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venerdì 22 giugno 2012

ANDRIA : AUMENTA LA TASSA RIFIUTI. GLI AMBULANTI NON CI STANNO. INVIATO UN SOLLECITO AI DIRIGENTI COMUNALI DEL SETTORE


In riferimento alla ns. del 7 maggio u.s., con la quale eravamo a sottoporre all’attenzione la natura delle richieste di  pagamento della Tassa Rifiuti Solidi Urbani Giornaliera, recapitate agli Operatori del mercato settimanale di Andria, incrementate di un notevole aumento percentuale, richiedendo, altresì, la corretta applicazione della tassa parametrandola all’esatto numero di occupazioni effettivamente effettuate nel corso dell’anno 2011 risultanti dal ruolino di mercato in possesso del Nucleo di Polizia Municipale – Sessione Annonaria, esattamente come sancito da numerose disposizioni normative e da Sentenze pronunciate in diverse sedi, già a vostra conoscenza, con la presente siamo a sollecitare le risposte richieste, soprattutto in relazione alle modalità di ricalcolo che l’Ufficio avrebbe dovuto determinare, al fine di applicare correttamente  la base di calcolo della tassa di cui all’oggetto.

Si attendono, inoltre, le risposte ai quesiti posti in relazione all’entità della tassazione applicata in quanto al momento pare venire meno il rispetto di taluni fondamentali ed imprescindibili parametri espressamente previsti dalla vigente normativa in materia, soprattutto la norma secondo la quale “la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che deve essere corrisposta al Comune deve essere costituita dalla tariffa applicata alla categoria di utenti con una “omogenea potenzialità di rifiuti” ovvero è applicabile la tariffa stabilita per coloro che hanno una potenzialità di rifiuti assimilabile, ai sensi del combinato disposto degli articoli 77 e 68 del DLgs. n. 507/1993. Anche la Corte di Cassazione, con sentenza n. 12574 del 21 maggio 2010, in conseguenza del ricorso presentato dal titolare di un’attività di commercio ambulante è giunta alla conclusione che: “La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuiti alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50 per cento” e che i Comuni devono attenersi nel regolamento per l’applicazione della TARSU sono contenuti nell’articolo 68 del DLgs. 15 novembre 1993 n. 507. Quest’ultimo, al secondo comma, dispone che per la determinazione comparativa delle tariffe, devono essere individuate categorie ed eventuali sottocategorie che tengano conto, fra l’altro, fra i vari gruppi di attività e di utilizzazione, dei “locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio”.

Anche rispetto alla richiesta di incontro formulata per gli approfondimenti che riteniamo ancora necessari, ad oggi non abbiamo ottenuto il riscontro auspicato.


                                                                                                          Il Presidente
       Savino Montaruli

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