
Nello stesso atto viene proibita la consumazione sul suolo pubblico di bevande di qualsiasi
natura in contenitori di vetro, fatto salvo l’utilizzo delle stesse all’interno
dei locali e nelle pertinenze esterne autorizzate degli esercizi di
somministrazione di bevande, e
l’abbandono, in qualsiasi orario, nelle aree pubbliche di contenitori in vetro
o di altra natura da parte di chiunque.
Il provvedimento si è
reso necessario per evitare situazioni di degrado e incuria contrastando l’insana abitudine di
abbandonare i contenitori delle bevande vendute
per asporto senza alcun riguardo per la pulizia dei luoghi, violando le norme
di igiene e di civile utilizzo degli spazi cittadini, tanto da costituire una
fonte di pericolo.
L’ordinanza
ha decorrenza immediata e fino al 31 dicembre 2013, dalle ore 21.00 alle ore
06.00 del giorno successivo.
Le violazioni
all’ordinanza comportano l’applicazione, nei confronti dei trasgressori,
di una sanzione amministrativa
pecuniaria da € 25.00 ad €.
500.00 (ai sensi dell’art. 7- bis del D.Lgs. n.267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni).
L’Ufficio
Comunicazione
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