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sabato 22 dicembre 2012

BAT : Contratti inerenti le Cessioni di Prodotti Agricoli e Alimentari Perentorietà dei termini di pagamento o autonomia contrattuale?



Sulla G.U. del 23 novembre scorso n°274, è stato pubblicato il regolamento di attuazione dell’art.62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n°1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n°27.

La norma, come si ricorderà, si applica, con efficacia dal 24 ottobre scorso, ai contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale.

Il regolamento, che a nostro avviso, si ritiene  sia entrato in vigore l’8 dicembre 2012, ma pare che il Ministero lo ritenga già efficace dal giorno della pubblicazione in G.U., ai sensi dell’art 1, si applica con particolare riferimento alle relazioni economiche tra gli operatori della filiera connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale.

Questo non esclude comunque l’applicazione della norma e delle relative sanzioni connesse, a tutte le cessioni di prodotti agricoli ed alimentari, qualunque sia il soggetto interessato (quindi anche le pubbliche amministrazioni) e di qualunque dimensione sia l’impresa.

Nel frattempo, è stato pubblicato in G.U. il D.Lgs. n°192/2012, le cui disposizioni modificative del D.lsg. 231/2002, relativo ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali in generale si applicano alle transazioni concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013, tale decreto, in linea con la direttiva 20011/7/UE, nelle transazioni commerciali, prevede termini di pagamento non più lunghi di sessanta giorni, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purchè non sia gravemente iniquo per il creditore.

Le disposizioni contenute nell’art 62 L. 27/2012, invece, non lasciano spazio all’autonomia negoziale, in quanto i termini di pagamento sono inderogabili (anche per le pubbliche amministrazioni),  ponendosi, quindi, in contrasto, o quantomeno, eccessivamente restrittive, con la legislazione comunitaria,  anche se ritenute applicabili e non superate dalla nuova normativa.

Quindi è evidente che le due normative, il D.lgs. 192/2012 e l’art.62 L. 27/2012, sono contrastanti, in quanto la prima, applicando la legislazione comunitaria, ferma restando i termini di pagamento di  trenta e sessanta giorni, lascia però ampio spazio all’autonomia contrattuale, purchè un termine più lungo sia espressamente concordato e non sia gravemente iniquo per il creditore.

L’art.62 L. 27/2012, statuisce invece che i termini di trenta e sessanta giorni, siano invece inderogabili e la mancata osservanza implica le gravose sanzioni previste dalla legge nonché gli interessi di mora.

Attualmente, alla luce di questo grave contrasto legislativo, occorre che lo Stato faccia chiarezza sulla questione ed evitare, dato il periodo, lunghi e costosi contenziosi tra le imprese e tra imprese e pubblica amministrazione.

L’ufficio legale Confesercenti Prov.le B.A.T. è a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Trani, 20.12.12







avv. Pappolla Vincenzo

Ufficio Legale Confesercenti Provinciale

Barletta Andria Trani


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