha rilevato autorevolmente il Presidente emerito
della Corte Costituzionale Capotosti nel noto Parere pro-veritate, la materia
delle autonomie locali non può, in nessun caso, formare oggetto di decretazione
d’urgenza essendo riservata al Parlamento sulla base dell’iniziativa degli
stessi Comuni.
Detta
illegittimità costituzionale, peraltro, si estende anche alla legge di conversione.
La Corte
Costituzionale, infatti, ha esplicitamente escluso che: “la legge di conversione
possa sanare il vizio nel quale è incorso il decreto legge”.
Con le sentenze
n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008 la stessa Corte, infatti, ha così,
inequivocabilmente, statuito: “affermare
che tale legge di conversione sana in ogni caso i vizi del decreto,
significherebbe attribuire in concreto al legislatore ordinario il potere di
alterare il riparto costituzionale delle competenze del Parlamento e del
Governo quanto alla produzione delle fonti primarie”.
Il Presidente
Nicola Di Modugno

Nessun commento:
Posta un commento