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mercoledì 23 gennaio 2013

BAT : IN SCADENZA LE DOMANDE PER LA GESTIONE DEI BAR MA C’E’ QUALCOSA CHE NON VA NELLA STESURA DEI BANDI


IL R.E.C. NON ESISTE PIU’ DAL 4 LUGLIO 2006 MENTRE NON SI FA ALCUN RIFERIMENTO ALLE VIGENTI NORME IN MATERIA DI POSSESSO DEL REQUISITO PROFESSIONALE.

Sono complessivamente nove, per altrettanti istituti scolastici di competenza della Provincia, le procedure aperte per l’affidamento in concessione del servizio di gestione bar. Gli istituti sono il Liceo Scientifico “Moro” di Margherita di Savoia,  l’I.S.S. “Staffa” di Trinitapli, l’I.S.S. “Cosmai” di Bisceglie, l’I.T.E.S. “Moro” di Trani, l’I.T.C. “Dell’Olio” di Bisceglie, il Liceo Scientifico “Cafiero” di Barletta, l’I.S.S. “Cosmai” di Bisceglie, l’I.T.I.S. “Jannuzzi” di Andria e l’I.T.I.S. “Fermi” di Barletta.
La scadenza degli avvisi è prevista per il prossimo 24 gennaio alle ore 12,00, con l’eccezione di quello relativo all’istituto “Staffa” di Trinitapoli, prorogato all’11 febbraio prossimo.
Tutta la documentazione per la partecipazione ai bandi è reperibile sul sito internet della Provincia di Barletta-Andria-Trani, www.provincia.bt.it, nella sezione Bandi in Scadenza.
Ci preme far notare e sottolineare che i Bandi contengono elementi che, a nostro avviso, potrebbero ingenerare confusione e disorientamento in chi li legge o intenda parteciparvi.
Infatti all’articolo – Soggetti ammessi alla gara - è indicato che “possono partecipare alla gara gli operatori economici che risultino iscritti al Registro degli Esercenti il Commercio, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 287 del 25 agosto 1991.” e, all’articolo – Contenuto del plico di offerta – viene richiesto di allegare “dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dell’iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato, ai fini dell’iscrizione nel registro degli esercenti il Commercio ai sensi dell’art. 2 della L. n. 287/91”
In entrambi i casi viene fornita un’informazione non corretta in quanto il citato Registro degli Esercenti il Commercio per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426 e richiamato dall’art. 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287, tenuto dalle Camere di Commercio, è stato soppresso ed eliminato con il mantenimento dei requisiti professionali per il settore alimentare e per la somministrazione.
Di conseguenza, a partire dal  4 luglio 2006, data di entrata in vigore del decreto legge n. 223/06, il Registro degli Esercenti il Commercio per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è da considerarsi soppresso.  Inoltre, dalla soppressione del REC il Ministero ha fatto anche discendere il venir meno del requisito del superamento degli esami presso le Camere di Commercio, previsto dall’art. 2, comma 2, lettera c), ultimo periodo, della legge n. 287/91, in quanto si tratta di un requisito espressamente  finalizzato all’iscrizione nel Registro.
A fronte della soppressione, quindi, del R.E.C., per l’esercizio dell’attività di Somministrazione al Pubblico di Alimenti e Bevande  viene richiesto il requisito della “pratica commerciale” così come prevista dall’art. 2, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 287 (ovvero, l’avere “prestato servizio, per almeno due anni negli ultimi cinque, presso imprese esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, in qualità dipendenti qualificati addetti alla somministrazione, alla produzione o all’amministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore”), per analogia con quanto stabilito ai fini dell’avvio dell’attività di vendita nel settore alimentare dal d. lgs. n. 114 (cfr. art. 5, comma 5, lett. b). Il possesso dei requisiti professionali ai fini dell’accesso all’attività di somministrazione, nonché all’attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore alimentare, resta infatti obbligatorio, come si ricava dalla lettera dell’art. 3, comma 1, lettera a). Il Ministero ricorda che, per la vendita nel settore alimentare, si tratta dei requisiti previsti dall’art. 5, comma 5, lettere a) e b), del d. lgs. n. 114 e, per la somministrazione,  di quelli previsti dall’art. 2, comma 2, lettera c), con esclusione ovviamente dell’esame, e dall’art. 2, comma 3, con esclusivo riferimento alla pratica commerciale, della legge n. 287.
Da ciò ne discende che per la somministrazione, i requisiti professionali richiesti per l’esercizio dell’attività sono la frequenza di  corsi professionali istituiti o riconosciuti dalle province aventi ad oggetto l'attività di somministrazione di alimenti e di bevande, o corsi di una scuola alberghiera o di altra scuola a specifico indirizzo professionale, ovvero aver la c.d. “pratica professionale” (il possesso del titolo di studio universitario o di istruzione secondaria superiore, che prima dava accesso all’esame, non viene invece più considerato quale requisito professionale (a seguito dell’eliminazione dell’esame stesso).
Poiché all’interno dei Bandi della Provincia di Barletta-Andria-Trani non viene fatto alcun riferimento ai requisiti di accesso all’attività ma viene unicamente citato, erroneamente, il possesso del requisito di iscrizione nel R.E.C. (soppresso!), riteniamo necessario un doveroso chiarimento, anche per evitare legittime contestazioni e contenziosi successivi alla scadenza dei Bandi in questione.
La Provincia potrebbe altresì procedere in autotutela alla rielaborazione dei contenuti procedurali e l’adeguamento alle vigenti normative dei requisiti professionali richiesti per la partecipazione ai Bandi.


                                                                                                          Ufficio Amministrativo
                                                                                                           UNIMPRESA BAT

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