Il
caso. Un correntista di un istituto bancario aveva adito il Tribunale di
Pordenone per far dichiarare la nullità delle pattuizioni relative a un
contratto di conto corrente in quanto - a suo dire - erano stati applicati
interessi usurari, spese e commissioni illegittime e/o non dovuti poiché i
documenti relativi a tale contratto di conto corrente erano privi della
sottoscrizione di un funzionario della banca.
Il
Giudice, esaminata la documentazione bancaria prodotta dalla banca, rilevava effettivamente
che gli atti relativi al conto corrente erano stati firmati unicamente dal
cliente.
Pertanto,
il Tribunale di Pordenone, con la sentenza del 18 agosto 2017 n. 621, ha
dichiarato la nullità dei suddetti
contratti di conto corrente per mancanza di forma scritta.
Come
infatti ha affermato il Giudice al riguardo “il requisito della forma scritta ad substantiam è soddisfatto solo ove
vi sia la prova che entrambe le parti, anche se in documenti distinti, abbiano
manifestato per iscritto la loro volontà negoziale, prova che non può essere
offerta per testi ovvero per presunzioni; né il comportamento delle parti in
costanza di contratto "monofirma" può essere considerato come valida
manifestazione del consenso della banca".
Il
requisito della forma scritta – ha aggiunto il Tribunale - è soddisfatto anche
quando le firme sono contenute in due documenti diversi, ma solo se tra gli
atti separati risulti “un collegamento inscindibile” che dimostri la formazione
dell'accordo.
Dunque,
la Banca è stata condannata a restituire 56 mila euro in favore del
cliente, per avere applicato per oltre sei anni la commissione di massimo
scoperto sul picco massimo dell’utilizzato, proprio a seguito dell’accertamento
e della dichiarata nullità della suddetta pattuizione per difetto della forma
scritta.
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informazioni, contattare la Confconsumatori Andria, con sede in Via Firenze 37
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