In riferimento
alla ns. del 7 maggio u.s., con la quale eravamo a sottoporre all’attenzione la
natura delle richieste di pagamento della
Tassa Rifiuti Solidi Urbani Giornaliera, recapitate agli Operatori del mercato
settimanale di Andria, incrementate di un notevole aumento percentuale, richiedendo,
altresì, la corretta applicazione della tassa parametrandola all’esatto numero
di occupazioni effettivamente effettuate nel corso dell’anno 2011 risultanti
dal ruolino di mercato in possesso del Nucleo di Polizia Municipale – Sessione
Annonaria, esattamente come sancito da numerose disposizioni normative e da
Sentenze pronunciate in diverse sedi, già a vostra conoscenza, con la presente
siamo a sollecitare le risposte richieste, soprattutto in relazione alle
modalità di ricalcolo che l’Ufficio avrebbe dovuto determinare, al fine di
applicare correttamente la base di
calcolo della tassa di cui all’oggetto.
Si attendono,
inoltre, le risposte ai quesiti posti in relazione all’entità della tassazione
applicata in quanto al momento pare venire meno il rispetto di taluni
fondamentali ed imprescindibili parametri espressamente previsti dalla vigente
normativa in materia, soprattutto la norma secondo la quale “la tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani che deve essere corrisposta al Comune
deve essere costituita dalla tariffa applicata alla categoria di utenti
con una “omogenea potenzialità di rifiuti” ovvero è applicabile la
tariffa stabilita per coloro che hanno una
potenzialità di rifiuti assimilabile,
ai sensi del combinato disposto degli articoli 77 e 68 del DLgs. n.
507/1993. Anche la Corte
di Cassazione, con sentenza n. 12574 del 21 maggio 2010, in conseguenza del
ricorso presentato dal titolare di un’attività di commercio ambulante è giunta
alla conclusione che: “La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa,
rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi
attribuiti alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di
un importo percentuale non superiore al 50 per cento” e che i Comuni devono
attenersi nel regolamento per l’applicazione della TARSU sono contenuti nell’articolo
68 del DLgs. 15 novembre 1993 n. 507. Quest’ultimo, al secondo comma, dispone
che per la determinazione comparativa delle tariffe, devono essere individuate
categorie ed eventuali sottocategorie che tengano conto, fra l’altro, fra i
vari gruppi di attività e di utilizzazione, dei “locali ed aree adibite a
pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio”.
Anche rispetto
alla richiesta di incontro formulata per gli approfondimenti che riteniamo
ancora necessari, ad oggi non abbiamo ottenuto il riscontro auspicato.
Il
Presidente
Savino Montaruli
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