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lunedì 30 giugno 2014

BAT : OBBLIGO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE ANCHE PER L’IMPRENDITORE AGRICOLO CON REDDITO INFERIORE A € 7.000,00

NEL CASO DI VENDITA SU AREE PUBBLICHE

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota della Direzione Generale per il mercato e la concorrenza (Prot. 77217 dell’08.05.2014), ha diramato la risoluzioni definitive in merito alla corretta interpretazione dell’art. 4 D.lgs. 228/2001 e ss. (Modernizzazione del settore agricolo), con particolare riferimento all’iscrizione del piccolo imprenditore agricolo nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese.
La direzione del MSE evidenzia anzitutto il dubbio applicativa rappresentato da un’amministrazione locale circa l’obbligatorietà di tale iscrizione, nel caso specifico di un soggetto  che dichiarava di non esservi tenuto avendo un fatturato annuo inferiore alla soglia di € 7.000,00 a norma dell’art.2 L. n°77/1997 e ss.
In merito alla questione prospettata,  lo stesso dicastero si è già pronunziato con precedente nota Prot. n°8698 del 20.02.2014, da cui si evince che il citato art. 4 del D.lgs n°228/2001 e ss. nel disciplinare l’esercizio della vendita di prodotti da parte degli imprenditori agricoli, prevede espressamente al comma 1 l’iscrizione obbligatoria per tali operatori nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A..
Il Ministero delle Politiche Agricole, con nota Prot. n°8425 del 27 settembre 2006, ha chiarito  che l’iscrizione è stata necessaria solo per chi intenda esercitare il commercio diretto dei prodotti agricoli al di fuori del fondo di produzione, escludendo dall’onere in esame solo chi svolga la vendita all’interno  del fondo aziendale o in zone limitrofe.
L’art. 2 della L. n° 77/1997 e ss., in riferimento all’art. 34 comma 6 del D.P.R. n°633/1972 e ss., esonera dall’iscrizione i produttori agricoli con un volume di affari nell’anno solare precedente pari o inferiore a € 7.000,00, ma è altrettanto vero che tale esenzione non può applicarsi alla vendita su aree pubbliche disciplinata come è noto dal predetto art. 4 comma 1 D.lgs. n°228/2001 e ss.
Quindi il Ministero delle Politiche Agricole con nota Prot. n°16304 del 06.03.2014 ha condiviso tale interpretazione precisando che la vendita può essere esercitata dall’imprenditore agricolo singolo od associato, con l’onere in entrambi i casi di dotarsi della partita I.V.A. e di iscriversi al Registro delle Imprese.
Inoltre, la vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è subordinata a previa comunicazione dell’operatore al Comune competente, recante non solo le generalità del richiedente, dell’iscrizione nel Registro delle Imprese e dell’ubicazione aziendale, ma anche la specificazione delle modalità con ci si intende praticare la vendita di determinati prodotti.
Pertanto, in definitiva, l’agricoltore che operi con un volume di affari  annuo pari ad € 7.000,00, costituito per almeno due terzi dalla cessione di prodotti agricoli, dovrà iscriversi al Registro delle Imprese qualora intenda esercitare la vendita diretta dei propri prodotti su aree pubbliche.
Si precisa che le vigenti norme generali in materia di commercio, non si applicheranno agli imprenditori agricoli che intendano vendere i propri prodotti direttamente ai privati, salvo restando il rispetto delle disposizione in materia di igiene alimentare.
L’ufficio legale del C.A.T. Imprese Nord-Baresi è a disposizione per ogni chiarimento.

avv. Vincenzo Pappolla                                                        dott. Raffaele Landriscina
       Ufficio Legale                                                                  direttore Confesercenti

      C.A.T. Imprese Nord Baresi srl                                           Provinciale Barletta Andria Trani

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