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sabato 26 marzo 2011

BAT : PERCHE’ E’ OPPORTUNO SPERIMENTARE LA MEDIA-CONCILIAZIONE INVECE DI BOICOTTARLA

Con il decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, in ottemperanza alla Direttiva del Parlamento Europeo 2008/52/CE, è stato introdotto in Italia il procedimento di Mediazione-Conciliazione che rappresenta uno strumento di composizione delle controversie alternativo all’azione giudiziaria, in linea con quelli già adottati da numerosi Paesi Europei con l’acronimo ADR –Alternative Dispute Resolution-.

Lo sviluppo dei metodi ADR è in costante aumento in Europa, anche in ragione dei numerosi interventi normativi degli ultimi anni da parte degli organi legislativi Europei.

Le ADR non sono soltanto una modalità per deflazionare il contenzioso ma rappresentano una risposta alla necessità di un cambio di paradigma cha valorizzi la libertà di autodeterminazione degli attori sociali e la continuità dei rapporti tra le parti.

La soluzione ottimale per due parti in conflitto, infatti, non è sempre rappresentata dalla sentenza di un giudice –a prescindere dall’efficienza del sistema giudiziario ed anche quando questo sia veloce, sicuro, affidabile ed economico-, in quanto la sentenza il più delle volte non risulta essere la soluzione più adatta a risolvere tutti gli aspetti del conflitto.
Come è noto, il processo giudiziario è finalizzato a verificare i fatti, secondo rigide norme processuali e ad applicare la legge che regola la fattispecie specifica, pervenendo infine alla c.d. “verità processuale” non sempre coincidente con la “verità reale” dei fatti.
Non è, poi, compito degli organi giurisdizionali verificare che la sentenza soddisfi i reali bisogni o gli interessi-motivazionali delle parti: ciò è ovviamente estraneo alla loro funzione.
I conflitti, tuttavia, presentano spesso una struttura complessa, sono costituiti da diversi elementi oggettivi (inadempimenti contrattuali, danneggiamenti, rivendicazione di beni etc.) e altri soggettivi (percezioni parziali, comunicazioni inefficaci, malintesi, diffidenze, aspettative mancata, rancori personali etc.).

Le ADR rappresentano una risposta diversa alla domanda di giustizia e richiedono un cambiamento culturale profondo rispetto al concetto stesso di giurisdizione.
In concreto le ADR rappresentano, diversamente dal processo giurisdizionale, una forma di giustizia consensuale, nell’ambito della quale le parti sono portate dal mediatore-conciliatore a negoziare invece che a litigare, come accade nelle cause civili.

Per tale ragione è necessario:

1) la partecipazione diretta -e non per delega- della parte nella procedura di ADR

2) la competenza specifica del mediatore-conciliatore, che deve essere in possesso di tecniche di negoziazione e mediazione, piuttosto che della sola professionalità giuridica.

Il mediatore-conciliatore è un “facilitatore” della risoluzione del conflitto di interessi e non un giudice.

Il verbale di conciliazione, cui si tende pervenire, è il perfezionamento dell’accordo che le parti hanno raggiunto, grazie alla collaborazione del mediatore-conciliatore, e non già la decisione del giudice resa al di sopra delle parti.
La sentenza resa dal giudice definisce il contenzioso, accogliendo o rigettando la domanda di giustizia proposta da una parte contro l’altra, ma non elimina il conflitto tra le parti che rimane e, il più delle volte, viene ancor più acuito.

La mediazione-conciliazione, invece, tende a risolvere il conflitto tra le parti ponendo l’attenzione sia agli elementi oggettivi del conflitto che alle aspettative soggettive delle parti, che sottendono gli stessi.
Queste ultime, che non possono mai trovare accesso nel processo giurisdizionale, assumono, invece, assoluta rilevanza nel procedimento di mediazione-conciliazione, e molto spesso sono la reale causa del conflitto di interessi.
Non v’è dubbio, poi, che il permanente conflitto di interessi rappresenta una distonia non solo sociale, sotto il profilo dei rapporti interpersonali, ma anche un freno per lo sviluppo economico di un Paese e per il suo mercato.

Di qui gli interventi della Comunità Europea per l’adozione nei Paesi Membri dell’ADR anche quale strumento di giustizia consensuale transfrontaliera in una logica di mercato globale, nell’ambito del quale non può sicuramente pervenirsi ad una legislazione processuale omogenea ma sicuramente adottarsi uno strumento condiviso della risoluzione dei conflitti di interessi sul piano internazionale, quale è l’ADR.

Pertanto, concepire i metodi extragiudiziali soltanto come fattore deflattivo del carico del contenzioso civile o come una giustizia minore, significa non cogliere appieno la ratio della norma e sprecare una risorsa preziosa per la cultura giuridica.

Alla luce di tutte le precedenti considerazioni l’introduzione della Media-Conciliazione nel nostro Paese, rappresenta una grande opportunità sia per i cittadini che per gli avvocati, a condizione che se ne colga appieno la ratio e si comprenda fino in fondo l’impulso delle Istituzioni della Comunità Europea verso una evoluzione culturale che tende a favorire percorsi di amichevole e negoziale composizione dei conflitti di interesse, sul presupposto che la “giustizia consensuale” rappresenti un valore aggiunto per la società e per il mercato.

avv. Francesco Paolo M. Paolillo

Coordinatore di Forum Camera di mediazione e Conciliazione

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