Il Comune di Margherita di Savoia nella
comunicazione e nei modelli inviati per il pagamento del saldo della tariffa
per la raccolta dei rifiuti non ha precisato che i contribuenti possono
chiedere l’applicazione delle eventuali riduzioni tariffarie così come
disposto dall’articolo 14, comma 1 del Regolamento comunale per l’applicazione
della TARSU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 125 del
28.12.1995.
Poiché l’attuale Amministrazione
comunale (che ben avrebbe dovuto farlo per evitare di ulteriormente tartassare
i contribuenti margheritani) non l’ha fatto, siamo costretti a farlo noi.
Si ritiene utile, pertanto,
riportare quanto disposto dal Regolamento comunale sopra indicato:
“Art. 14
1. La
tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottonotata nel caso di:
a.
Abitazioni con unico occupante 20 %;
b.
Agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale 30%;
c. Locali
non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell’ipotesi di uso stagionale per
un periodo non superiore a sei mesi dell’anno risultante dalla licenza o
autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività
svolta 30%;
d. Abitazioni
tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a
condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di
variazione indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione principale e
dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in
comodato, salvo accertamento da parte del Comune 20%;
e. Utenti
che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano
dimora, per più di sei mesi all’anno, in località fuori del territorio
nazionale 30%;
f. Attività
produttive, commerciali e di servizi per i quali gli utenti dimostrino di
rientrare nelle condizioni previste dall’art. 67, punto 2 del D.L. 507\1993 20%;
g.
Abitazioni occupate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge,
quando gli stessi dichiarano di non possedere altri redditi al di fuori di una
sola pensione sociale minima e di non essere proprietari di alcuna unità
immobiliare produttiva di reddito esclusa l’abitazione in oggetto 30%;
h. Divorziate o separate
legalmente da almeno un anno, singole o con figli conviventi, il cui reddito
non superi l’equivalente di una pensione sociale minima e dichiarino di non
essere proprietari di alcuna unità immobiliare al di fuori dell’abitazione in
oggetto 30%”.
E’ bene sottolineare che
siffatta riduzione si applica anche alla maggiorazione del 0,30 euro/mq che va
non al Comune ma allo Stato.
PD
Sez. Margherita di Savoia
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