Si informano i
contribuenti che il 31 gennaio 2015 scade il termine per presentare richieste di
agevolazione Tari applicabili all’anno di imposta 2015. Sul sito Internet del
Comune di Trani (sezione Notizie e aggiornamenti) è disponibile il modello per
la presentazione delle istanze da scaricare e compilare e tutte le informazioni
utili.
Per le utenze domestiche,
è prevista una riduzione del 50% (nella parte fissa e nella parte variabile)
per:
a) il nucleo
familiare che occupa l’abitazione composto al massimo da due persone d’età
superiore a 65 anni, residenti nel Comune, titolari esclusivamente di assegno sociale
o pensioni minime e delle eventuali maggiorazioni erogate dall’Inps;
b) disagio lavorativo
del nucleo familiare, riferito all’anno 2014 che si configura qualora il nucleo
familiare abbia un modello Isee pari a 0 euro o che l’unica fonte di reddito
dell’intero nucleo familiare sia rappresentata dalla cassa integrazione
guadagni o dall’indennità di mobilità o dall’indennità di disoccupazione.
Qualora la condizione di disagio perduri per frazione di anno, la riduzione è
conseguentemente proporzionata;
c) nuclei familiari
nel cui ambito sia presente almeno un disabile con invalidità non inferiore al
75%, a condizione che ricorrano congiuntamente le seguenti ulteriori
condizioni:
- il reddito imponibile delle persone
fisiche complessivamente conseguito nell’anno 2014 da tutti i componenti del
nucleo familiare non superi il limite di 15.000 euro elevato a 20.000 euro in
caso di invalidità pari al 100%
- che ad eccezione dell’abitazione
principale, nessuno dei componenti il nucleo familiare sia proprietario di
altri immobili su tutto il territorio nazionale;
Per le utenze non
domestiche, è prevista una riduzione del 50% (nella parte fissa e nella parte
variabile) per le nuove attività d’impresa, elevata al massimo possibile per
quelle localizzate nel centro storico cittadino, per i primi 3 anni dall’avvio
delle stesse, a condizione che ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
- sotto il profilo oggettivo, non
spetta la riduzione in caso di mero subentro di attività economiche già
esistenti;
- sotto il profilo soggettivo, non
spetta la riduzione in caso di imprenditori che abbiano intrapreso una nuova
attività a fronte dell’avvenuta cessazione, nei sei mesi precedenti, di una
attività identificata dal medesimo codice Ateco di quella nuova;
- per usufruire della agevolazione il
soggetto passivo d’imposta dovrà dimostrare il possesso dei requisiti mediante
apposita autocertificazione, per tutti gli stati o i fatti e notizie in
possesso di altre pubbliche amministrazioni e pertanto acquisibili d’ufficio
dal Comune ovvero allegando all’istanza i documenti relativi a fatti, stati o
notizie non in possesso di altre pubbliche amministrazioni.
Tutti i requisiti di
cui ai precedenti punti devono essere posseduti alla data del 31 dicembre
dell’anno 2014.
E’ fatta salva ogni
eventuale futura modifica normativa in tema di Tari. L’amministrazione
considererà comunque le richieste di agevolazioni Tari prodotte entro la data
del 31 gennaio 2015 se compatibili con le predette modifiche normative. Il
riconoscimento delle agevolazioni è per singoli anni d’imposta e le relative
istanze devono essere prodotte annualmente, a pena di decadenza, entro il 31
gennaio di ciascun anno di imposta, utilizzando il modello pubblicato sul sito
Internet comunale.
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