A MARZO E’ SCADUTO IL
TERMINE PER IL RAVVEDIMENTO INTERMEDIO.
SE LA SENTENZA DOVESSE
TARDARE ANCORA I CITTADINI SAREBBERO “COSTRETTI” A PAGARE UN CONTO SALATISSIMO.
Il
rinvio della sentenza del Tar addirittura a data da destinarsi mentre avrebbe
già dovuto esprimersi sul ricorso del Ministero “contro” gli aumenti tariffari
per IMU-TARI e TASI 2015 nel comune di Andria, non è cosa da poco e le
conseguenze potrebbero essere davvero serie per i contribuenti.
Una
sentenza che fosse giunta nei termini previsti, dopo che tutte le altre forme
di “salvataggio” governativo sono state di fatto escluse ancorché richieste e
sollecitate dai comuni pasticcioni per affermare la loro volontà vessatoria
“contro” i Contribuenti chiedendo la sanatoria delle illegittimità relative
alle delibere fuori tempo e fuori termine degli aumenti tariffari per IMU-TARI
e TASI 2015, avrebbe messo alcuni punti fermi ad una questione che ora potrebbe
indurre i cittadini e contribuenti ad essere assaliti dal panico quindi essere
indotti a pagare “forzatamente” ciò che ancora non si conosce se sia pienamente
legittimo o meno pagare.
Lo
scorso marzo quindi solo alcuni giorni fa è scaduto il termine, per quanti
decisero di pagare sulla base delle tariffe senza l’applicazione dell’aumento
incerto, per avvalersi del cosiddetto ravvedimento intermedio. Trattasi di una
recente novità legislativa. Infatti alle già previste e consolidate forme di
ravvedimento per omesso o tardivo versamento del tributo cioè: 1. ravvedimento
“sprint” (pagamento entro 14 giorni), con sanzione dello 0,2% al giorno (2% per
1/10), quindi 0,4% in caso di ritardo di due giorni, 0,6% in caso di ritardo di
tre giorni, e così via fino a 14 giorni (sanzione del 2,8 per cento); 2.
ravvedimento “breve” (entro 30 giorni), con sanzione del 3 per cento (1/10 del
30 per cento); 3. ravvedimento “lungo”(entro un anno), con sanzione del 3,75
per cento (1/8 del 30 per cento), dal 2015 è stata introdotta la cosiddetta
modalità intermedia CIOE’ QUELLA DI CUI AVREBBERO POTUTO USUFRUIRE I
CONTRIBUENTI ANDRIESI ENTRO MARZO SCORSO SE IL TAR SI FOSSE ESPRESSO E QUALORA
IL COMUNE DI ANDRIA AVESSE AVUTO RAGIONE SULLA SUA DECISIONE DI AUMENTARE LE
ALIQUOTE QUINDI I CONTRIBUENTI FOSSERO STATI CHIAMATI A PAGARE LE DIFFERENZE,
che è una nuova tipologia di ravvedimento che consente al contribuente di
sanare le irregolarità entro 90 giorni. A stabilirla è la nuova lettera a-bis
dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997 che prevede la riduzione della sanzione a un
nono del minimo se la regolarizzazione “avviene entro il novantesimo giorno
successivo al termine per la presentazione della dichiarazione,ovvero, quando
non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni”.
L’agenzia
delle Entrate è intervenuta con la circolare 23/E del 9 giugno 2015 chiarendo
che il termine di 90 giorni per effettuare il nuovo ravvedimento “intermedio”
decorre dalla data della violazione, se si tratta di omesso o tardivo
versamento. Il chiarimento si riferisce ai tributi erariali ma è applicabile
anche ai tributi locali, che vengono peraltro espressamente citati dalla
circolare.
La
mancata pronuncia del Tar, quindi, non è cosa da poco e auspichiamo che i
Giudici del Tribunale si siano resi conto delle conseguenze che tale rinvio
senza termine abbia avuto sui contribuenti ora che è stata VANIFICATA la
possibilità di usufruire del vantaggioso ravvedimento intermedio in applicazione
del quale il contribuente andriese, nel caso di vittoria del comune al Tar,
avrebbe potuto sanare l’omesso pagamento del saldo Imu e Tasi 2015 effettuando
il versamento entro il 15 marzo 2016, applicando al tributo la sanzione
dell’1,67% e gli interessi legali (0,5% su base annuale fino al 31 dicembre
2015 e 0,2% dal 1° gennaio 2016). Ad esempio, in caso di tributo pari a 1.000
euro, le sanzioni ammonterebbero a 16,7 euro e gli interessi a 0,61euro, per un
totale complessivo di 1.017 euro (importo arrotondato). Per effettuare il
calcolo degli interessi legali occorre utilizzare la seguente formula: imposta
non versata moltiplicata per il tasso legale (0,5% fino al 31 dicembre 2015,
0,2% dal 1° gennaio 2016) moltiplicato per il numero dei giorni di ritardo
diviso
36.500.
Trascorsi
quindi i termini per il ravvedimento intermedio non rimane ora che, sempre nel
caso arrivi la pronuncia del Tar favorevole al comune di Andria, avvalersi del
ravvedimento lungo cioè il pagamento entro un anno con sanzione del 3,75 per
cento. Il contribuente potrà avvalersi del ravvedimento lungo entro il 30
giugno dell’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione e
non entro il termine di un anno dalla violazione.
Un’altra
domanda sorge spontanea e legittima ancorché scomoda e fastidiosa per gli
strateghi professionisti: se il Tar dovesse ancora ritardare la pronuncia della
sentenza o se il comune di Andria, di fronte ad una quasi sicura “sconfitta”
viste le vane speranze di “sanatoria del pasticcio” del Milleproroghe
susseguente al ritiro del’emendamento anti-contribuenti nella legge di
stabilità (di fatto due sonore bocciature delle quali il Tar sicuramente ne
terrà in debita considerazione) dovesse decidere di ricorrere al Consiglio di
Stato e poi alla Cassazione cosa accadrebbe? Accadrebbe che si farebbe scadere
anche il termine di un anno per usufruire del comunque vantaggioso ravvedimento
lungo e mettere i contribuenti nella condizione di terrore inducendoli “di
forza” ad andare a versare le differenze o l’imposta non versata e questo, se
dovesse essere supportato da una diabolica e perversa “strategia” sarebbe
veramente umiliante e penoso e non resterebbe senza conseguenze.
L’invito
quindi è che il Tar possa immediatamente stabilire la data per la sentenza e
che non si metta il contribuente in condizione di essere costretto a pagare
qualcosa che al momento sembra ancora molto oscuro ed incerto e che sia lo
stesso Ente Pubblico quindi il Comune di Andria, anche attraverso la sua
schiera di avvocati, interni, aggiunti, aggregati, accomodati, acconsigliati,
sinora silente in tal senso, a PRETENDERE e SOLLECITARE per il bene della
Comunità e per la certezza del Diritto che il Tar si esprima entro l’anno in
modo da sapere come comportarsi senza essere sudditi e sottomessi fino
all’ultimo respiro.
Al
fine di evitare che si continui a strumentalizzare su questo argomento è bene
ricordare che comuni come quello di Andria hanno deliberato gli aumenti delle
aliquote e delle tariffe dei tributi locali, essendo andati al voto il 31
maggio del 2015, oltre il termine per il rispetto del limite per la
deliberazione del C.C. cioè quello del 30 luglio che sarebbe stato forse
difficile da rispettare ma non impossibile quindi ecco perché il Governo ne ha
tenuto conto non approvando la “sanatoria” e ne terrà conto anche il Tar con
fortissime possibilità che i cittadini vedano soddisfatte le loro legittime
aspirazioni di non vedersi salassati dall’Ente patrigno che continua a scavare
nelle tasche bucate dei contribuenti andriesi.
Area
Amministrativa
UNIMPRESA BAT
Il Responsabile
Savino Montaruli
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