Cerca nel blog

News dalle Città della BAT

martedì 15 dicembre 2009


BAT : SCADE IL 15 DICEMBRE 2009 IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO “EAS”. L’ADEMPIMENTO RIGUARDA GLI ENTI NON COMMERCIALI (ASSOCIAZIONI) E LE SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE


L’art. 30 del DL 29.11.2008 n. 185, convertito nella L. 28.1.2009 n. 2, ha stabilito che gli enti non commerciali di tipo associativo (salvo alcune esclusioni) e le società sportive dilettantistiche, al fine di beneficiare della non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi ai fini IRES (ai sensi dell’art. 148 del TUIR) e IVA (ai sensi dell’art. 4 del DPR 633/72), devono:
- possedere i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria (es. indicazione di specifiche clausole nello statuto);
- trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie fiscalmente rilevanti, al fine di consentire gli opportuni controlli, mediante un apposito modello.
La disciplina in esame persegue gli obiettivi di:
- acquisire una più ampia informazione e conoscenza del mondo associativo e dei soggetti assimilati sotto il profilo fiscale, al fine di tutelare le vere forme associazionistiche incentivate dal legislatore fiscale;
- isolare e contrastare l’uso distorto dello strumento associazionistico, suscettibile di eludere il pagamento delle imposte dovute e di intralciare anche la libertà di concorrenza tra gli operatori commerciali;
- concentrare l’azione di controllo fiscale sulle pseudo-associazioni, con esclusione di quelle correttamente organizzate che operano nell’interesse degli associati.
In attuazione di tale disciplina è stato approvato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali (modello “EAS”), con le relative istruzioni per la compilazione e sono stati stabiliti i termini e le modalità di presentazione di tale modello.
Soggetti obbligati alla comunicazione
Le disposizioni relative alla comunicazione dei dati mediante il modello “EAS” si applicano:
- agli enti non commerciali di tipo associativo che si avvalgono delle disposizioni agevolative recate dagli artt. 148 del TUIR e 4 del DPR 633/72, salvo specifiche esclusioni;
- alle società sportive dilettantistiche di cui all’art. 90 della L. 27.12.2002 n. 289 (Finanziaria 2003).
L’onere della comunicazione grava anche sugli enti associativi che si limitano a riscuotere quote associative oppure contributi versati dagli associati o partecipanti a fronte della propria attività istituzionale (dotati quindi di solo codice fiscale e non anche di partita IVA).
Soggetti esclusi dall’obbligo di comunicazione a determinate condizioni
Sono invece escluse dall’ambito applicativo del nuovo obbligo di comunicazione dei dati, al ricorrere di determinate condizioni di seguito esaminate:
- le associazioni sportive dilettantistiche;
- le associazioni pro-loco;
- le organizzazioni di volontariato.
Associazioni sportive dilettantistiche
Le associazioni sportive dilettantistiche sono escluse dall’obbligo di invio del modello “EAS” a condizione che soddisfino i seguenti requisiti:
- siano riconosciute dal CONI e iscritte nel relativo registro;
- non svolgano attività commerciale.
Sono quindi tenute alla comunicazione dei dati le associazioni sportive dilettantistiche che:
- oltre all’attività sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI, effettuano cessioni di beni (es. somministrazione di alimenti e bevande, vendita di materiali sportivi e gadget pubblicitari) e prestazioni di servizi (es. prestazioni pubblicitarie, sponsorizzazioni) rilevanti ai fini dell’IRES e dell’IVA;
- oppure effettuano operazioni strutturalmente commerciali, anche se non imponibili ai fini IRES e IVA, ai sensi dell’art. 148 co. 3 del TUIR e dell’art. 4 co. 4 del DPR 633/72.
Sono quindi tenute alla trasmissione del modello “EAS” tutte le associazioni sportive dilettantistiche che, a fronte delle prestazioni rese nell’ambito di attività strutturalmente commerciali, percepiscano corrispettivi specifici, a nulla rilevando la circostanza che detti corrispettivi vengano eventualmente qualificati come contributo o quota associativa.
In caso di svolgimento delle suddette attività commerciali, l’obbligo di comunicazione in esame si applica anche alle associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime fiscale di cui alla L. 16.12.91 n. 398.
Associazioni pro loco
Sono escluse dall’obbligo di invio del modello “EAS” le associazioni pro loco che hanno optato per l’applicazione del regime fiscale di cui alla L. 16.12.91 n. 398.
Pertanto, rientrano tra i soggetti obbligati ad effettuare la comunicazione in esame le associazioni pro loco che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito proventi derivanti dall’esercizio di attività commerciali:
- superiori a 250.000,00 euro;
- inferiori o pari a 250.000,00 euro, ma che non abbiano optato per il regime fiscale di cui alla suddetta L. 398/91.
Organizzazioni di volontariato
Le organizzazioni di volontariato sono escluse dall’obbligo di invio del modello “EAS” a condizione che soddisfino i seguenti requisiti:
- siano iscritte nei registri istituiti dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, di cui all’art. 6 della L. 11.8.91 n. 266;
- abbiano la qualifica di ONLUS.
Contenuto della comunicazione
Il modello “EAS” è composto:
- dal frontespizio, riguardante l’informativa sul trattamento dei dati personali;
- da riquadri riguardanti i dati identificativi dell’ente e del relativo rappresentante legale;
- da riquadri contenenti le dichiarazioni del rappresentante legale in relazione ai dati rilevanti ai fini fiscali.
In particolare, la comunicazione in esame è destinata ad acquisire informazioni:
- sugli elementi di identificazione e qualificazione soggettiva dell’ente associativo;
- sui contenuti statutari;
- sui profili organizzativi;
- sul settore prevalente di operatività;
- sulle specifiche attività poste in essere;
- sui profili di carattere contabile e fiscale.
Modalità di presentazione della comunicazione
Il modello di comunicazione dei dati deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate:
- esclusivamente in via telematica;
- direttamente dai soggetti interessati, ovvero tramite gli intermediari abilitati (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, ecc.);
- utilizzando il prodotto informatico “MODELLOEAS”, disponibile gratuitamente sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it);
- rispettando le nuove specifiche tecniche approvate con il provv. Agenzia delle Entrate 29.10.2009.
Termini di presentazione della comunicazione
Secondo quanto disposto dal provv. Agenzia delle Entrate 29.10.2009, il modello di comunicazione dei dati deve essere presentato:
- dagli enti già costituiti al 16.10.2009, entro il 15.12.2009;
- dagli enti costituitisi dal 17.10.2009, entro 60 giorni dalla data di costituzione.
Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate in relazione ai dati trasmessi
La comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito alla completezza dei dati e delle notizie trasmessi avviene:
- per via telematica;
- al soggetto che ha effettuato la trasmissione del modello “EAS”.

Commento:
Alla luce delle suddette premesse si deduce che l’adempimento riguarda, senza alcun dubbio, le Associazioni, per esempio quelle iscritte all’apposito Albo Comunale e non, le quali percepiscono, senza alcun limite minimo o massimo, contributi, anche da Enti Pubblici, a qualsiasi titolo. La trasmissione del modello “EAS” non esonera, in ogni caso, dagli obblighi derivanti dalla dichiarazione dei compensi e dei contributi ricevuti dalle Associazioni, ai sensi della vigente normativa fiscale.

Nessun commento:

Posta un commento