Negli
ultimi anni i rapporti tra risparmiatori e istituti di credito sono
stati caratterizzati da momenti di forti tensioni che certamente si
protrarranno anche per il futuro. Ecco, quindi, un’importante
novità che partirà dall’inizio del nuovo anno e che potrà
rivelarsi utile per tutti i piccoli risparmiatori.
Dal
9 gennaio, infatti, i piccoli investitori avranno la possibilità di
rivolgersi, senza costi, ad un Arbitro che avrà competenza a
decidere le controversie che riguardano i prodotti finanziari. Si
chiama Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) ed è un
organismo collegiale a cui potranno essere sottoposte le controversie
relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza,
correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro
rapporti con gli investitori. Potranno essere presentate anche
controversie che riguardano i gestori dei portali di equity
crowdfunding. Riguardo alla competenza per valore l’ACF potrà
decidere controversie fino ad un importo massimo di 500.000,00 euro.
Nel
dettaglio. Il
risparmiatore, che ha subito un danno a causa del comportamento
scorretto dell’intermediario finanziario a cui si è rivolto
(ad esempio un istituto di credito), potrà fare ricorso al collegio
arbitrale. La procedura,
oltre ad essere, come già detto, totalmente gratuita
è molto rapida,
in quanto la decisione verrà emessa entro 90 giorni.
Vediamo
meglio nel dettaglio il funzionamento.
Innanzitutto
chiediamoci chi può
rivolgersi all’ACF.
Possono presentare ricorso i cosiddetti investitori
“retail”, ossia coloro
che non hanno un’adeguata competenza riguardo ai servizi finanziari
e si rivolgono al supporto di un intermediario che può essere una
banca, una sim (società di intermediazione mobiliare), una società
d’intermediazione finanziaria, una società del gruppo Poste
Italiane (divisione Bancoposta). Naturalmente può trattarsi anche di
società di intermediazione finanziaria estere, purché abbiano una
succursale in Italia (nel caso in cui la sede principale è in
Europa) o siano autorizzate ad operare nel territorio italiano (se si
tratta di società extracomunitarie).
Quali
sono i casi in cui può attivarsi la procedura? Nel caso in cui gli
intermediari abbiano assunto un comportamento scorretto nei confronti
del risparmiatore:
- violazione degli obblighi di informazione; l’intermediario ha l’obbligo specifico di informare adeguatamente l’investitore sulla natura dell’operazione e, soprattutto, sui rischi che quest’ultima comporta. Ove ciò non accada sarà incorso in una violazione;
- violazione degli obblighi di diligenza qualificata, di correttezza e di trasparenza nella gestione del rapporto con la clientela.
La
gratuità del ricorso all’ACF è garantito dal “Fondo
di garanzia per i risparmiatori e gli investitori”,
istituito già nel 2007.
Quali
le modalità del ricorso? L’invio va effettuato all’ACF
rigorosamente online,
mediante il sito www.acf.consob.it, che sarà operativo dal 9
gennaio. Per venire incontro agli utenti meno esperti la Consob ha
stabilito che, per i primi due anni, il ricorso potrà essere inviato
in forma cartacea. Però, dopo l’invio, la procedura continuerà in
via telematica. Sia l’investitore che l’intermediario avranno la
possibilità di far valere le proprie ragioni secondo le regole sul
rispetto del cosiddetto “contraddittorio tra le parti”.
Adoc
Andria – Corato – Trani
Resp.
Marilena Berardino
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