Stop al pagamento del tributo n. 630 del Consorzio di Bonifica “Terre d’Apulia”, perché volontario e non “dovuto”. È questo l’appello dell’assessore all’Agricoltura, Leonardo Piscitelli, in seguito all’avviso di pagamento del tributo ricevuto dagli agricoltori di Canosa e città limitrofe pochi giorni fa.
“La cartella di pagamento della imposta – spiega Piscitelli – è stata inviata anche ai proprietari di immobili che scaricano la propria “fogna bianca” nel canale Lamapopoli di Canosa, realizzato dal Consorzio grazie ai fondi europei, ma mai manutenuto. Un servizio, quindi, che se non è erogato non deve essere pagato. A sostenerlo sono sia alcuni esperti tributaristi che diverse sentenze della Corte di Cassazione”.
“Secondo esperti tributaristi, i contributi di bonifica sono volontari e non sono obbligatori, ed è per questo che bisogna smettere di pagarli- sottolinea ancora l’assessore comunale – . Nessuno si è mai reso conto che li paghiamo più per abitudine che per altro. Un’abitudine insana, visto che finanzia Enti che non sono soggetti al controllo della Corte dei Conti, e che sono tipica espressione della sovrapposizione delle competenze in materia di difesa del suolo e della irresponsabilità che ne consegue”.
“I contributi di bonifica – prosegue Piscitelli – sono la quota parte della spesa rimasta a carico del bilancio del Consorzio di Bonifica per l’opera o la manutenzione realizzata nell’interesse della proprietà consorziata e alla quale abbia portato un beneficio di natura fondiaria. Il contributo di bonifica è un onere reale, non personale. Il beneficio nasce dal rapporto inscindibile tra l’opera e il fondo (o immobile che dir si voglia), quale apporta un incremento di valore. I contributi di bonifica addebitati come lo sono oggi (cioè in modo illegittimo) iniziano negli anni ’70, dopo che la riforma tributaria aveva eliminato tutti gli altri contributi di miglioria (la vecchia ‘fondiaria’). Sfruttando l’abitudine a pagare la ‘fondiaria’, si è iniziato ad addebitare in via generalizzata i contributi di bonifica, in modo assolutamente estraneo alla normativa che li disciplina (a partire dal Regio Decreto 215/33 sulla Bonifica Integrale e dal DPR 947/62 che impone il rispetto del vincolo di bilancio nel riparto della spesa). Tant’è che prima degli anni ’70 non vi è contenzioso in materia di contributi di bonifica.
Nel 1984 arriva la prima mazzata all’indebito balzello: la Cassazione a Sezioni Unite Civili, con la sentenza 877, stabilisce che l’esistenza del beneficio è necessaria per potere legittimamente pretendere il contributo di bonifica e, in assenza, in capo al contribuente vi è un diritto soggettivo all’esonero dalla contribuzione, da cui la necessità di non effettuare il pagamento. Nel 1996 la Cassazione a Sezione Unite torna sull’argomento e, oltre a chiarire ulteriormente i contenuti del beneficio, stabilisce, con le sentenze 8957 e 8960, che l’onere della prova del beneficio, se contestato, è a carico dell’ente impositore, cioè il Consorzio di Bonifica. Con la L. 448/01 la competenza in materia di contributi di bonifica, che fino a quel momento era stata dei Tribunali Civili, passa alle Commissioni Tributarie limitatamente all’annullamento delle cartelle emesse per mancato pagamento. Rimane di competenza dei Tribunali la ripetizione delle somme indebitamente pagate ai Consorzi”.
“I contributi di bonifica sono dunque volontari e non sono obbligatori e pertanto non vanno pagati – ribadisce con forza Piscitelli – perché i Consorzi di Bonifica agiscono solo ed esclusivamente come concessionari pubblici delle funzioni di difesa del suolo, pertanto non possono vantare alcun beneficio apportato agli immobili con spesa a carico della proprietà consorziata, perché le opere o le manutenzioni sono già finanziate con denaro pubblico (fondi regionali, statali e dell’Unione Europea), e pertanto il contributo di bonifica risulterebbe essere una doppia imposizione”.
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