“Documento
Strategico del Commercio”, è questo il complesso strumento di
programmazione, complesso e completo, espressamente previsto dal
nuovo vigente Codice Regionale del Commercio. Molti di quei principi
avevamo chiesto fossero già recepiti all’interno del Piano
Comunale del Commercio su Aree Pubbliche del comune di Barletta;
quello pasticciato frettolosamente adottato dal Consiglio comunale lo
scorso anno che tanto fece discutere e che non convinse neanche chi
lo votò in Commissione e poi nello stesso Consiglio comunale.
Il
Comune di Barletta quindi parte da sottozero e deve immediatamente
predisporsi ad accordarsi con il D.S.C. tenendo conto dei
provvedimenti attuativi regionali per definire, tra l’altro:
a)
i requisiti e le procedure per l’insediamento di medie e grandi
strutture di vendita;
b)
gli obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di
vendita;
c)
le modalità di verifica dell’influenza sovracomunale delle
previsioni relative a grandi strutture di interesse locale, medie
strutture di vendita di tipo M3 e, limitatamente ai comuni con
popolazione inferiore ai 10 mila abitanti, di tipo M2.
Non
solo, la stessa Regione Puglia, in attuazione delle finalità di cui
all’articolo 2, definisce, attraverso appositi provvedimenti
approvati con le modalità di cui all’articolo 3, direttive e
indicazioni ai comuni per la redazione degli strumenti comunali di
programmazione e incentivazione delle diverse tipologie di attività
commerciali.
Tali
provvedimenti definiscono: a) i criteri di autorizzazione delle
attività che, per motivi imperativi di interesse generale, per
scarsità di risorse naturali o delle capacita tecniche, possono
avere una limitazione numerica, ivi comprese le medie e le grandi
strutture di vendita, identificando: 1) le attività assoggettabili
ad autorizzazione; 2) i requisiti e le procedure per l’insediamento
e il trasferimento di tali attività anche con riferimento alle
diverse zone del territorio; 3) la definizione dei processi
autorizzativi e delle eventuali modalità di partecipazione della
Regione; 4) durata e modalità di aggiornamento degli strumenti di
programmazione; b) misure di incentivo e promozione alle attività
commerciali, di formazione degli operatori e di promozione della
collaborazione fra operatori ed enti locali. Infine il Documento
Strategico del Commercio ha i seguenti contenuti minimi: a)
un’analisi dello stato del commercio costituita almeno da: 1) una
quantificazione del fenomeno commerciale comprendente gli esercizi di
vicinato suddivisi per settore merceologico, la localizzazione e la
classificazione di ciascuna media e grande struttura esistente, la
consistenza dei mercati, dei posteggi isolati e delle fiere con
relative date e aree di svolgimento, la dotazione di pubblici
esercizi, di rivendite di giornali e riviste e dei distributori di
carburante; 2) la mappatura delle possibilità di insediamento di
strutture commerciali e dei distributori di carburante, delle
relative condizioni normative e requisiti di insediamento previste
dagli strumenti urbanistici vigenti; b) una valutazione dei problemi
del commercio, con riferimento alle diverse zone del comune e alle
diverse tipologie di attività e dell’adeguatezza delle previsioni
di insediamento di medie e grandi strutture di vendita; c)
l’individuazione delle eventuali aree da sottoporre a misure di
incentivo di cui all’articolo 13; d) le linee di intervento per la
soluzione delle criticità individuate. Inoltre il comune definisce:
a) i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie
strutture di vendita e le strutture di interesse locale, i parametri
per la graduazione e le modalità attuative delle aree
urbanisticamente idonee per l’insediamento di medie strutture di
vendita e delle strutture di interesse locale. Le previsioni sono
articolate secondo i settori merceologici, le tipologie dimensionali
e le modalità insediative; b) gli strumenti di promozione e sviluppo
del commercio definiti all’articolo 13; c) le direttive e gli
indirizzi per l’insediamento e il funzionamento delle attività di
somministrazione di alimenti e bevande, di rivendite giornali e
riviste e di distributori di carburante; d) i parametri di sviluppo
del commercio su aree pubbliche costituiti da: 1) le determinazioni
in materia di fiere e mercati che comprendono la creazione di nuove
fiere e mercati, il loro trasferimento, modifica e razionalizzazione,
il numero e le dimensioni dei posteggi; 2) le eventuali
determinazioni di carattere merceologico; 3) la definizione di
eventuali priorità integrative nelle assegnazioni dei posteggi; 4)
la definizione di disposizioni a favore di consorzi di operatori,
compresa la possibilità di affidare ad associazioni di categoria e a
loro consorzi, nonché a società ed enti a essi collegati o da loro
controllati, mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi
connessi alle aree mercatali e alle fiere, assicurando il controllo
sui livelli del servizio erogato. Nel merito della Pianificazione
territoriale e urbanistica degli insediamenti commerciali 1. I comuni
individuano le aree idonee all’insediamento di strutture
commerciali attraverso i propri strumenti urbanistici, in conformità
alle finalità di cui all’articolo 2, con particolare riferimento
al dimensionamento della funzione commerciale nelle diverse
articolazioni previste all’articolo 16. 2. L’insediamento di
grandi strutture di vendita e di medie strutture di vendita di tipo
M3. e consentito solo in aree idonee sotto il profilo urbanistico e
oggetto di piani urbanistici attuativi anche al fine di prevedere le
opere di mitigazione ambientale, di miglioramento dell’accessibilità
e/o di riduzione dell’impatto socio economico, ritenute necessarie.
3. L’autorizzazione amministrativa per l’apertura, il
trasferimento e l’ampliamento delle medie e grandi strutture di
vendita può essere rilasciata soltanto in conformità degli
strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica
e previa verifica delle condizioni di compatibilità e delle
dotazioni di standard urbanistici in relazione alla tipologia
dell’esercizio insediato o risultante dall’ampliamento.
I
paroloni usati in questi giorni a proposito di Pianificazione
Strategica del Commercio a Barletta vanno evidentemente
ridimensionati per evitare di dare ai cittadini, agli imprenditori e
finanche agli amici sindacalisti l’impressione di aver posto in
essere quello che invece non è, non è per nulla ciò che invece
deve essere e che anche la città di Barletta è tenuta a munirsi per
tentare di recuperare un minimo del tantissimo tempo perso in tutti
questi anni nonostante la grande spesa pubblica stanziata e fumata
per tali finalità.
Il
comune di Barletta quindi, come quelli di Trani, Andria, Bisceglie,
Canosa e tutti gli altri si predispongano all’enorme mole di lavoro
che è sul tavolo e soprattutto lo faccia senza pensare di utilizzare
quei vecchi metodi classisti e discriminatori che tanti danni hanno
fatto alla città ed altrettanti benefici hanno portato ai soliti
noti.
Piuttosto
ora si diano da fare per ricercare e stanziare le risorse, anche
economiche, per far fronte a tutti questi adempimenti rifacendo da
zero i propri Piani del Commercio, ove esistenti cioè quasi da
nessuna parte.
Nessun
entusiasmo quindi e soprattutto si chiamino le cose con il loro nome.
Area
Comunicazione UNIBAT
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