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mercoledì 17 settembre 2014

BARLETTA : "Nessuna violazione al regolamento del Consiglio Comunale"

A seguito delle dichiarazioni rese alla stampa dai consiglieri comunali Cosimo Cannito e Rossella Piazzolla, nelle quali mi si accusa di aver violato il vigente regolamento  del Consiglio Comunale, preciso quanto segue.
L’ufficio di Presidenza di cui fanno parte, oltre alla sottoscritta (Presidente), il consigliere Scelzi (Vicario)  e la consigliera Piazzolla (Vice), viene regolarmente convocato per l’esercizio delle attribuzioni previste all’art. 8 del Regolamento del Consiglio Comunale, come è anche documentalmente attestato dalle relative convocazioni scritte.
E’ rimesso poi alla responsabilità di ogni membro dell’Ufficio parteciparVi o meno.
Nessuna formalità di rito è prevista per la convocazione di questi incontri in cui sono previamente esaminati e discussi gli argomenti di maggiore rilevanza che attengono allo svolgimento dei compiti di presidenza.
La consigliera Piazzolla, anche in qualità di membro, sin dal 2012, della I Commissione consiliare permanente “Affari generali ed istituzionali”, conosce o dovrebbe conoscere bene il contenuto e la ratio dell’attuale articolo 13 del Regolamento del Consiglio Comunale intitolato “Conferenza dei capigruppo”.  Quell’articolo, nel sostituire l’art. 11 (Composizione e funzionamento della Conferenza dei capigruppo) del vecchio regolamento, non contiene più neppure l’espressione “Le riunioni sono convocate di norma con almeno 24 (ventiquattro) ore di anticipo” . 
Infatti non sono previste formalità e termini per la convocazione della Conferenza perché l’attività di quell’organo, che non è solo solo di programmazione dei lavori del Consiglio ma anche di attività consultiva su ogni argomento in merito al quale il Presidente del consiglio ritenga opportuno acquisire il parere della conferenza, non può essere subordinata ed ingabbiata in rigidi, dispendiosi e superati formalismi quali la notifica a mezzo messo comunale .
Quanto ai rilevi sollevati dal consigliere Cannito sulla mia risposta alla sua presunta domanda sui motivi della sospensione,  alla ripresa dei lavori del Consiglio dopo quella sospensione, ho proceduto alla lettura dell’art. 32 del regolamento del Consiglio Comunale  (Sospensione e scioglimento dell’adunanza), per confutare l’affermazione del Cannito  secondo il quale la sospensione non può essere disposta senza preventiva votazione dell’assemblea.
Ex art. 32, invece, “Il Presidente del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l’ordine della seduta, l’osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni, con facoltà di sospendere e di sciogliere l’adunanza, omissis
I lavori consiliari, in qualsiasi fase siano giunti, non possono proseguire se le voci dei consiglieri sono “alte e minacciose” e se nonostante i reiterati inviti del Presidente dell’assemblea all’ordine e al rispetto dell’organo presieduto e della propria persona, alcuni membri del consiglio perseverino nel comportamento indecoroso.
  
Il Presidente del Consiglio Comunale

Avv. Carmela Peschechera

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