IL R.E.C. NON ESISTE PIU’ DAL 4 LUGLIO 2006
MENTRE NON SI FA ALCUN RIFERIMENTO ALLE VIGENTI NORME IN MATERIA DI POSSESSO
DEL REQUISITO PROFESSIONALE.
Sono
complessivamente nove, per altrettanti istituti scolastici di competenza della
Provincia, le procedure aperte per l’affidamento in concessione del servizio di
gestione bar. Gli istituti sono il Liceo Scientifico “Moro” di Margherita di
Savoia, l’I.S.S. “Staffa” di Trinitapli,
l’I.S.S. “Cosmai” di Bisceglie, l’I.T.E.S. “Moro” di Trani, l’I.T.C.
“Dell’Olio” di Bisceglie, il Liceo Scientifico “Cafiero” di Barletta, l’I.S.S.
“Cosmai” di Bisceglie, l’I.T.I.S. “Jannuzzi” di Andria e l’I.T.I.S. “Fermi” di
Barletta.
La scadenza
degli avvisi è prevista per il prossimo 24 gennaio alle ore 12,00, con
l’eccezione di quello relativo all’istituto “Staffa” di Trinitapoli, prorogato
all’11 febbraio prossimo.
Tutta la documentazione per la partecipazione ai bandi è reperibile sul sito internet della Provincia di Barletta-Andria-Trani, www.provincia.bt.it, nella sezione Bandi in Scadenza.
Tutta la documentazione per la partecipazione ai bandi è reperibile sul sito internet della Provincia di Barletta-Andria-Trani, www.provincia.bt.it, nella sezione Bandi in Scadenza.
Ci preme far
notare e sottolineare che i Bandi contengono elementi che, a nostro avviso,
potrebbero ingenerare confusione e disorientamento in chi li legge o intenda
parteciparvi.
Infatti
all’articolo – Soggetti ammessi alla gara - è indicato che “possono
partecipare alla gara gli operatori economici che risultino iscritti al Registro degli Esercenti il Commercio, ai
sensi dell’art. 2 della legge n. 287 del 25 agosto 1991.” e,
all’articolo – Contenuto del plico di offerta – viene richiesto di
allegare “dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta
concorrente, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dell’iscrizione alla Camera di Commercio
Industria e Artigianato, ai fini dell’iscrizione nel registro degli esercenti
il Commercio ai sensi dell’art. 2 della L. n. 287/91”
In entrambi i
casi viene fornita un’informazione non corretta in quanto il citato Registro
degli Esercenti il Commercio per l’attività di somministrazione di alimenti e
bevande, di cui all’art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426 e richiamato
dall’art. 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287, tenuto dalle Camere di
Commercio, è stato soppresso ed eliminato con il mantenimento dei requisiti
professionali per il settore alimentare e per la somministrazione.
Di conseguenza, a
partire dal 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del decreto
legge n. 223/06, il Registro degli Esercenti il Commercio per l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande è da considerarsi soppresso. Inoltre, dalla soppressione del REC il
Ministero ha fatto anche discendere il venir meno del requisito del superamento
degli esami presso le Camere di Commercio, previsto dall’art. 2, comma 2,
lettera c), ultimo periodo, della legge n. 287/91, in quanto si tratta di un
requisito espressamente finalizzato all’iscrizione nel Registro.
A fronte della
soppressione, quindi, del R.E.C., per l’esercizio dell’attività di
Somministrazione al Pubblico di Alimenti e Bevande viene richiesto il requisito della “pratica
commerciale” così come prevista dall’art. 2, comma 3, ultimo periodo, della
legge n. 287 (ovvero, l’avere “prestato servizio, per almeno due anni negli
ultimi cinque, presso imprese esercenti attività di somministrazione di
alimenti e bevande, in qualità dipendenti qualificati addetti alla
somministrazione, alla produzione o all’amministrazione o, se trattasi di
coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di
coadiutore”), per analogia con quanto stabilito ai fini dell’avvio dell’attività
di vendita nel settore alimentare dal d. lgs. n. 114 (cfr. art. 5, comma 5,
lett. b). Il possesso dei requisiti professionali ai fini dell’accesso
all’attività di somministrazione, nonché all’attività di vendita dei prodotti
appartenenti al settore alimentare, resta infatti obbligatorio, come si ricava
dalla lettera dell’art. 3, comma 1, lettera a). Il Ministero ricorda che, per
la vendita nel settore alimentare, si tratta dei requisiti previsti dall’art.
5, comma 5, lettere a) e b), del d. lgs. n. 114 e, per la
somministrazione, di quelli previsti dall’art. 2, comma 2, lettera c),
con esclusione ovviamente dell’esame, e dall’art. 2, comma 3, con esclusivo
riferimento alla pratica commerciale, della legge n. 287.
Da ciò ne
discende che per la somministrazione, i requisiti professionali richiesti
per l’esercizio dell’attività sono la frequenza di corsi professionali
istituiti o riconosciuti dalle province aventi ad oggetto l'attività di
somministrazione di alimenti e di bevande, o corsi di una scuola alberghiera o
di altra scuola a specifico indirizzo professionale, ovvero aver la c.d.
“pratica professionale” (il possesso del titolo di studio universitario o di
istruzione secondaria superiore, che prima dava accesso all’esame, non viene
invece più considerato quale requisito professionale (a seguito
dell’eliminazione dell’esame stesso).
Poiché all’interno dei Bandi della
Provincia di Barletta-Andria-Trani non viene fatto alcun riferimento ai
requisiti di accesso all’attività ma viene unicamente citato, erroneamente, il
possesso del requisito di iscrizione nel R.E.C. (soppresso!), riteniamo
necessario un doveroso chiarimento, anche per evitare legittime contestazioni e
contenziosi successivi alla scadenza dei Bandi in questione.
La Provincia potrebbe altresì procedere in
autotutela alla rielaborazione dei contenuti procedurali e l’adeguamento alle
vigenti normative dei requisiti professionali richiesti per la partecipazione
ai Bandi.
Ufficio
Amministrativo
UNIMPRESA BAT
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