La giunta comunale ha
approvato l’atto di indirizzo per il fitto casa 2013 dando mandato al dirigente
competente di approvare il relativo bando di concorso, l’avviso pubblico e
l’attuazione di tutti i procedimenti fino a
loro completamento. Il bando verrà pubblicato nei prossimi giorni. Le
domande di ammissione devono essere presentante entro il 16 gennaio 2015 in
quanto la graduatoria dei beneficiari deve essere consegnata alla Regione Puglia
entro e non oltre il 16 febbraio 2015.
La giunta regionale
con delibera 2460 del 25 novembre scorso ha ripartito le risorse per l’anno
2013 a favore dei Comuni pugliesi. A Trani sono stati assegnati 755.530,10 euro.
Il Comune di Trani si riserva l’eventuale possibilità di incrementare con
ulteriori fondi comunali, le risorse attribuite dalla Regione Puglia al fine di
partecipare alla premialità anno 2013 prevista dalla deliberazione.
Così come stabilito
dal decreto ministeriale di riferimento, l’importo del reddito di riferimento e
l’imponibile complessivo del nucleo familiare
nel 2013 non deve essere superiore a 12.881,18 euro (fascia A) o a 14.000 euro (fascia B). Vanno
obbligatoriamente computati inoltre,
pena esclusione, gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi (come ad esempio
l’assegno di mantenimento, l’indennità di accompagnamento e altro),a qualsiasi
titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse fatta eccezione per i
contributi socio-assistenziali non permanenti (assegno di cura, contributo
ragazze madri, contributo libri scolastici e contributo canoni di locazione).
Per i nuclei familiari
che dichiarano reddito “zero” o nel caso in cui l’incidenza del canone annuo
sul reddito sia superiore al 90%, alla domanda deve essere allegata, pena
l’esclusione, la documentazione attestante chi e come ha dato il sostegno
economico che ha permesso il pagamento dei canoni di locazione. E sempre per i
nuclei familiari che dichiarano reddito “zero” o nel caso in cui l’incidenza
del canone annuo sul reddito sia sempre superiore al 90%, alla domanda deve
essere allegata, pena l’esclusione, la dichiarazione del soggetto richiedente
attestante la fruizione di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune,
oppure la dichiarazione relativa alla fonte accertabile del reddito che
contribuisce al pagamento del canone o ancora, nel caso in cui il richiedente
dichiari di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle
generalità di quest’ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la
veridicità del sostegno fornito e l’ammontare del reddito percepito, che deve
essere congruo rispetto al canone versato.
Inoltre i richiedenti
devono essere in possesso del contratto di locazione ad uso abitativo nel corso
dell’anno 2013, regolarmente registrato, per un immobile con caratteristiche di
edilizia economica popolare sia per quanto attiene alla superficie, che non potrà
superare i 95 metri quadrati di superficie utile, fatta eccezione per gli
alloggi occupati da nuclei familiari numerosi (6 persone ed oltre), 3 figli minorenni
a carico, oppure presenza nel nucleo familiare di uno o più
ultrasessantacinquenne, uno o più soggetti con disabilità oppure monogenitoriale, oppure 2 figli maggiorenni
disoccupati o studenti. Il locatario non deve avere vincoli di parentela e affinità
entro il secondo grado o di matrimonio con il locatario.
Non hanno diritto a
partecipare al bando e a richiedere il contributo i nuclei familiari composti
dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini Irpef
che, relativamente all’anno 2013, hanno titolarità, da parte di tutti i
componenti il nucleo familiare, dell’assegnazione in proprietà, immediata o
futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con
finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici,
sempre che l’alloggio non sia perito o inutilizzabile; che hanno richiesto, in
sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei redditi d’imposta prevista
per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale con contratto
stipulato ai sensi della legge 431/98; che hanno titolarità, sempre
relativamente all’anno 2013, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o
abitazione su alloggio o alloggi o parte di essi, fatto salvo il caso in cui
l’alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del sindaco
che dichiari l’inagibilità ovvero l’inabitabilità dell’alloggio.
Non saranno ammesse a
contributo le domande presentate da lavoratori autonomi a meno che gli stessi
versino in una delle situazioni di
particolare debolezza sociale di seguito riportate: 3 figli minorenni a carico
oppure presenza nel nucleo
familiare di ultrasessantacinquenne o di soggetto portatore di handicap; oppure
nucleo familiare monogenitoriale, oppure
2 figli maggiorenni disoccupati o studenti.
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