Quanto costerà ai Comuni smaltire i rifiuti solidi in discarica dopo l’approvazione delle nuove tariffe da parte della Regione Puglia? Gli importi vanno da un minimo di 5,17 euro per tonnellata, tariffa applicata ai Comuni virtuosi che negli ultimi tempi hanno saputo incrementare le percentuali di raccolta differenziata, a un massimo di 25,82 euro a tonnellata per coloro che non hanno rispettato gli obiettivi fissati.
Nella Provincia di Barletta-Andria-Trani sono i Comuni di Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia che meritano di pagare il minimo, quindi 5,17 euro; buona anche la tariffa per il Comune di Andria, pari a 6,97 euro; decisamente più colpiti dall’ecotassa Barletta e Trani, che dovranno pagare ben 15 euro a tonnellata.Le tariffe sono state calcolate con riferimento al periodo settembre 2013-agosto 2014; pertanto, i Comuni che hanno avviato il “porta a porta” solo nel 2014 vedranno i primi benefici in termini di risparmio a partire dal prossimo anno.
L’ecotassa in Puglia è prevista dall’articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2011 n. 38 di Bilancio di previsione del 2012. Sarebbe dovuta entrare in vigore dal primo gennaio 2013, ma in sede di approvazione del Bilancio 2013 i consiglieri regionali decisero il rinvio di un ulteriore anno di una tassa che in fase di applicazione comporta l’esborso di 25,82 centesimi per ogni tonnellata di rifiuti che finisca in discarica. L’aliquota massima (25,82 euro a tonnellata) è applicata ai Comuni che non raggiungono, nel periodo di riferimento 1°settembre – 31 agosto di ciascuna annualità, il 40 per cento di raccolta differenziata.
Sono tuttavia previsti i seguenti criteri di premialità, che comportano riduzioni delle tariffe:
a) adeguamento da parte dei Comuni, in forma singola e/o associata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei contratti di gestione del servizio di raccolta rifiuti che contempli il raggiungimento delle percentuali di RD così come previste dal Decreto Legislativo n. 152/2006 e la predisposizione del regolamento di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 198 (Competenze dei comuni), comma 2, lettera g), del Decreto Legislativo n. 152/2006;
b) elevata qualità della frazione organica raccolta in maniera separata;
c) elevata qualità di raccolta degli imballaggi, attraverso sistemi di raccolta monomateriale;
d) elevata qualità del sistema di monitoraggio e controllo della raccolta anche mediante sistemi informativi territoriali.
La legge prevede però anche delle fasce per i Comuni che registrano percentuali di raccolta differenziata pari o superiori al 30 per cento ma inferiori al 40 per cento cui sono riconosciute le seguenti premialità:
a) riduzione del 12,5 per cento dell’aliquota di prima fascia al raggiungimento dell’indicatore di cui alla lettera a) del comma 6; detto indicatore può essere utilizzato nelle annualità successive a condizione che vengano raggiunte le percentuali di RD previste dal Decreto Legislativo n. 152/2006;
b) riduzione di un ulteriore 12,5 per cento dell’aliquota di prima fascia al raggiungimento dell’indicatore di cui alla lettera b) del comma 6.
Nella legge è previsto ancora che “ai fini del calcolo dei quantitativi di rifiuto differenziato e indifferenziato si tiene conto: a) per quanto attiene i rifiuti indifferenziati, delle quantità prodotte e conferite da ogni singolo ATO o Comune certificate sulla scorta delle dichiarazioni prodotte dai gestori degli impianti a servizio del relativo ATO di competenza; b) per quanto concerne i rifiuti differenziati, dei dati certificati direttamente dalle piattaforme dei consorzi di filiera, nel caso di comuni convenzionati nell’ambito dell’Accordo quadro nazionale Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) — Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), o dagli impianti privati presso i quali i comuni singoli o associati conferiscono le varie tipologie di rifiuto”.
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