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News dalle Città della BAT

sabato 4 dicembre 2010

ANDRIA : Principali regole e norme in materia di Olio extravergine di oliva.

In questi giorni nella città di Andria si sta svolgendo un’importante Manifestazione denominata “Qoco”, giunta alla XI Edizione; una Manifestazione che sin dalla sua istituzione è rimasta estremamente legata alle tradizioni e alla storia del nostro territorio, pur avendo subito tante varianti nel corso degli anni. Ciò che della Manifestazione rimane elemento imprescindibile è l’olio extravergine di oliva, prezioso prodotto della nostra terra, al di la della connotazione che ciascuno ha il diritto di attribuire alla Manifestazione stessa.


Il settore agroalimentare, nel suo insieme, è uno dei settori più ricco di eccellenze, di storia, di valori legati al territorio e del quale la Scrivente Associazione e la stessa Amministrazione Comunale riconoscono l'importanza, promuovendone lo sviluppo.

Seppur nella consapevolezza che in particolare l’olio extravergine di oliva non abbia bisogno di essere promosso sul territorio, essendone tutti noi già consumatori abituali ed esclusivi, dobbiamo ammettere che persistono elementi di criticità che ancora non ne consentono la piena e totale valorizzazione e questi vadano ricercati principalmente nella scarsa capacità di promuovere azioni di commercializzazione e di promozione soprattutto fuori dai nostri luoghi di produzione.

In merito a tale tessuto produttivo sono state emanate, al fine di garantire la sua diretta tutela, numerose normative europee e nazionali.

Tutto ciò vale altresì per la produzione, somministrazione e commercializzazione dell'olio d'oliva.

Sommariamente ci preme ricordare a tutti Voi i più importanti obblighi di legge in merito.

Il regolamento (CE) n. 1019 del 2002 ha introdotto una normativa per l'olio

d'oliva in base alla quale l'etichetta deve contenere obbligatoriamente:

- la denominazione di vendita;

- il nome o la ragione sociale del produttore;

- la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;

- la quantità di prodotto;

- il termine minimo di conservazione;

- il lotto di produzione.

Con decreto del 10 ottobre 2007 il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di assicurare la rintracciabilità dell'olio di oliva vergine ed extravergine, ha reso obbligatorio indicare nell'etichetta anche lo Stato nel quale le olive sono state raccolte e lo Stato dove è situato il frantoio da cui l'olio viene estratto.

In particolare secondo il citato decreto ministeriale è vietato commercializzare in Italia prodotti che non riportino in etichetta le indicazioni di provenienza di cui sopra se la mancanza di dette indicazioni è suscettibile di indurre in errore il consumatore in ordine all'origine o

alla provenienza del prodotto.

Il regolamento (CE) n. 182 del 2009, che ha modificato il regolamento (CE) n. 1019 del 2002, ha introdotto, a partire dal 1° luglio 2009, l'obbligatorietà dell'indicazione in etichetta dello Stato membro da cui provengono le olive utilizzate per la produzione di olio vergine ed

extravergine di oliva.

Nell'ambito del presente quadro normativo il comma 4-quater dell'articolo 4 del decreto-legge n. 2 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2006, ha disposto il divieto ai pubblici esercizi (quali ristoranti, pizzerie, eccetera) di proporre al consumo olio d'oliva in contenitori non etichettati conformemente alla normativa vigente.

In caso di violazione delle disposizioni sopra indicata, è prevista l'applicazione a carico degli esercenti di una multa da 1000 a 3000 euro.

Quanto sopra per evidenziare la normativa e gli obblighi imposti dalla

stessa rivolti alle SS.VV. in qualità di somministratori e ristoratori.

UNIMPRESA BAT

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