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venerdì 3 agosto 2012

BARLETTA : SENTENZA TRIBUNALE DEL LAVORO IL COMUNE NON SI OPPONE


In merito alla ordinanza del Tribunale del Lavoro di Trani (ordinanza del 20.7.2012) di accoglimento della tutela antisindacale, esperita dalla CGIL,  l’Amministrazione ribadisce la volontà di eseguirla , non solamente per l’obbligo che le deriva dall’art. 28 della legge n. 300/70 e dal rispetto dell’esercizio della funzione giurisdizionale ma anche in modo  spontaneo, rinunciando alla opposizione avverso detto provvedimento riconosciuta normativamente, al fine di riprendere le relazioni con il sindacato, le cui prerogative l’ente non aveva alcuna volontà di ledere, tenuto conto che la materia della informativa sindacale è stata oggetto di recenti modifiche normative che, nella non precisa chiarezza sui termini della relativa entrata in vigore, hanno dato luogo a numerose pronunce con esito contrastante.
Ed invero, l’art. 5 della legge n. 165/01 è stato oggetto di modifica, da parte del decreto legislativo n. 150/09, che ha previsto l’informativa ai sindacati nelle materie indicate dalla legge e dalla contrattazione non necessariamente preventiva (nel caso di specie non è in discussione l’esistenza di una informativa, sebbene successiva).
In tema, è intervenuto, stante la contrastante giustizia pretoria, il legislatore rendendo l’interpretazione autentica della disciplina di riforma e  statuendone l’applicabilità anche alla contrattazione collettiva in corso, con possibilità, quindi, di una informativa anche successiva.
Si legge testualmente nella norma dell’art. 5, comma 2, del dlgs. n. 141/11 (“Interpretazione autentica dell'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”): “L'articolo 65, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che le disposizioni che si applicano dalla tornata contrattuale successiva a quella in corso al momento dell'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono esclusivamente quelle relative al procedimento negoziale di approvazione dei contratti collettivi nazionali e, in particolare, quelle contenute negli articoli 41, commi da 1 a 4, 46, commi da 3 a 7, e 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificati rispettivamente dagli articoli 56, 58, 59, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009, nonché quella dell'articolo 66, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009”.
In tal senso, la disciplina dell’art. 5 del dlgs. n. 165/01, come modificato dal dlgs. n. 150/09, che prevede la necessità della informativa non necessariamente preventiva, è di immeditata applicazione ed idonea anche alla regolazione della vicenda che ha interessato l’ente.
Quanto asserito conforta l’Amministrazione nella assenza di relativa volontà di ledere le prerogative sindacali.


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