DELL’ARTIGIANATO
E DELL’AGRICOLTURA
Il
Ministero del Lavoro, con propria circolare del 10 giugno 2013 n°37, ha fornito
le indicazioni sulla corretta interpretazione della normativa relativa alle
prestazioni di natura occasionale rese dal familiare nei settori del commercio
dell’artigianato e dell’agricoltura.
Si
ammette, infatti, la possibilità per l’imprenditore rientrante nei settori di
cui sopra, di utilizzare l’attività
dei propri familiari, parenti o affini a titolo di collaborazione meramente
occasionale, non retribuita, senza necessità di assolvere obblighi nei
confronti dell’Istituto Previdenziale.
Si
intendono per parenti, gli
ascendenti e i collaterali del’imprenditore sino al terzo grado e per affini gli ascendenti e i collaterali
del coniuge sino al terzo grado.
Diversa disposizione vale per il settore
dell’agricoltura che contempla i rapporti di parentela e affinità sino al
quarto grado.
La
parentela o il vincolo coniugale da cui deriva l’affinità, devono essere
riferiti all’imprenditore individuale o associato, sia in forma di società a
carattere personale (S.n.c. e S.a.s.) sia di società a responsabilità limitata.
La
circolare, individua due categorie di familiari le cui prestazioni lavorative
possono essere ritenute, sulla base di una presunzione relativa di natura
occasionale.
Pertanto,
si fa riferimento a prestazioni resa nell’impresa da:
-
Familiari,
parenti e affini titolari di trattamento pensionistico;
-
Familiari,
parenti e affini impiegati full-time presso altro datore di lavoro,
In
tali ipotesi, le prestazioni vengono considerate quali collaborazioni
occasionali di tipo gratuito, escluse dall’obbligo di iscrizione presso l’Ente
Previdenziale e non riconducibili all’area della subordinazione.
La
presunzione appare tuttavia superabile in presenza degli indici sintomatici di
una prestazione di lavoro subordinato, tra i quali: potere direttivo del
datore di lavoro, stabile inserimento in
un’organizzazione di lavoro , un orario di lavoro e una retribuzione
predeterminata, tali indici dovranno essere dimostrati mediante puntuale e
idonea documentazione probatoria di carattere oggettivo e incontrovertibili.
Il
quadro normativo di riferimento è così costituito:
-
Art. 21 comma 6 ter d.lgs. n°269/2013 per il
settore dell’artigianato;
-
Art. 74 del dlgs. N°276/2003 per il settore
dell’agricoltura;
-
Art. 29 della L. n°160/1975 per il settore del
commercio.
La
circolare individua l’occasionalità e la non abitualità della prestazione quale
elemento comune e derimente al fine di escludere l’obbligo di iscrizione all’Ente
Previdenziale e il conseguente versamento contributivo relativo all’attività
svolta dal familiare a titolo gratuito all’interno dei tre settori.
Tale
occasionalità e non abitualità viene determinata sulla base di un parametro
convenzionale di natura quantitativa di 90 giorni, intesi come frazionabili in
ore, ossia 720 ore annue nel corso dell’anno solare.
Il
mancato rispetto del parametro quantitativo dovrà, evidentemente, essere
dimostrato dal personale ispettivo mediante la rigorosa acquisizione di elementi
di natura documentale o testimoniale, in assenza del quale non potrà ritenersi
provato il superamento del limite di cui sopra.
Sempre
il Ministero del Lavoro, ha precisato che le indicazioni di cui alla circolare
n°37/2013 sono riferite agli obblighi di carattere previdenziale nei confronti
dell’I.N.P.S.
In relazione
agli obblighi I.N.A.I.L., restano ferme le indicazioni dell’Istituto che
hanno inteso evidenziare la sussistenza di tali obblighi ogni qualvolta la
prestazione sia ricorrente e non meramente accidentale.
Al
fine di fornire un parametro oggettivo il Ministero del Lavoro di concerto con
l’I.N.A.I.L., ritiene che vada considerata accidentale una prestazione resa
uno/due volte nell’arco dello stesso mese a condizione che nell’anno le
prestazioni effettuate non siano superiori a dieci giornate lavorative.
Confesercenti
provinciale Barletta Andria Trani e l’ufficio legale del C.A.T. Imprese
Nord-Baresi è a disposizione per ogni chiarimento.
dott. Raffaele Landriscina Avv. Vincenzo Pappolla
direttore coordinatore
Confesercenti Prov.le Ufficio Legale
Barletta Andria Trani Confesercenti Prov.le BAT
Nessun commento:
Posta un commento