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mercoledì 10 novembre 2010

BARLETTA : CONTROVERSIA COMUNE DI BARLETTA/KISMET, LA SENTENZA DEL TAR



- La prima sezione del TAR Puglia – sede di Bari (Presidente Corrado Allegretta; Consigliere Doris Durante; Referendario, Estensore Savio Picone) ha accolto il ricorso della Cooperativa Kismet contro il Comune di Barletta in merito alla gestione triennale – anni 2007/2009 – dei servizi ausiliari inerenti il teatro comunale “G. Curci”. La controversia sorse nel novembre del 2007, dopo l’aggiudicazione provvisoria disposta dall’Ente in favore della suddetta Cooperativa e la successiva revoca della stessa a causa dell’incompleta indicazione, fino al giorno dello spettacolo programmato (il 16 novembre 2007), degli operatori muniti di attestato di idoneità tecnica e della mancanza di un soggetto abilitato alla verifica degli impianti, così come imposto dalle leggi vigenti.



Di seguito la relazione sul contenzioso che ripercorre l'accaduto:


1. Con ricorso notificato in data 28.11.2007 la cooperativa Kismet impugnava gli atti di gara innanzi al T.A.R. Puglia – sede di Bari e ne chiedeva l’annullamento, previa richiesta di sospensione e di decreto inaudita altera parte.


2) Il Comune di Barletta si costituiva in giudizio in data 04.12.2007 e concludeva per il rigetto della impugnazione.


3) In data 05.12.2007 si celebrava l’udienza cautelare dinanzi al Tribunale adito, il quale con ordinanza cautelare n. 1106/2007 respingeva la richiesta di concessione della sospensione degli atti gravati.


4) La decisione cautelare del Giudice di prima fase veniva impugnata dalla cooperativa Kismet dinanzi al Consiglio di Stato con ricorso notificato in data 02.01.2008.


5) Il Consiglio di Stato in data 26.02.2008 con ordinanza n. 1038/2008 confermava la decisione del primo giudice di negazione della tutela di urgenza.


6) Successivamente all’impugnazione dell’ordinanza cautelare del T.A.R., e prima della decisione del Giudice di Appello sull’impugnazione del provvedimento interinale di prima fase, la cooperativa ricorrente, in data 23.01.2008, integrava il gravame in primo grado con la notifica dei motivi aggiunti, con i quali l’impugnazione era diretta anche avverso la determinazione dirigenziale n. 2477 del 14.12.2007, relativa all’aggiudicazione definitiva dell’appalto, in favore della società Setterue, con cui era anche stipulato il contratto successivo, recante il numero di repertorio 616 del 06.02.2008.


7) La causa era successivamente chiamata per la trattazione del merito all’udienza pubblica del 04.12.2008 ed il Tribunale amministrativo, con sentenza n. 155 del 14.1.2009, definiva la controversia, decidendo in rito con statuizione declinatoria della giurisdizione.


8) La ricorrente notificava, quindi, al Comune di Barletta un ricorso ex art. 700 c.p.c.


9) Successivamente, lo stesso Kismet impugnava la decisione del Tribunale Amministrativo dinanzi al Consiglio di Stato, chiedendo che fosse affermata la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia.


10) La tutela cautelare intrapresa dinanzi al Giudice Ordinario veniva rigettata ed il Consiglio di Stato definiva il giudizio di appello con statuizione dichiarativa della giurisdizione del Giudice Amministrativo sulla controversia, rispendendo la causa al Tribunale per la definizione del merito.


11) Infine, in udienza pubblica si discuteva il merito del giudizio innanzi alla Prima Sezione del T.A.R. Puglia – sede di Bari, il quale con sentenza n. 3860/2010, depositata in data 04.11.2010, accoglieva il ricorso della cooperativa Kismet ed annullava sia la revoca dell’aggiudicazione nei confronti della coop. Kismet, ritenuta illegittima, ed, in via derivata, anche l’aggiudicazione dell’appalto in favore dell’a.t.i. Setterue - De Fazio – Leone, compensando integralmente le spese del giudizio.


L'Amministrazione comunale si riserva ora di valutare la situazione ed intraprendere, eventualmente, le opportune azioni.

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