NEL CASO DI VENDITA SU AREE PUBBLICHE
Il Ministero dello Sviluppo
Economico, con nota della Direzione Generale per il mercato e la concorrenza
(Prot. 77217 dell’08.05.2014), ha diramato la risoluzioni definitive in merito
alla corretta interpretazione dell’art. 4 D.lgs. 228/2001 e ss.
(Modernizzazione del settore agricolo), con particolare riferimento all’iscrizione del piccolo imprenditore
agricolo nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese.
La direzione del MSE evidenzia
anzitutto il dubbio applicativa rappresentato da un’amministrazione locale
circa l’obbligatorietà di tale
iscrizione, nel caso specifico di un soggetto
che dichiarava di non esservi tenuto avendo un fatturato annuo inferiore
alla soglia di € 7.000,00 a norma
dell’art.2 L. n°77/1997 e ss.
In merito alla questione
prospettata, lo stesso dicastero si è
già pronunziato con precedente nota Prot. n°8698 del 20.02.2014, da cui si
evince che il citato art. 4 del D.lgs n°228/2001 e ss. nel disciplinare
l’esercizio della vendita di prodotti da parte degli imprenditori agricoli,
prevede espressamente al comma 1 l’iscrizione obbligatoria per tali operatori
nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A..
Il Ministero delle Politiche
Agricole, con nota Prot. n°8425 del 27 settembre 2006, ha chiarito che l’iscrizione è stata necessaria solo per
chi intenda esercitare il commercio diretto dei prodotti agricoli al di fuori
del fondo di produzione, escludendo dall’onere in esame solo chi svolga la
vendita all’interno del fondo aziendale
o in zone limitrofe.
L’art. 2 della L. n° 77/1997 e ss., in riferimento all’art. 34 comma 6
del D.P.R. n°633/1972 e ss., esonera dall’iscrizione i produttori agricoli con
un volume di affari nell’anno solare precedente pari o inferiore a € 7.000,00,
ma è altrettanto vero che tale esenzione non può applicarsi alla vendita su
aree pubbliche disciplinata come è noto dal predetto art. 4 comma 1 D.lgs.
n°228/2001 e ss.
Quindi il Ministero delle Politiche Agricole con nota Prot. n°16304 del
06.03.2014 ha condiviso tale interpretazione precisando che la vendita può
essere esercitata dall’imprenditore agricolo singolo od associato, con l’onere
in entrambi i casi di dotarsi della partita I.V.A. e di iscriversi al Registro
delle Imprese.
Inoltre, la vendita diretta
dei prodotti agricoli in forma itinerante è subordinata a previa comunicazione
dell’operatore al Comune competente, recante non solo le generalità del
richiedente, dell’iscrizione nel Registro delle Imprese e dell’ubicazione
aziendale, ma anche la specificazione delle modalità con ci si intende
praticare la vendita di determinati prodotti.
Pertanto, in definitiva, l’agricoltore che operi con un volume di
affari annuo pari ad € 7.000,00,
costituito per almeno due terzi dalla cessione di prodotti agricoli, dovrà
iscriversi al Registro delle Imprese qualora intenda esercitare la vendita
diretta dei propri prodotti su aree pubbliche.
Si precisa che le vigenti norme
generali in materia di commercio, non si applicheranno agli imprenditori
agricoli che intendano vendere i propri prodotti direttamente ai privati, salvo
restando il rispetto delle disposizione in materia di igiene alimentare.
L’ufficio legale del C.A.T. Imprese Nord-Baresi è a
disposizione per ogni chiarimento.
avv. Vincenzo Pappolla dott.
Raffaele Landriscina
Ufficio Legale direttore Confesercenti
C.A.T. Imprese
Nord Baresi srl Provinciale Barletta Andria Trani
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