Si
rende noto che tutti i responsabili di impianto termico, destinato ai
servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o
senza produzione di acqua calda sanitaria (come meglio definito dalla
Legge n.90 del 3/8/2013), devono provvedere alla manutenzione del
proprio impianto, secondo quanto disposto dai commi 1,2,3 e 4
dell’art. 7 D.P.R. n. 74 del 16/4/2013.
Per
farlo bisognerà avvalersi di un manutentore, il quale dovrà
sistematicamente inoltrare online al Settore Edilizia, Manutenzioni
ed Impianti Termici della Provincia, entro 60 giorni dalla loro
compilazione, i rapporti di controllo di efficienza energetica, in
corso di validità, redatti nei termini e con le cadenze di cui
all’allegato A del D.P.R. n. 74/2013, in occasione degli interventi
di verifica del rendimento di combustione ed i cui valori devono
risultare non inferiori a quelli limiti riportati nell’allegato B
dello stesso Decreto Presidenziale.
Per gli
impianti termici soggetti alla normativa vigente, il rapporto di
controllo di efficienza energetica dovrà essere corredato di
apposito bollino verde virtuale a carico del responsabile d’impianto
entro il 31 dicembre 2016, e riportato sul R.C.E.E. (Rapporto di
Controllo di Efficienza Energetica) dal manutentore, previo rimborso
del costo, con le seguenti tariffazioni:
- Impianto termico con potenza nominale inferiore a 35 kW: 15,00 euro
- Impianto termico con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW ed inferiore a 116kW: 35,00 euro
- Impianto termico con potenza nominale superiore o uguale a 116 kW ed inferiore a 350kW: 90,00 euro
- Impianto termico con potenza nominale superiore o uguale a 350 kW: 120,00 euro
- Generatori di calore addizionali oltre il primo: 15,00 euro
Le
periodicità dei controlli di efficienza energetica su impianti di
climatizzazione invernale di potenza termica utile maggiori di 10 kW
e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile
nominale maggiore di 12 kW sono stabilite ai sensi dell’allegato A
del DPR n.74/2013.
Si
avvisa inoltre che la Provincia, ottenuta la documentazione (Rapporto
di Controllo di Efficienza Energetica), procederà alle attività di
accertamento documentale e di programmazione delle ispezioni sul
territorio, secondo le cadenze e le indicazioni riportate negli
articoli 8 e 9 del DPR n.74/2013.
L’inosservanza
agli obblighi di legge comporta le sanzioni di cui al DPR n.74/2013
ed al Regolamento della Provincia, approvato con delibera di
Consiglio provinciale n.29 del 30 dicembre 2009.
L’Ufficio
Stampa
Enrico
Aiello
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