In
esecuzione della determina dirigenziale 683 dell’11 agosto, sono stati riaperti
i termini per la presentazione delle domande per tutte quelle imprese, con sede
operativa a Trani, che intendono ospitare soggetti svantaggiati o molto
svantaggiati per tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo, per un
periodo di 6 mesi. E’ possibile presentare le domande fino al prossimo 30
settembre.
A
conclusione delle pubblicazioni già avvenute in due fasi (la prima il 22
dicembre del 2014, la seconda il 31 marzo 2015) risultano pervenute nei termini
stabili 34 domande. Dopo la fase istruttoria, risultano attivati 10 tirocini,
mentre altri 5 sono in fase di perfezionamento. Dieci invece non possono essere
attivati per carenza dei requisiti previsti dall’avviso pubblico, altri 10
invece (sebbene invitati a completare la domanda con lettera raccomandata) non
si sono presentati. Tenuto conto della
grave situazione occupazionale, si è pertanto deciso di riaprire i termini per
la presentazione di ulteriori domande, atteso che, dei 38 tirocini programmati,
ne sono attivabili ad oggi solo 15.
Possono
presentare l’istanza, in qualità di “soggetti ospitanti” coloro che hanno unità
produttiva o struttura operativa, sede del tirocinio, nel territorio di Trani.
Il candidato sarà selezionato dall’azienda stessa. I tirocini sono finalizzati
ad agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro di inoccupati e il
reinserimento di disoccupati, prevedendo forme di sostegno ed accompagnamento
personalizzate nella fase di accesso e reinserimento nel mercato del lavoro e
parallelamente l’attivazione di un sistema di rete con i soggetti del terzo
settore, le istituzioni preposte al governo del mercato del lavoro, gli
organismi della formazione professionale, il tessuto produttivo locale.
I
tirocinanti ed i soggetti richiedenti dovranno essere in possesso dei requisiti
richiesti dall’avviso pubblico precedentemente diffuso e presente sul sito
Internet del Comune di Trani a questo link:
http://www.comune.trani.bt.it/contenuti/notizie/dataview.aspx?id=8031.
All’interno è disponibile tutta la modulistica da compilare e presentare.
Per
l’attività espletata nel corso del tirocinio, il tirocinante ha diritto a una
indennità forfettaria di partecipazione pari all’importo mensile minimo di 450
euro, al lordo delle ritenute di legge. L’indennità di partecipazione non
spetta al tirocinante che risulti già percettore di una forma di sostegno al
reddito, ivi compresi gli ammortizzatori sociali, anche in deroga. Il
finanziamento prevede la copertura del 100% della spesa sostenuta dall’impresa
richiedente per l’ospitalità del tirocinio, inclusa l’indennità nella misura
minima prevista dalla legge regionale 23/2013, eventuali maggiorazioni
dell’indennità stessa, la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità
civile verso terzi, eventuali bonus ed ogni altro onere derivante da legge,
regolamento o disposizione aziendale. L’erogazione della indennità del
tirocinio, verrà corrisposta all’azienda ospitante ed è subordinato
all’attivazione e successivo svolgimento del percorso di tirocinio in favore
dei soggetti ammessi. Sarà erogato il 20%, in favore del soggetto ospitante, al
momento della sottoscrizione della convenzione e ulteriori tranches (pari al
20%) a rendicontazione della somma spesa, previa attestazione da parte della
stessa di regolare svolgimento del tirocinio e di avvenuta spesa, fino a
concorrenza del 100%. Il tirocinio non
costituisce rapporto di lavoro.
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