L’art. 1 comma 490 della legge 147/2013, in vigore dal
01.01.2014 ha ripristinato l’indennizzo
per cessazione attività commerciale pari ad € 458,00 mensili.
La prestazione funziona come un vero e proprio ammortizzatore sociale il cui scopo è
quello diaccompagnare fino alla pensione coloro che lasciano definitivamente
l’attività.
I destinatari sono tutti coloro che esercitano, in qualità di titolari o collaboratori, l’attività
commerciale al minuto in sede fissa o ambulante, i gestori di bar e ristoranti
e gli agenti e rappresentanti di commercio e può essere richiesto da tutti
coloro che, nel periodo compreso tra il 01.01.2009 e il 31.12.2016, siano in
possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 D.lgs. n°207/1996, ossia:
-
62 anni, se uomini; 57 anni se donne;
-
Iscrizione, al momento della cessazione
dell’attività, per almeno cinque anni, in qualità di titolari o coadiutori
nella Gestione Commercianti I.N.P.S.
La domanda potrà essere presentata
presso la sede I.N.P.S. territorialmente competente, entro e non oltre il 31
gennaio 2017.
Al fine di poter usufruire della prestazione occorre che
l’attività sia completamente cessata (si intende cancellata dalla Camera di Commercio).
L'indennizzo
è incompatibile con l'esercizio di
qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato. Pertanto, la
corresponsione del beneficio termina il 1° giorno del mese successivo a quello
nel quale sia stata ripresa l'attività lavorativa sia essa dipendente che
autonoma.
Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare all'Inps la ripresa
dell'attività lavorativa entro 30 giorni dal suo verificarsi.
A sua volta
l'Inps è tenuto ad effettuare i controlli sul rispetto della norma che prescrive
l'anzidetta incompatibilità.
L’indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è erogato
agli aventi diritto fino al momento della decorrenza del trattamento
pensionistico di vecchiaia e non è previsto il pagamento dei trattamenti di
famiglia.
L’ufficio legale del Centro Servizi alle PMI “Dino Di Tondo” (società del sistema Confesercenti
Prov.le Barletta – Andria – Trani) è a disposizione per ogni chiarimento.
Per contatti: tel/fax 0883-888236; info@confesercentibat.it;
dott.
Raffaele Landriscina
avv. Vincenzo
Pappolla
Direttore Confesercenti
Ufficio Legale Confesercenti
Nessun commento:
Posta un commento