Il Codice Etico individua i principi - guida per le forze politiche e sociali che sostengono la coalizione candidata al governo della città, ispirandosi ad analoghe esperienze italiane e ai seguenti documenti normativi e codici deontologici:a) Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003;
b) Decreto 28 novembre 2000 del Ministero della Funzione Pubblica: Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
c) Codice europeo di comportamento per gli eletti locali e regionali, presentato dal Ministero dell'Interno con Circolare n. 1/2004.
Art.1 - Nozioni e Generalità
1. Coloro i quali sono chiamati a svolgere funzioni pubbliche debbono considerare la buona amministrazione come criterio di riferimento del mandato ricevuto “con disciplina e onore”;
2. Il presente Codice Etico garantisce che le forze politiche, sociali e culturali che sostengono l'alleanza elettorale si impegnano affinchè ogni amministratore pubblico operi secondo quanto di seguito statuito;
3. Per “pubblico amministratore” va inteso:
a ) Qualsiasi persona che eserciti un mandato amministrativo, che sia stata nominata o eletta, che sia retribuita o non retribuita, a qualunque livello gerarchico appartenga;
b ) Qualsiasi persona che eserciti una pubblica funzione, anche per un organismo pubblico o una pubblica impresa direttamente o indirettamente partecipata dall'Ente.
Art. 2 - Incarichi di consulenza, studio e ricerca da parte del Comune.
1. Il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca, da parte del Comune di Barletta, deve avvenire nel rispetto dei principi di libera prestazione dei servizi, della non discriminazione, dell'uguaglianza di trattamento, della trasparenza, dell'economicità, dell'efficienza/efficacia e della rotazione della meritocrazia.
2. Non potranno essere contenti incarichi di cui al comma 1 :
a ) ad amministratori di altri Enti pubblici, al fine di evitare fenomeni distorti di “reciprocità”;
b ) al coniuge, al convivente, ai parenti fino al secondo grado e degli affini entro il secondo grado del "pubblico amministratore".
Art. 3 - Nomina dei rappresentanti in seno agli organismi e alle società partecipate anche indirettamente dal Comune di Barletta.
1. Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili degli uffici, i componenti di altri organismi pubblici, o che svolgano compiti di indirizzo e di controllo del servizio, non possono svolgere altri incarichi inerenti la gestione del servizio stesso.
2. Tale divieto varrà anche nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini entro il secondo grado dei soggetti precedentemente indicati e nei confronti di coloro che prestano a qualsiasi titolo attività di consulenza o collaborazione in favore del Comune o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio.
3. Coloro che rappresenteranno il Comune di Barletta negli organismi societari verranno selezionati secondo il criterio della competenza e della professionalità pluriennale.
Art. 4 - Fornitura dei servizi e acquisizione dei beni, conferimento di incarichi professionali e reclutamento del personale nelle società partecipate dal Comune di Barletta.
1. Le società partecipate dal Comune di Barletta acquisiranno da terzi beni e servizi esclusivamente con le metodologie indicate dal codice degli appalti pubblici.
2. Il personale assunto a tempo determinato o a tempo indeterminato verrà reclutato secondo i seguenti principi:
a ) dando adeguata pubblicità della selezione e con procedure che garantiscano l'imparzialità della scelta, curando l'adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti;
b ) assicurando la composizione delle commissioni con esperti di comprovata e documentata competenza nelle materie oggetto della selezione e che assicurino l'indipendenza di valutazione.
Art. 5 - Applicazione normativa antimafia.
1. Le forze politiche e sociali, che sostengono la coalizione per il governo della Città di Barletta, s'impegnano ad adottare un patto di integrità tra l'ente comunale e i partecipanti alle gare di appalto.
2. Gli amministratori comunali s’impegnano a esercitare ogni possibile controllo teso a impedire ogni forma di infiltrazione mafiosa, non solo al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, ma - anche - nella fase della sua realizzazione e, quindi, nell'ambito di eventuali sub-appalti e cessione di quote societarie.
Art. 6 - Rispetto della disciplina di bilancio e finanziaria.
1. Gli amministratori della Città di Barletta informeranno la loro azione al principio di trasparenza ed economicità nella gestione finanziaria dell'Ente, garantendo la buona gestione del pubblico denaro.
Art. 7 - Autosospensione del “pubblico amministratore”.
1. Il “pubblico amministratore” si dovrà autosospendere entro 10 giorni, in caso di rinvio a giudizio per i delitti di stampo associativo o mafioso, nonché per i reati di corruzione o concussione.
Art. 8 - Garanzia del patto di consigliatura.
1. Le forze politiche di Centro-Destra a sostegno del Candidato Sindaco Mariagrazia VITOBELLO, che sottoscrivono il presente Codice Etico, garantiscono che quanto in esso previsto verrà rispettato dagli eletti nelle proprie liste.
2. I consiglieri del Centro-Destra, nel corso del mandato, ove decidano di lasciare la coalizione, s'impegnano a dimettersi dall'incarico.
Leonardo Ingravallo
Nessun commento:
Posta un commento