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lunedì 28 aprile 2014

BAT : OBBLIGO DI ISCRIZIONE NELLA GESTIONE COMMERCIANTI I.N.P.S

L’ISCRIZIONE E’ OBBLIGATORIA SOLO SE NEL CASO IN CUI SUSSISTE UN 
ESERCIZIO COMMERCIALE 

L’obbligo di iscrizione nella Gestione degli Esercenti le Attività Commerciali presso l’I.N.P.S. di cui alla L. 22.07.1966, n°613 e successive modifiche e integrazioni sussiste per tutti quei soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

1) Siano titolari o gestori in proprio di imprese che siano organizzate con lavoro prevalentemente proprio o dei componenti famigliari, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, o siano familiari coadiutori preposti al punto vendita; 

2) Abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi 
alla sua gestione, anche se tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al 
punto vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata; 

3) Partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; 

4) Siano in possesso, ove previsto da leggi e regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi registri e ruoli: 
Pertanto, presupposto fondamentale per l’iscrizione nella Gestione Commercianti I.N.P.S. è la 
sussistenza di un esercizio commerciale. 
Con convenzione stipulata nell’anno 2009, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione 
dell’I.N.P.S. i dati contenuti nelle denunce fiscali presentate dalle società commerciali su basi 
personale, dalle S.n.c. e dalle S.a.s. 
L’Ente Previdenziale ha così selezionato le società che hanno dichiarato di operare nel settore del terziario e che l’attività prestata dai propri soci illimitatamente responsabili costituisce per essi l’occupazione prevalente, disponendo quindi per questi ultimi, l’iscrizione nella Gestione 
Commercianti. 
A seguito di tale operazione, denominata “PoseidOne” si sono ritrovati iscritti d’ufficio alla 
Gestione di cui sopra soci di S.N.C., delle S.A.S. immobiliari, anche quelle esercenti di fatto 
gestione immobiliare, e, quindi, mera locazione di immobili di proprietà sociale. 
Sul punto, anche a seguito dell’istaurarsi di numerosi contenziosi con l’I.N.P.S., è intervenuta la 
Corte di Cassazione la quale ha statuito in tal senso: "la mera riscossione dei canoni d’affitto 
non integra esercizio di attività commerciale né di altra attività rientrante nel settore terziario, e 
quindi non sussiste il presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla Gestione Commercianti, 
senza che si debbano andare ad indagare le caratteristiche dell’attività prestate 
dall’interessato" (Cass. Civ. Sez. Lavoro n°3145/2013). 
Affinchè la locazione immobiliare sia riconducibile al settore terziario e quindi per la ricorrenza 
dell’obbligo contributivo, è necessario che l’attività sia prestata con sistematicità, 
continuatività e rimuneratività, quindi occorre il requisito della professionalità previsto dall’art. 
2082 c.c., il che, quando l’attività si risolve nella locazione di un unico immobile, appare 
effettivamente di difficile configurazione. 
Concludendo, si può agevolmente desumere che considerata l’ampiezza della nozione di servizi all’interno del settore terziario, ciò che rileva per la sussistenza dell’obbligo contributivo, non è la natura dell’attività ma come e se la stessa venga svolta in concreto. 
L’Ufficio Legale del C.A.T Imprese Nord Baresi S.r.l, società del sistema Confesercenti Prov.le B.A.T. è disposizione per ogni chiarimento inerente la delicata questione. 


 Avv. Pappolla Vincenzo 
Ufficio Legale C.A.T. Confesercenti Prov.le B.A.T

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