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lunedì 6 luglio 2015

A BISCEGLIE NON SI COSTRUIRANNO GRATTACIELI

La recentissima sentenza del Consiglio di Stato n. 3259/2015 ha accolto il ricorso del Comune di Bisceglie, difeso dall’avv. Ingravalle, e ha sancito l’infondatezza della pretesa di operatori del settore edile che pretendevano di utilizzare il sia pur lodevole strumento del “piano casa”  oltre l’incremento volumetrico sancito dal Comune con i provvedimenti consiliari n. 81/2009 e 37/2012. Tale sentenza si pone nel solco e avvalora la scelta dell’Amministrazione Spina di conciliare la vocazione edificatoria delle aree comunali con la tutela e l’uso equilibrato del territorio biscegliese, senza alterare lo skyline cittadino e la sua fisionomia urbanistica.
LA sentenza in questione conferma la bontà delle scelte amministrative della Amministrazione Spina che hanno evitato cementificazioni selvagge e l’ utilizzo di strumenti di legge per costruire grattacieli con undici o dodici piani nella città di Bisceglie.
“A distanza di due anni dal mio insediamento nel 2013 - ha dichiarato il sindaco Spina - vedo attuati i nostri programmi amministrativi di rispetto dell’ambiente e di sviluppo edilizio sostenibile in termini di decoro urbano e di qualità della vita dei biscegliesi.
Non è possibile prevedere cosa sarebbe successo se non ci fosse stata l’Amministrazione Spina a tutelare il territorio e ad evitare che si costruissero inceneritori e grattacieli in ogni angolo della città.
E’ certo invece che il rispetto degli impegni elettorali e l’integrità dell’azione amministrativa costituisce oggi una garanzia per ogni progetto di governo per le future generazioni”

giovedì 4 giugno 2015

BISCEGLIE : IL CONSIGLIO DI STATO SANCISCE LA COMPLETA LEGITTIMITA’ DEGLI ATTI DEL COMUNE SULL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso proposto dalla s.p.a. Sieco contro il Comune di Bisceglie per la riforma della sentenza del T.A.R. Puglia  concernente la revoca dell’affidamento del servizio di igiene urbana ,  risarcimento danni  e parziale difetto di giurisdizione.
Si legge nella sentenza che ”Il Comune ha dato esecuzione al relativo giudicato: questo dapprima attribuendo alla SIECO l’aggiudicazione, e indi avviando le verifiche di propria competenza circa l’
esistenza dei requisiti necessari per procedere alla stipulazione contrattuale; al cospetto dell’irregolarità emersa, il Comune è però dovuto infine pervenire alla revoca della nuova aggiudicazione, misura costituente atto dovuto ai sensi dell’art. 38 d.lgs. cit., la cui adozione è imputabile a negligenze commesse dalla stessa ricorrente, la quale vi ha dato causa.
Se ne desume che l’Amministrazione ha dato già seguito alla riparazione in forma specifica del
pregiudizio causato dall’illegittimità accertata dalla sentenza n. 6122/2013, mentre la responsabilità dell’incompleta attuazione di siffatta riparazione è ascrivibile unicamente alle sopra richiamate circostanze riferibili alla medesima ricorrente.
Pertanto, non risulta spettante il risarcimento richiesto da quest’ultima, stante il principio, espresso dall’art. 30, comma 3, C.P.A., che esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza”.
Un altro passaggio significativo della sentenza recita:“ Vanno respinte, infine, le censure e le pretese dedotte dalla ricorrente avverso le ordinanze sindacali con cui è stato disposto che la soc. Camassambiente continuasse interinalmente la gestione del servizio.

In primo luogo, il riconoscimento della legittimità della revoca dell’aggiudicazione che ha colpito la SIECO esclude la sua legittimazione ad articolare doglianze in proposito.
In secondo luogo, nel merito va rilevato che, avuto riguardo alla prima di tali ordinanze, emessa in data 31 dicembre 2013, come si legge nel ricorso di primo grado, la SIECO aveva «accettato di prorogare la stipula del contratto … con avvio del servizio al 01/07/2014. Nelle more, la Camassambiente spa avrebbe continuato a svolgere il servizio».
Il verbale in atti del 30 dicembre 2013 reca, più precisamente, la dichiarazione della SIECO «di non
opporsi e di non avere nulla da eccepire rispetto» all’eventualità dell’emissione di un’ordinanza contingibile e urgente per la gestione del servizio da parte dell’attuale appellata «sino al 30.06.2014».
D’altra parte, l’Amministrazione nelle relative more non avrebbe potuto non farsi carico della imperiosa necessità di continuità del servizio...
Per quanto precede, si deve allora a più forte ragione escludere che la ricorrente abbia titolo di legittimazione e ragione di dolersi delle ordinanze sindacali del 24 e 30 giugno del 2014, che sono addirittura posteriori al provvedimento del 17 giugno 2014 che ha disposto la revoca, confermatasi legittima, della sua aggiudicazione.
D’altra parte, le ordinanze menzionate contengono anche una diffusa motivazione sulle ragioni giustificative della scelta dell’impresa cui è stata rivolta la richiesta di assicurare la prosecuzione del servizio.
“La sentenza del Consiglio di Stato sancisce la completa legittimità, la competenza e l’onestà dei nostri atti amministrativi su un tema così delicato come quello dell’igiene urbana.-  Ha dichiarato il sindaco Francesco Spina -  Grazie a ordinanze sindacali coraggiose, in un momento di contenzioso e di confusione nell’assetto normativo sulla gestione del ciclo dei rifiuti abbiamo assicurato la continuità del servizio di igiene urbana, sventando il rischio di causare  a Bisceglie una  situazione di emergenza igienico- ambientale. Ora occorrerà predisporre gli atti necessari per garantire e migliorare il servizio di igiene urbana nella città.”

giovedì 27 marzo 2014

BISCEGLIE : IL CONSIGLIO DI STATO ACCOGLIE L'APPELLO DEL COMUNE

 IL PRESIDENTE DELL'ARO VA ELETTO ALLA PRESENZA DI TUTTI I COMUNI SOTTOSCRITTORI.

Con l'Ordinanza n. 01293 del 26.03.2014 il Consiglio di Stato ha accolto l'appello del Comune di Bisceglie e ha sancito la necessità, ai sensi dell'art. 6 della convenzione costitutiva dell'ARO 1 Bat (Barletta-Bisceglie-Trani), della presenza dei rappresentanti di tutti e tre i comuni sottoscrittori per la nomina del presidente dell'ARO medesimo.
L'ARO (Ambito di Raccolta Ottimale) è un organo sovracomunale di recente costituzione  e dovrà svolgere il servizio di raccolta unica dei  dei rifiuti  nel territorio di Barletta, Bisceglie e Trani. Lo scorso 2 agosto, i comuni di Barletta e Trani avevano proceduto alla nomina del presidente dell'ARO in assenza del rappresentante del comune di Bisceglie. Alla luce dell'ordinanza del Consiglio d Stato,  la procedura di nomina del presidente dell'ARO dovrà essere sottoposta ad ulteriori approfondimenti.