In
merito alla ordinanza del Tribunale del Lavoro di Trani (ordinanza del
20.7.2012) di accoglimento della tutela antisindacale, esperita dalla
CGIL, l’Amministrazione ribadisce la
volontà di eseguirla , non solamente per l’obbligo che le deriva dall’art. 28
della legge n. 300/70 e dal rispetto dell’esercizio della funzione
giurisdizionale ma anche in modo
spontaneo, rinunciando alla opposizione avverso detto provvedimento
riconosciuta normativamente, al fine di riprendere le relazioni con il
sindacato, le cui prerogative l’ente non aveva alcuna volontà di ledere, tenuto
conto che la materia della informativa sindacale è stata oggetto di recenti
modifiche normative che, nella non precisa chiarezza sui termini della relativa
entrata in vigore, hanno dato luogo a numerose pronunce con esito contrastante.
Ed
invero, l’art. 5 della legge n. 165/01 è stato oggetto di modifica, da parte
del decreto legislativo n. 150/09, che ha previsto l’informativa ai sindacati
nelle materie indicate dalla legge e dalla contrattazione non necessariamente
preventiva (nel caso di specie non è in discussione l’esistenza di una
informativa, sebbene successiva).
In
tema, è intervenuto, stante la contrastante giustizia pretoria, il legislatore
rendendo l’interpretazione autentica della disciplina di riforma e statuendone l’applicabilità anche alla
contrattazione collettiva in corso, con possibilità, quindi, di una informativa
anche successiva.
Si
legge testualmente nella norma dell’art. 5, comma 2, del dlgs. n. 141/11 (“Interpretazione
autentica dell'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”):
“L'articolo 65, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si
interpreta nel senso che le disposizioni che si applicano dalla tornata
contrattuale successiva a quella in corso al momento dell'entrata in vigore
dello stesso decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono
esclusivamente quelle relative al procedimento negoziale di approvazione dei
contratti collettivi nazionali e, in particolare, quelle contenute negli
articoli 41, commi da 1 a 4, 46, commi da 3 a 7, e 47 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, come modificati rispettivamente dagli articoli 56, 58,
59, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009, nonché quella
dell'articolo 66, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009”.
In tal
senso, la disciplina dell’art. 5 del dlgs. n. 165/01, come modificato dal dlgs.
n. 150/09, che prevede la necessità della informativa non necessariamente
preventiva, è di immeditata applicazione ed idonea anche alla regolazione della
vicenda che ha interessato l’ente.
Quanto asserito conforta l’Amministrazione nella
assenza di relativa volontà di ledere le prerogative sindacali.
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