Cerca nel blog

News dalle Città della BAT

sabato 27 dicembre 2014

TRANI : FITTO CASA 2013, BANDO PROSSIMO, DOMANDE ENTRO IL 16 GENNAIO


La giunta comunale ha approvato l’atto di indirizzo per il fitto casa 2013 dando mandato al dirigente competente di approvare il relativo bando di concorso, l’avviso pubblico e l’attuazione di tutti i procedimenti fino a  loro completamento. Il bando verrà pubblicato nei prossimi giorni. Le domande di ammissione devono essere presentante entro il 16 gennaio 2015 in quanto la graduatoria dei beneficiari deve essere consegnata alla Regione Puglia entro e non oltre il 16 febbraio 2015.
           
La giunta regionale con delibera 2460 del 25 novembre scorso ha ripartito le risorse per l’anno 2013 a favore dei Comuni pugliesi. A Trani sono stati assegnati 755.530,10 euro. Il Comune di Trani si riserva l’eventuale possibilità di incrementare con ulteriori fondi comunali, le risorse attribuite dalla Regione Puglia al fine di partecipare alla premialità anno 2013 prevista dalla deliberazione.

Così come stabilito dal decreto ministeriale di riferimento, l’importo del reddito di riferimento e l’imponibile complessivo del nucleo  familiare nel 2013 non deve essere superiore a 12.881,18 euro (fascia A)  o a 14.000 euro (fascia B). Vanno obbligatoriamente computati  inoltre, pena esclusione, gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi (come ad esempio l’assegno di mantenimento, l’indennità di accompagnamento e altro),a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse fatta eccezione per i contributi socio-assistenziali non permanenti (assegno di cura, contributo ragazze madri, contributo libri scolastici e contributo canoni di locazione).

Per i nuclei familiari che dichiarano reddito “zero” o nel caso in cui l’incidenza del canone annuo sul reddito sia superiore al 90%, alla domanda deve essere allegata, pena l’esclusione, la documentazione attestante chi e come ha dato il sostegno economico che ha permesso il pagamento dei canoni di locazione. E sempre per i nuclei familiari che dichiarano reddito “zero” o nel caso in cui l’incidenza del canone annuo sul reddito sia sempre superiore al 90%, alla domanda deve essere allegata, pena l’esclusione, la dichiarazione del soggetto richiedente attestante la fruizione di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune, oppure la dichiarazione relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone o ancora, nel caso in cui il richiedente dichiari di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest’ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l’ammontare del reddito percepito, che deve essere congruo rispetto al canone versato.

Inoltre i richiedenti devono essere in possesso del contratto di locazione ad uso abitativo nel corso dell’anno 2013, regolarmente registrato, per un immobile con caratteristiche di edilizia economica popolare sia per quanto attiene alla superficie, che non potrà superare i 95 metri quadrati di superficie utile, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi (6 persone ed oltre), 3 figli minorenni a carico, oppure presenza nel nucleo familiare di uno o più ultrasessantacinquenne, uno o più soggetti con disabilità oppure  monogenitoriale, oppure 2 figli maggiorenni disoccupati o studenti. Il locatario non deve avere vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatario.

Non hanno diritto a partecipare al bando e a richiedere il contributo i nuclei familiari composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini Irpef che, relativamente all’anno 2013, hanno titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell’assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia perito o inutilizzabile; che hanno richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei redditi d’imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale con contratto stipulato ai sensi della legge 431/98; che hanno titolarità, sempre relativamente all’anno 2013, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio o alloggi o parte di essi, fatto salvo il caso in cui l’alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del sindaco che dichiari l’inagibilità ovvero l’inabitabilità dell’alloggio.

Non saranno ammesse a contributo le domande presentate da lavoratori autonomi a meno che gli stessi versino   in una delle situazioni di particolare debolezza sociale di seguito riportate: 3 figli minorenni a carico oppure        presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenne o di soggetto portatore di handicap; oppure nucleo familiare monogenitoriale, oppure 2 figli maggiorenni disoccupati o studenti.


Nessun commento:

Posta un commento