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lunedì 12 ottobre 2015

MARGHERITA DI SAVOIA : Diffida al Preside ed al consiglio di'Istituto dell'Istituto Professionale per l’Enogastronomia e l’Ospitalita’ Alberghiera

Egregio Dirigente,
siamo stati informati che in data 13 Ottobre 2015, nella scuola da Lei  diretta, al termine dell’Assemblea di istituto e’ stata predisposta la  partecipazione di tutti gli allievi delle classi quarte e quinte a un  rito cattolico in occasione della giornata dedicata a San Francesco  Caracciolo.
Sicuramente Lei, nella sua qualità di Dirigente, è a conoscenza che la  normativa in vigore non consente che nelle scuole pubbliche statali il  normale svolgimento delle lezioni venga modificato per celebrazioni di  carattere confessionale.
In particolare, con tale ultima decisione, il TAR ha annullato anche  la Circolare del Ministro per la Pubblica Istruzione del 13 febbraio  1992, prot. n. 13377/544/MS, nella quale il Ministro affermava di  ritenere che «il Consiglio di Istituto … possa deliberare … di far  rientrare la partecipazione a riti e cerimonie religiose tra le  manifestazioni ed attività extrascolastiche previste dalla lettera d)  dell’art. 6, d.p.r. 416/74».
La legge 11 agosto 1984, n. 449, di approvazione dell’intesa con la  Tavola Valdese, che all’art. 9 vieta ogni eventuale pratica religiosa  che si svolga in orario scolastico o secondo orari che abbiano effetti  discriminati per gli alunni, nelle classi in cui sono presenti alunni  che abbiano dichiarato di non avvalersi dell’insegnamento della  religione cattolica;

La legge 22 novembre 1988, n. 516, relativa all’intesa con l’Unione  italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (art. 11); la  legge 22 novembre 1988, n. 517, relativa all’intesa con le Assemblee  di Dio in Italia (art. 8); la legge 8 marzo 1989, n. 101, relativa  all’intesa con le Comunità ebraiche italiane (art. 11); la legge 12  aprile 1995, n. 116, relativa all’intesa con l’Unione Cristiana  Evangelica Battista d’Italia (art. 10); la legge 29 novembre 1995, n.  520, relativa all’intesa con la Chiesa Evangelica Luterana in Italia  (art. 8) vietano che siano previste forme di insegnamento religioso  diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline e che  siano richieste agli alunni pratiche religiose o atti di culto;Siamo spiacenti di dover intervenire per chiedere il rispetto della  normativa e per opporci a iniziative che operano una vera e propria  forma di discriminazione nei confronti delle minoranze; ci auguriamo  che nella sua qualità di Dirigente scolastico si premuri di far  presente al Consiglio di Istituto l’illegittimità di delibere in  contrasto con le norme di legge in vigore.
La informiamo che, nel caso la messa in programma non venga annullata  o vengano programmate altre iniziative di carattere confessionale che  prevedono la modifica dell’orario delle lezioni, procederemo  giudizialmente in sede civile, amministrativa e penale.


Gruppo Provinciale UAAR BAT.

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