A seguito delle dichiarazioni
rese alla stampa dai consiglieri comunali Cosimo Cannito e Rossella Piazzolla,
nelle quali mi si accusa di aver violato il vigente regolamento del Consiglio Comunale, preciso quanto segue.
L’ufficio di Presidenza di cui
fanno parte, oltre alla sottoscritta (Presidente), il consigliere Scelzi
(Vicario) e la consigliera Piazzolla
(Vice), viene regolarmente convocato per l’esercizio delle attribuzioni previste
all’art. 8 del Regolamento del Consiglio Comunale, come è anche documentalmente
attestato dalle relative convocazioni scritte.
E’ rimesso poi alla
responsabilità di ogni membro dell’Ufficio parteciparVi o meno.
Nessuna formalità di rito è
prevista per la convocazione di questi incontri in cui sono previamente
esaminati e discussi gli argomenti di maggiore rilevanza che attengono allo
svolgimento dei compiti di presidenza.
La consigliera Piazzolla, anche
in qualità di membro, sin dal 2012, della I Commissione consiliare permanente
“Affari generali ed istituzionali”, conosce o dovrebbe conoscere bene il
contenuto e la ratio dell’attuale articolo 13 del Regolamento del Consiglio
Comunale intitolato “Conferenza dei capigruppo”. Quell’articolo, nel sostituire l’art. 11
(Composizione e funzionamento della Conferenza dei capigruppo) del vecchio
regolamento, non contiene più neppure l’espressione “Le riunioni sono convocate
di norma con almeno 24 (ventiquattro) ore di anticipo” .
Infatti non sono previste
formalità e termini per la convocazione della Conferenza perché l’attività di
quell’organo, che non è solo solo di programmazione dei lavori del Consiglio ma
anche di attività consultiva su ogni argomento in merito al quale il Presidente
del consiglio ritenga opportuno acquisire il parere della conferenza, non può
essere subordinata ed ingabbiata in rigidi, dispendiosi e superati formalismi
quali la notifica a mezzo messo comunale .
Quanto ai rilevi sollevati dal
consigliere Cannito sulla mia risposta alla sua presunta domanda sui motivi
della sospensione, alla ripresa dei
lavori del Consiglio dopo quella sospensione, ho proceduto alla lettura
dell’art. 32 del regolamento del Consiglio Comunale (Sospensione e scioglimento dell’adunanza),
per confutare l’affermazione del Cannito
secondo il quale la sospensione non può essere disposta senza preventiva
votazione dell’assemblea.
Ex art. 32, invece, “Il
Presidente del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere
l’ordine della seduta, l’osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni
e deliberazioni, con facoltà di sospendere e di sciogliere l’adunanza, omissis”
I lavori consiliari, in qualsiasi
fase siano giunti, non possono proseguire se le voci dei consiglieri sono “alte
e minacciose” e se nonostante i reiterati inviti del Presidente dell’assemblea
all’ordine e al rispetto dell’organo presieduto e della propria persona, alcuni
membri del consiglio perseverino nel comportamento indecoroso.
Avv. Carmela
Peschechera
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