Mentre
il Consiglio dei Ministri ha deliberato l’impugnativa della legge regionale 16
aprile 2015, n. 24, il cosiddetto “Codice del Commercio” della Regione Puglia,
come riportato nei nostri precedenti interventi stampa, quello stesso Codice
impugnato comincia a mietere le prime vittime e questa volta tocca ai gestori
di Distributori Automatici di bevande.
Infatti
al Titolo VII (Forme Speciali di vendita al Dettaglio) della Legge regionale 16
aprile 2015, n. 24 “Codice del Commercio”, al comma 6 dell’art. 58 (Apparecchi
Automatici) si legge: “E vietata la somministrazione di bevande alcoliche di
qualsiasi gradazione” con la previsione delle sanzioni di cui al Titolo VIII (Sanzioni
e Norme Finali) art. 61 comma 6 dove si legge: “Le violazioni alle prescrizioni
della presente legge, diverse da quelle considerate ai commi 3, 4 e 5, sono
punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
cinquecento a euro 3 mila”.
Una
brutta botta per i gestori di Distributori Automatici che hanno visto un
proliferare di tali forme di distribuzione in questi ultimi anni, soprattutto
nei centri storici come quello di Andria dove l’uso ed abuso di alcol avviene
in modo eccessivo e spregiudicato, senza controlli.
Stop
quindi non solo alla distribuzione di bevande in contenitori di vetro o di
alluminio dopo le ore 22,00, come avviene già, ma ora anche all’alcol quindi
partendo dalla fresca e gradevole birra che bisogna acquistare esclusivamente o
nei bar o negli esercizi commerciali di vendita al dettaglio o addirittura
negli stessi esercizi che detengono apparecchi per la distribuzione automatica.
Così
come accaduto per altre norme e regolamenti, puntualmente disattesi, a
cominciare dalle disposizioni proprio in materia di abuso di alcol, anche in
questo caso non si possono non notare alcune contraddizioni. Infatti
probabilmente chi ha avuto la fortuna di potersi confrontare con la Regione
Puglia su questo provvedimento, il Codice del Commercio, che rischia seriamente
di essere vanificato, deve essersi mostrato particolarmente distratto posto che
probabilmente ignora che già da ora per poter prelevare una bevanda alcolica
dai distributori automatici è necessario introdurre la tessera sanitaria ovvero
altro documento di riconoscimento e l’erogazione avviene solo in presenza di
età superiore agli anni 18 quindi si assisterebbe al paradosso di poter
acquistare la stessa birra di appena 4 gradi alcolici presso l’esercizio
commerciale o il bar, senza la presentazione del documento mentre non poterlo
fare da un distributore automatico dove invece è necessario introdurre la
tessera.
In
realtà basti girare per le città, dal centro alle periferie, per vedere
giovanissimi, quasi tutti minorenni, stringere tra le mani bottiglie in
plastica da un litro e un litro e mezzo piene di vino e consumarlo come un
innocuo succo d’arancia.
Quelle
bottiglie non vengono distribuite dall’apparecchio automatico eppure in giro ce
ne sono in quantità industriale.
Allora
cosa significa che questa normativa è una delle tante lavacoscienze come tutte
le altre?
Vedremo.
Area
Comunicazione
UNIMPRESA BAT
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