Visto l’art.1 comma 680 della L.147/2013 (LEGGE DI STABILITA’ 2014)
Visti i chiarimenti del MEF consultabili
sulla seguente pagina web (http://www.finanze.it/export/download/Imu/FAQ_Mini_IMU.pdf)
la cosiddetta MINI IMU con scadenza il 24 gennaio
2014
NON DEVE ESSERE
VERSATA PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE. IL COMUNE DI BARLETTA NON HA DELIBERATO
ALCUN AUMENTO DELL’ALIQUOTA PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE, RIMASTA ALLO 0,4%
INFATTI STANDARD PREVISTA DALLO STATO.
SOLO PER I TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E CONDOTTI DA
COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI i contribuenti dovranno procedere al versamento del 40%
della differenza tra quanto dovuto con l’aliquota standard dello 0,76% e
l’aliquota fissata dal Comune allo 0,86% (incremento deliberato con i poteri
del Consiglio dal Commissario straordinario), tenendo conto delle riduzioni
della base imponibile che qui si riportano:
Scaglione
|
Riduzione %
|
da 0 fino a € 6.000 compresi
|
100
%
|
da € 6.000 fino a € 15.500 compresi
|
70
%
|
da € 15.500 fino a € 25.500 compresi
|
50
%
|
da € 25.500 fino a € 32.000 compresi
|
25
%
|
e comunque la
differenza inferiore a 12 euro non dovrà essere versata.
Gli uffici del
Servizio Tributi e i Caf potranno fornire ogni elemento utile sulle esenzioni,
le riduzioni, la determinazione e le modalità di quanto dovrà essere versato.
L’Ufficio
Comunicazione
Nessun commento:
Posta un commento