Sulla G.U. del
23 novembre scorso n°274, è stato pubblicato il regolamento di attuazione
dell’art.62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n°1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n°27.
La norma, come
si ricorderà, si applica, con efficacia dal 24 ottobre scorso, ai contratti che
hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di
quelli conclusi con il consumatore finale.
Il
regolamento, che a nostro avviso, si ritiene
sia entrato in vigore l’8 dicembre 2012, ma pare che il Ministero lo
ritenga già efficace dal giorno della pubblicazione in G.U., ai sensi dell’art
1, si applica con particolare riferimento alle relazioni economiche tra gli
operatori della filiera connotate da un significativo squilibrio nelle
rispettive posizioni di forza commerciale.
Questo non
esclude comunque l’applicazione della norma e delle relative sanzioni connesse,
a tutte le cessioni di prodotti agricoli ed alimentari, qualunque sia il
soggetto interessato (quindi anche le pubbliche amministrazioni) e di qualunque
dimensione sia l’impresa.
Nel frattempo,
è stato pubblicato in G.U. il D.Lgs. n°192/2012, le cui disposizioni
modificative del D.lsg. 231/2002, relativo ai ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali in generale si applicano alle transazioni concluse a
decorrere dal 1° gennaio 2013, tale decreto, in linea con la direttiva
20011/7/UE, nelle transazioni commerciali, prevede termini di pagamento non più
lunghi di sessanta giorni, se non diversamente concordato espressamente nel
contratto e purchè non sia gravemente iniquo per il creditore.
Le
disposizioni contenute nell’art 62 L. 27/2012, invece, non lasciano spazio
all’autonomia negoziale, in quanto i termini di pagamento sono inderogabili
(anche per le pubbliche amministrazioni),
ponendosi, quindi, in contrasto, o quantomeno, eccessivamente
restrittive, con la legislazione comunitaria,
anche se ritenute applicabili e non superate dalla nuova normativa.
Quindi è
evidente che le due normative, il D.lgs. 192/2012 e l’art.62 L. 27/2012, sono
contrastanti, in quanto la prima, applicando la legislazione comunitaria, ferma
restando i termini di pagamento di
trenta e sessanta giorni, lascia però ampio spazio all’autonomia
contrattuale, purchè un termine più lungo sia espressamente concordato e non
sia gravemente iniquo per il creditore.
L’art.62 L.
27/2012, statuisce invece che i termini di trenta e sessanta giorni, siano
invece inderogabili e la mancata osservanza implica le gravose sanzioni
previste dalla legge nonché gli interessi di mora.
Attualmente,
alla luce di questo grave contrasto legislativo, occorre che lo Stato faccia
chiarezza sulla questione ed evitare, dato il periodo, lunghi e costosi
contenziosi tra le imprese e tra imprese e pubblica amministrazione.
L’ufficio
legale Confesercenti Prov.le B.A.T. è a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Trani, 20.12.12
avv. Pappolla Vincenzo
Ufficio Legale Confesercenti Provinciale
Barletta Andria Trani
Nessun commento:
Posta un commento