“ (…) la ricorrente (è) altresì priva dello stesso interesse
strumentale alla rinnovazione della gara, poiché non potrebbe
parteciparvi, non possedendo allo stato l’iscrizione né
alla categoria OS21 né alla classe V della categoria OG12, requisiti di
qualificazione pacificamente richiesti dalla lex specialis”. Bonifica ex Saibi: definitivamente pronunciando sul ricorso di Camassambiente s.p.a. – contro il Comune di Margherita di Savoia, la Regione Puglia, e nei confronti di Teorema s.p.a.
in proprio e quale mandataria della costituenda a.t.i. con Papaleo
geom. Vincenzo Gaetano s.r.l. e Co.Get. soc. coop. (tutti costituitisi
in giudizio) – il Tar di Bari ha dichiarato inammissibili le
istanze della ricorrente per l’annullamento del verbale 16/2/2011, con
cui la commissione di gara (appositamente riconvocata) aveva
provvisoriamente aggiudicato l’appalto di bonifica dello stabilimento
industriale in favore della contro interessata. Con il ricorso era stato
richiesto l’annullamento tra l’altro della determina comunale n.
84/2011; della determina regionale n. 140/2010 (di approvazione del
nuovo progetto di bonifica) nonché degli sconosciuti verbali della
conferenza di servizi decisoria del 17/9-18/10/2010, della determina
14/4/2011 n. 333 con cui il Comune di Margherita di Savoia ha
definitivamente aggiudicato l’appalto in favore della controinteressata.
Udienza pubblica il 13 giugno 2012.
La ricorrente aveva partecipato alla gara indetta dal Comune di Margherita di Savoia risultandone aggiudicataria in via definitiva ma in accoglimento del ricorso proposto dalla seconda classificata Teorema s.p.a. – in proprio e quale mandataria della costituenda a.t.i. con Papaleo geom. Vincenzo Gaetano s.r.l. e Co.Get. soc. coop. – il Tar Bari ribunale con sentenza 2 ottobre 2009 n. 2223 (confermata in sede di appello dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5218/2010) aveva disposto l’annullamento dell’aggiudicazione suddetta per illegittima ammissione alla gara della Camassambiente s.p.a., risultata priva dei requisiti soggettivi minimi prescritti.
Con determina n. 140 dell’otto novembre 2010, la Regione, quale ente finanziatore dell’opera, ha annullato la precedente determina n. 166/2008 di approvazione del progetto messo a gara, al fine di introdurre integrazioni conseguenti al parere reso dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale (A.r.p.a.) approvandone uno nuovo, con consistente modifica del quadro economico.
Il Comune di Margherita di Savoia ha quindi provveduto alla riconvocazione della commissione di gara per stilare la nuova graduatoria ed aggiudicare i lavori in favore dell’a.t.i. capeggiata da Teorema s.p.a. quale seconda classificata, richiamandosi alla necessità di conformarsi al giudicato amministrativo.
“Diversamente dalla pur argomentata prospettazione della difesa della ricorrente” il Collegio non ha ritenuto che “il progetto approvato con determina 140/2010 rappresenti un quid novi per entità ed importo rispetto all’opera posta in gara, trattandosi di adeguamento alle prescrizioni dell’A.r.p.a. Puglia dovute ai rilievi del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Bari, comunque contenuto entro il limite quantitativo del “quinto d’obbligo” di cui all’art. 132 D.lgs. 163/2006”.
“Infatti, in virtù del suesposto adeguamento, l’importo del progetto originariamente stabilito in 4.666.643,01 euro è aumentato a 5.513.763,09 euro, con un incremento quindi pari a 847.120,08 euro, inferiore cioè al “quinto d’obbligo”, come d’altronde ammette in seconda battuta la stessa ricorrente (vedi memorie di replica)”.
Fonte Stato Quotidiano
Udienza pubblica il 13 giugno 2012.
La ricorrente aveva partecipato alla gara indetta dal Comune di Margherita di Savoia risultandone aggiudicataria in via definitiva ma in accoglimento del ricorso proposto dalla seconda classificata Teorema s.p.a. – in proprio e quale mandataria della costituenda a.t.i. con Papaleo geom. Vincenzo Gaetano s.r.l. e Co.Get. soc. coop. – il Tar Bari ribunale con sentenza 2 ottobre 2009 n. 2223 (confermata in sede di appello dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5218/2010) aveva disposto l’annullamento dell’aggiudicazione suddetta per illegittima ammissione alla gara della Camassambiente s.p.a., risultata priva dei requisiti soggettivi minimi prescritti.
Con determina n. 140 dell’otto novembre 2010, la Regione, quale ente finanziatore dell’opera, ha annullato la precedente determina n. 166/2008 di approvazione del progetto messo a gara, al fine di introdurre integrazioni conseguenti al parere reso dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale (A.r.p.a.) approvandone uno nuovo, con consistente modifica del quadro economico.
Il Comune di Margherita di Savoia ha quindi provveduto alla riconvocazione della commissione di gara per stilare la nuova graduatoria ed aggiudicare i lavori in favore dell’a.t.i. capeggiata da Teorema s.p.a. quale seconda classificata, richiamandosi alla necessità di conformarsi al giudicato amministrativo.
“Diversamente dalla pur argomentata prospettazione della difesa della ricorrente” il Collegio non ha ritenuto che “il progetto approvato con determina 140/2010 rappresenti un quid novi per entità ed importo rispetto all’opera posta in gara, trattandosi di adeguamento alle prescrizioni dell’A.r.p.a. Puglia dovute ai rilievi del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Bari, comunque contenuto entro il limite quantitativo del “quinto d’obbligo” di cui all’art. 132 D.lgs. 163/2006”.
“Infatti, in virtù del suesposto adeguamento, l’importo del progetto originariamente stabilito in 4.666.643,01 euro è aumentato a 5.513.763,09 euro, con un incremento quindi pari a 847.120,08 euro, inferiore cioè al “quinto d’obbligo”, come d’altronde ammette in seconda battuta la stessa ricorrente (vedi memorie di replica)”.
Fonte Stato Quotidiano
Nessun commento:
Posta un commento