Gent.mo Sig.
Assessore Regionale all'Ambiente Dott. Lorenzo Nicastro in riscontro alla Sua
del 04/12 u.s. sulle responsabilità della sospensione della discarica, ritengo
doveroso esporre quanto segue:
Premesso che:
- il Comune di Trani
non ha mai chiesto consigli nè a Lei nè alla Regione Puglia, ma ha sempre
“contestato” le Ordinanze Presidenziali con le quali la Regione Puglia
conferiva alla Discarica di Trani i rifiuti di ben 22 Comuni della Provincia di
Bari e della Provincia BAT. Le manifestazioni di dissenso, oltre che
verbalmente, sono state rappresentate con l'atto di Giunta Municipale n.69 del
21/06/2012 e con l'atto di Consiglio Comunale nr.31 del 05/07/2013.
- a seguito di
numerose note e diffide del Comune di Trani trasmesse alla Regione Puglia, al
fine di non utilizzare la Discarica di Trani per città di ambiti diversi, invitava la stessa Regione a reperire altri
siti in attesa di chiudere il ciclo dei rifiuti che non prevede,
certamente, l'utilizzo delle discariche;
- nel mese di
dicembre 2012 il Capo di Gabinetto del Presidente Niki Vendola rassicurò
personalmente, in un incontro a Bari, che la Regione Puglia non avrebbe
reiterato le Ordinanze Presidenziali
(l'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 è stato sempre disatteso, rende
Ordinanze nulle e soggette a provvedimenti di natura penale!!);
- le suddette
contestazioni furono rivolte nell'incontro del giorno 20/01/2014 alla Sua
presenza, a quella dell'On.le Vendola, del Dirigente Dott. Giovanni Campobasso,
ricevendo assicurazioni in merito ai cospicui finanziamenti per la raccolta
differenziata (concessi appena € 250.000,00!!!, a ristoro dei danni che la
città di Trani subiva) e per l'impiantistica del recupero e riciclaggio dei
rifiuti (l'ATO ha ricevuto una somma irrisoria!!!).
Passiamo alle
competenze
Il Capo II della
parte quarta del D.Lgs. 152/2006 è dedicato alla descrizione, delle competenze
in capo:
1) alle Regioni (art.
196), cui competono principalmente le funzioni relative alla pianificazione a
livello territoriale e al controllo preventivo (consistente nel
rilascio delle autorizzazioni). Tali
compiti vengono svolti con l'ausilio delle Agenzie
Regionali per la protezione dell'Ambiente (ARPA regolarmente al servizio della
Regione!).
2) ai sensi dell'art.
191 del D.Lgs. 152/2006 il Presidente della Giunta Regionale emette, qualora si
verifichino situazioni di eccezionale emergente necessità di tutela della
salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, ad
emettere Ordinanze contingibili ed urgenti....informando il Ministero
dell'Ambiente.
Mi permetto di
rivolgere a Lei, già Pubblico Ministero, alcune domande:
1) E' possibile
reiterare le Ordinanze più volte, dichiarando al Ministero che la Regione sta
provvedendo alla risoluzione alternativa allo smaltimento indifferenziato della
Discarica?
2) Il Commissario
delegato per l'emergenza ambientale in Puglia nel mese di settembre 2009 e poi
la Circolare del Ministro dell'Ambiente del 06 agosto 2013 prevedevano
l'obbligo di preventivo trattamento di biostabilizzazione dei rifiuti destinati
al conferimento in discarica.
Nella seduta di
conferenza di servizio del 22/09/2010 presso la Regione Puglia ed in altre
successive il Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e grandi Impianti ha sempre
stigmatizzato il comportamento omissivo del Dirigente Tecnico dell'Amiu SpA di
Trani, sulla mancata realizzazione dell'impianto di biostabilizzazione,
prevista dal Provvedimento AIA rilasciato con D.D. nr.597 del 24/09/2008.
Quali sono stati i
motivi che hanno indotto la Regione Puglia e l'ARPA nella seduta del 31/01/012
a trasgredire l'art. 182 del D.Lgs. 152/2006
e la suddetta Circolare Ministeriale, autorizzando solo l'operazione
triturazione e deferizzazione ?(sempre??).
La Regione Puglia ha
riscontrato la nota del 27/06/2014 a firma del Direttore Generale dell'ARPA,
con “richiesti dettagli di scenario”, per poter esprimere un parere prima della
emissione dell'ordinanza del Presidente della Regione?
3) La Regione Puglia,
considerato che l'Amiu SpA era priva di rinnovo dell'autorizzazione integrata
ambientale rilasciata dall'Ente Regionale, scaduta da anni e, pertanto oggetto
di continue diffide ai sensi dell'art. 29 decies del D.Lgs. nr.152/2006(??) per
l'inosservanza delle prescrizioni e della elevata quantità di rifiuti conferiti
su disposizione della stessa Regione, in via precauzionale, doveva sospendere,
già da tempo, il conferimento dei rifiuti (art. 242 comma 3) provvedendo a
reperire altri siti (discariche) in mancanza di una vera programmazione del
ciclo dei rifiuti? A chi l'Autorità Giudiziaria
dovrà contestare i reati (c.d. formali) e gli artt. 434 e 449 CP?
4) In merito ai lotti
I e II, l'atto autorizzativo regionale prevedeva la loro chiusura e la
copertura per motivi fisici. Come mai, in seguito, la Regione Puglia ha autorizzato
l'abbancamento di rifiuti provenienti da altri bacini sui lotti I e II in
dispregio delle decisioni assunte?
Difatti la Regione
Puglia , non avendo alternative alla Discarica, per il conferimento dei
rifiuti, con le varie ordinanze preferisce autorizzare altri abbancamenti sui
lotti I e II disattendendo le proprie
prescrizioni AIA.
E' evidente che le
acque meteoriche e la mancata captazione del biogas sui lotti hanno determinato
criticità ambientali, abbondantemente a conoscenza della Regione Puglia
deputata al rilascio AIA. Ai tecnici nominati dal Comune e dalla Procura della
Repubblica di Trani l'arduo compito di individuare altre cause della matrice
inquinante.
Comunque più volte e,
per ultimo, mercoledì 29/10/2014
nell'audizione promossa dal Dott. Caracciolo, Presidente V Commissione
regionale, con grande Suo disappunto, le ho riferito le problematiche della
discarica, della nullità delle ordinanze regionali, delle
particolari attenzioni della
Procura della Repubblica di Trani in ordine alla gestione tecnica Amiu e
alle competenze della Regione Puglia.
Le rammento che più
volte la Provincia BAT ha sempre espresso parere sfavorevole all'adozione di
provvedimenti extra ordinem finalizzati allo
smaltimento in discarica di ulteriori e consistenti quantità di
rifiuti di provenienza extra-bacino ed extra-provincia.
Più volte il Comune
ha contestato l'accordo di cooperazione con gli ATO BA - FG - BAT e Regione
Puglia che consentiva alla Regione Puglia di non emettere le Ordinanze
Presidenziali per il conferimento di rifiuti da altri bacini.
Ultima domanda!
La discarica di
Trani, allo stato attuale, rappresenta l'unica possibilità per garantire il
conferimento dei rifiuti prodotti dai Comuni ex ATO BA/4, ex ATO BA/2 ed ex
ATO/BA1 (così come dichiarato nella nota prot. nr. 41862 del 29/06/2012 della
Regione Puglia), in quanto la discarica di Andria nei primi giorni del prossimo
mese di gennaio sarà satura, le discariche di
Giovinazzo e Conversano sono chiuse,
una discarica in contrada Grottelline non può realizzarsi poichè sita in
area sottoposta a vincoli. Pertanto,
qualora la discarica di Trani per motivi tecnici non aprirà nei primi giorni del prossimo mese
di gennaio, la Regione Puglia, trovandosi a gestire l'emergenza Rifiuti in
tutta la Provincia BA e BAT, avrà proposte alternative?
I pugliesi attendono
da Lei adeguate risposte e soluzioni.
L'Assessore
alle Politiche Ambientali del Comune di Trani
Prof. Giuseppe DE SIMONE
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