Al
fine di informare correttamente gli esercenti e per non ingenerare confusione
ed “aspettative” nei giovani di età inferiore agli anni 18 è opportuno
precisare che l’entrata in vigore del cosiddetto Decreto Balduzzi non
interviene assolutamente sulle disposizioni vigenti nella città di Andria in
quanto ancora oggi vige l’ordinanza sindacale nr. 624 emanata nel 2008 dal
Sindaco avv. Vincenzo Zaccaro, risultato della concertazione con le
associazioni e con le forze sociali del territorio per contrastare fenomeni
comportamentali negativi posti in essere da giovani andriesi, che venivano
registrati ed ancora persistono nella nostra città.
Proprio
perché gli autori degli atti di vandalismo, aggressioni e turbativa venivano
individuati in minori di età, come accade ancora oggi, avvalendosi della
facoltà del novellato art. 54 del T.U.O.E.L. n. 267/00, che concede al Sindaco
la facoltà di adottare provvedimenti anche contingibili ed urgenti al fine di
prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e
la sicurezza urbana in quanto tali problematiche risultavano e risultano ancora
oggi essere pregiudizievoli per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana,
intesa quest’ultima anche quale inviolabile diritto del cittadino di circolare
liberamente, senza imbattersi in deliberate e frequentissime azioni, atte a
turbare il regolare svolgimento delle proprie relazioni sociali e comunque in conformità
con quanto previsto dal Decreto Legge del 23/05/2008 n° 92, recante misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica, convertito con modificazioni nella
Legge 24/07/2008 n° 125 visto in particolare l’art. 6 del predetto Decreto
Legge il quale disciplina, tra l’altro, i compiti e le attribuzioni del Sindaco
in materia di ordine e sicurezza pubblica, anche mediante provvedimenti
contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al
fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità
pubblica e la sicurezza urbana e dal Decreto del Ministero dell’Interno dello
05/08/2008, recante disposizioni in materia d’incolumità pubblica e sicurezza
urbana – definizione e ambiti di applicazione, in particolare l’art. 2 lettera
a, che attribuisce al Sindaco la facoltà di adottare provvedimenti per
prevenire e contrastare anche fenomeni legati all’abuso di alcol, si rese
necessaria, nella città di Andria, l’emanazione della citata ordinanza
sindacale nr. 624/2008 la quale prevede:
- il divieto a tutti gli esercizi pubblici
e commerciali, operanti sul territorio comunale, di somministrare e vendere, ai
minori di anni 18, nell’intero arco delle 24 ore e per sette giorni alla
settimana, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione alcolica;
- il divieto a tutti gli esercizi pubblici
operanti sul territorio comunale, dalle ore 02,00 fino all’orario di chiusura,
di somministrare e vendere, o far consumare alcolici di qualsiasi gradazione,
nei propri esercizi.
Il
regime sanzionatorio prevede la punizione per i trasgressori con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 150,00 ad euro
500,00 con la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio da uno a tre
giorni lavorativi mentre l’incarico dell’attuazione ed esecuzione del
provvedimento è affidato al Corpo della Polizia Municipale e a tutte le Forze di Polizia.
Alla
luce della presente precisazione si comunica, quindi, che NELLA CITTA’ DI ANDRIA VIGE L’ASSOLUTO DIVIETO PER TUTTI GLI ESERCIZI
COMMERCIALI E PUBBLICI ESERCIZI (BAR-RISTORANTI-PIZZERIE-PANINOTECHE ED
ESERCIZI SIMILARI) DI SOMMINISTRARE E VENDERE, AI MINORI DI ANNI 18,
NELL’INTERO ARCO DELLA GIORNATA E PER TUTTI I GIORNI DELLA SETTIMANA, BEVANDE
ALCOLICHE DI QUALSIASI GRADAZIONE ALCOLICA MENTRE DALLE ORE 02,00 FINO
ALL’ORARIO DI CHIUSURA L’ASSOLUTO DIVIETO, PER I MEDESIMI ESERCIZI, DI
SOMMINISTRARE, VENDERE O FAR CONSUMARE ALCOLICI DI QUALSIASI GRADAZIONE.
Ordinanza
sindacale nr. 624/2008
Il cartello
obbligatorio di Unimpresa Bat in esposizione nei pubblici esercizi sin dal 2008
Area
Soci
UNIMPRESA BAT
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