Egregio Dirigente,
siamo stati informati che in data 13 Ottobre 2015, nella scuola da Lei diretta, al termine dell’Assemblea di istituto e’ stata predisposta la partecipazione di tutti gli allievi delle classi quarte e quinte a un rito cattolico in occasione della giornata dedicata a San Francesco Caracciolo.
Sicuramente Lei, nella sua qualità di Dirigente, è a conoscenza che la normativa in vigore non consente che nelle scuole pubbliche statali il normale svolgimento delle lezioni venga modificato per celebrazioni di carattere confessionale.
In particolare, con tale ultima decisione, il TAR ha annullato anche la Circolare del Ministro per la Pubblica Istruzione del 13 febbraio 1992, prot. n. 13377/544/MS, nella quale il Ministro affermava di ritenere che «il Consiglio di Istituto … possa deliberare … di far rientrare la partecipazione a riti e cerimonie religiose tra le manifestazioni ed attività extrascolastiche previste dalla lettera d) dell’art. 6, d.p.r. 416/74».
La legge 11 agosto 1984, n. 449, di approvazione dell’intesa con la Tavola Valdese, che all’art. 9 vieta ogni eventuale pratica religiosa che si svolga in orario scolastico o secondo orari che abbiano effetti discriminati per gli alunni, nelle classi in cui sono presenti alunni che abbiano dichiarato di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica;
La legge 22 novembre 1988, n. 516, relativa all’intesa con l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (art. 11); la legge 22 novembre 1988, n. 517, relativa all’intesa con le Assemblee di Dio in Italia (art. 8); la legge 8 marzo 1989, n. 101, relativa all’intesa con le Comunità ebraiche italiane (art. 11); la legge 12 aprile 1995, n. 116, relativa all’intesa con l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (art. 10); la legge 29 novembre 1995, n. 520, relativa all’intesa con la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (art. 8) vietano che siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline e che siano richieste agli alunni pratiche religiose o atti di culto;Siamo spiacenti di dover intervenire per chiedere il rispetto della normativa e per opporci a iniziative che operano una vera e propria forma di discriminazione nei confronti delle minoranze; ci auguriamo che nella sua qualità di Dirigente scolastico si premuri di far presente al Consiglio di Istituto l’illegittimità di delibere in contrasto con le norme di legge in vigore.
La informiamo che, nel caso la messa in programma non venga annullata o vengano programmate altre iniziative di carattere confessionale che prevedono la modifica dell’orario delle lezioni, procederemo giudizialmente in sede civile, amministrativa e penale.
Gruppo Provinciale UAAR BAT.
siamo stati informati che in data 13 Ottobre 2015, nella scuola da Lei diretta, al termine dell’Assemblea di istituto e’ stata predisposta la partecipazione di tutti gli allievi delle classi quarte e quinte a un rito cattolico in occasione della giornata dedicata a San Francesco Caracciolo.
Sicuramente Lei, nella sua qualità di Dirigente, è a conoscenza che la normativa in vigore non consente che nelle scuole pubbliche statali il normale svolgimento delle lezioni venga modificato per celebrazioni di carattere confessionale.
In particolare, con tale ultima decisione, il TAR ha annullato anche la Circolare del Ministro per la Pubblica Istruzione del 13 febbraio 1992, prot. n. 13377/544/MS, nella quale il Ministro affermava di ritenere che «il Consiglio di Istituto … possa deliberare … di far rientrare la partecipazione a riti e cerimonie religiose tra le manifestazioni ed attività extrascolastiche previste dalla lettera d) dell’art. 6, d.p.r. 416/74».
La legge 11 agosto 1984, n. 449, di approvazione dell’intesa con la Tavola Valdese, che all’art. 9 vieta ogni eventuale pratica religiosa che si svolga in orario scolastico o secondo orari che abbiano effetti discriminati per gli alunni, nelle classi in cui sono presenti alunni che abbiano dichiarato di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica;
La legge 22 novembre 1988, n. 516, relativa all’intesa con l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (art. 11); la legge 22 novembre 1988, n. 517, relativa all’intesa con le Assemblee di Dio in Italia (art. 8); la legge 8 marzo 1989, n. 101, relativa all’intesa con le Comunità ebraiche italiane (art. 11); la legge 12 aprile 1995, n. 116, relativa all’intesa con l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (art. 10); la legge 29 novembre 1995, n. 520, relativa all’intesa con la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (art. 8) vietano che siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline e che siano richieste agli alunni pratiche religiose o atti di culto;Siamo spiacenti di dover intervenire per chiedere il rispetto della normativa e per opporci a iniziative che operano una vera e propria forma di discriminazione nei confronti delle minoranze; ci auguriamo che nella sua qualità di Dirigente scolastico si premuri di far presente al Consiglio di Istituto l’illegittimità di delibere in contrasto con le norme di legge in vigore.
La informiamo che, nel caso la messa in programma non venga annullata o vengano programmate altre iniziative di carattere confessionale che prevedono la modifica dell’orario delle lezioni, procederemo giudizialmente in sede civile, amministrativa e penale.
Gruppo Provinciale UAAR BAT.
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