
BAT : Scrutatori, presunte nomine di sorelle, figli, amici, parenti o addirittura segretari di partito di consiglieri comunali che presenziano commissioni elettorali comunali in alcuni comuni della provincia BAT.
La norma concede di procedere per nomina e non più solo per sorteggio.
Stiamo verificando le segnalazioni che ci sono pervenute su presunte nomine di sorelle, figli, amici, parenti o addirittura segretari di partito di consiglieri comunali che presenziano commissioni elettorali comunali in alcuni comuni della provincia BAT.
Dopo le continue domande da parte dei nostri lettori comunichiamo il metodo seguito per legge dai comuni per nominare gli scrutatori, ci sentiamo di rispondere a questa domanda per esaudire gli interrogativi di molti.
Scompare dalla scena il sorteggio per l’incarico di scrutatore. Un altro importante cambiamento introdotto dalla legge di riforma elettorale è rappresentato dalla nuova disciplina che modifica le modalità di designazione degli scrutatori tra gli elettori iscritti nell’albo per la costituzione degli uffici elettorali di sezione, in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria.
Le regole. La norma all’esame è quella contenuta nel nuovo testo dell’articolo 6 della legge n. 95/1989 (che detta la disciplina per l’istituzione dell’albo e la scelta delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale), così come modificato dalla legge 270/2005 (articolo 9, comma 4) e successivamente dalla legge 22/2006(articolo 3 -quinquies).
Cosa cambia. La commissione elettorale comunale dovrà procedere alla nomina e non più al sorteggio degli scrutatori.
La nomina all’unanimità. La commissione elettorale comunale (Cec) deve procedere alla nomina degli scrutatori all’unanimità, scegliendoli fra i nominativi che rientrano nell’albo. Così come la graduatoria dei sostituti deve comprendere persone iscritte nell’albo, in quanto la legge di riforma non ammette la nomina di soggetti “esterni” all’albo, che viene aggiornato ogni anno.
Quando manca l’unanimità. Se l’unanimità non è raggiunta, allora ciascun membro della commissione elettorale vota rigorosamente per solo “un nome”, con riferimento a ciascun ufficio elettorale di sezione: è questa la novità disposta dall’articolo 3-quinquies della legge 22/2006, che ha ridotto da due a uno solo i nominativi per la votazione. Saranno poi proclamati eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti avrà la meglio il più anziano di età
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