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martedì 21 ottobre 2014

BAT : PRESTAZIONI OCCASIONALI NON RETRIBUITE RESE DAL FAMILIARE NELL’AMBITO DEL COMMERCIO

DELL’ARTIGIANATO E DELL’AGRICOLTURA

Il Ministero del Lavoro, con propria circolare del 10 giugno 2013 n°37, ha fornito le indicazioni sulla corretta interpretazione della normativa relativa alle prestazioni di natura occasionale rese dal familiare nei settori del commercio dell’artigianato e dell’agricoltura.
Si ammette, infatti, la possibilità per l’imprenditore rientrante nei settori di cui sopra, di utilizzare l’attività dei propri familiari, parenti o affini a titolo di collaborazione meramente occasionale, non retribuita, senza necessità di assolvere obblighi nei confronti dell’Istituto Previdenziale.
Si intendono per parenti, gli ascendenti e i collaterali del’imprenditore sino al terzo grado e per affini gli ascendenti e i collaterali del coniuge sino al terzo grado.
 Diversa disposizione vale per il settore dell’agricoltura che contempla i rapporti di parentela e affinità sino al quarto grado.
La parentela o il vincolo coniugale da cui deriva l’affinità, devono essere riferiti all’imprenditore individuale o associato, sia in forma di società a carattere personale (S.n.c. e S.a.s.) sia di società a responsabilità limitata.
La circolare, individua due categorie di familiari le cui prestazioni lavorative possono essere ritenute, sulla base di una presunzione relativa di natura occasionale.
Pertanto, si fa riferimento a prestazioni resa nell’impresa da:
-        Familiari, parenti e affini titolari di trattamento pensionistico;
-        Familiari, parenti e affini impiegati full-time presso altro datore di lavoro,
In tali ipotesi, le prestazioni vengono considerate quali collaborazioni occasionali di tipo gratuito, escluse dall’obbligo di iscrizione presso l’Ente Previdenziale e non riconducibili all’area della subordinazione.
La presunzione appare tuttavia superabile in presenza degli indici sintomatici di una prestazione di lavoro subordinato, tra i quali: potere direttivo del datore di lavoro, stabile inserimento  in un’organizzazione di lavoro , un orario di lavoro e una retribuzione predeterminata, tali indici dovranno essere dimostrati mediante puntuale e idonea documentazione probatoria di carattere oggettivo e incontrovertibili.
Il quadro normativo di riferimento è così costituito:
-        Art. 21 comma 6 ter d.lgs. n°269/2013 per il settore dell’artigianato;
-        Art. 74 del dlgs. N°276/2003 per il settore dell’agricoltura;
-        Art. 29 della L. n°160/1975 per il settore del commercio.

La circolare individua l’occasionalità e la non abitualità della prestazione quale elemento comune e derimente al fine di escludere l’obbligo di iscrizione all’Ente Previdenziale e il conseguente versamento contributivo relativo all’attività svolta dal familiare a titolo gratuito all’interno dei tre settori.
Tale occasionalità e non abitualità viene determinata sulla base di un parametro convenzionale di natura quantitativa di 90 giorni, intesi come frazionabili in ore, ossia 720 ore annue nel corso dell’anno solare.
Il mancato rispetto del parametro quantitativo dovrà, evidentemente, essere dimostrato dal personale ispettivo mediante la rigorosa acquisizione di elementi di natura documentale o testimoniale, in assenza del quale non potrà ritenersi provato il superamento del limite di cui sopra.
Sempre il Ministero del Lavoro, ha precisato che le indicazioni di cui alla circolare n°37/2013 sono riferite agli obblighi di carattere previdenziale nei confronti dell’I.N.P.S.
In relazione agli obblighi I.N.A.I.L., restano ferme le indicazioni dell’Istituto che hanno inteso evidenziare la sussistenza di tali obblighi ogni qualvolta la prestazione sia ricorrente e non meramente accidentale.
Al fine di fornire un parametro oggettivo il Ministero del Lavoro di concerto con l’I.N.A.I.L., ritiene che vada considerata accidentale una prestazione resa uno/due volte nell’arco dello stesso mese a condizione che nell’anno le prestazioni effettuate non siano superiori a dieci giornate lavorative.

Confesercenti provinciale Barletta Andria Trani e l’ufficio legale del C.A.T. Imprese Nord-Baresi è a disposizione per ogni chiarimento.

dott. Raffaele Landriscina                           Avv. Vincenzo Pappolla
  direttore                                                     coordinatore
         Confesercenti Prov.le                                             Ufficio Legale
Barletta Andria Trani                                Confesercenti Prov.le BAT

                                       

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