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mercoledì 2 novembre 2016

ANDRIA : IL TAR NON DECIDE SULLA TAR(I)

Una patata bollente, bollentissima che potrebbe passare direttamente nelle mani di chi ambisce ad amministrare in futuro la città di Andria. Il Tar non decide sulla Tar(i). Sembra un gioco di parole ma è un gioco al massacro visto che moltissime migliaia, decine di migliaia di cittadini andriesi ancora oggi attendono una sentenza che non arriva mai. E curioso come la città di Andria sia sempre fuori dal coro quando si tratti di vicende giudiziarie ed ecco che ciò che altrove accade con normalità e regolarità nella città di Federico, pur in presenza di stesse quasi identiche situazioni, non accade mai nulla.
Sul “caso” IMU, TARI e TASI 2015 ad essere “condannati” dai rispettivi TAR, ai quali si sono rivolti, sono già stati quasi la totalità dei comuni ricorrenti contro il Ministero. Le sentenze sui cinquanta ricorsi presentati dai comuni in dodici Tar diversi, compresi quello di Andria, di Matera e di Francavilla già condannati, parlano di decisioni già depositate che condannano i comuni che hanno approvato in ritardo le delibere del 2015 (Imu, Tari, Tasi e addizionale Irpef), cioè adottate dopo il 30 luglio dello scorso anno, esattamente come ha fatto maldestramente il comune di Andria.
Una strage per i Comuni ora costretti ad applicare le aliquote del 2014 con l’impossibilità di recupero sul 2016 a causa del blocco ministeriale degli aumenti fiscali, tranne che per la Tari cioè quella Tassa Rifiuti che ad Andria è già da anni alle stelle nonostante gli ottimi risultati della raccolta differenziata fatta dai cittadini e nonostante i premi degli amici di Legambiente che lo hanno dichiarato, con una brutta parola, comune rIciclone.
Andria quindi attende la sua sentenza. Una sentenza che la fa tremare e che dovrebbe essere assolutamente favorevole ai contribuenti, avallando le tesi di coloro che hanno “consigliato” a questi di pagare senza gli aumenti illegittimi che comunque il comune di Andria ha sempre continuato a chiedere di pagare, senza adottare alcun provvedimento in autotutela.
Le Sentenze già pronunciate danno ragione dunque al Ministero dell'Economia che impugnò le delibere tardive dei comuni, compresa quella della città di Andria.
Nessuna chance per Andria che, come gli altri comuni, ha deliberato in ritardo? A nulla varrebbero le flebili e non giustificabili motivazioni poste alla base della “difesa” dell’Ente? Sta di fatto che ad Andria ci si attende un esito favorevole per i contribuenti che riceveranno o compenseranno con il pagamento di altri tributi locali il credito maturato qualora abbiano pagato con le tariffe aumentate mentre coloro che hanno applicato le vecchie tariffe dunque non hanno calcolato gli aumenti potranno stare tranquilli sulla scelta operata.
Dal canto suo il comune di Andria, in caso di condanna, dovrebbe dare non poche spiegazioni sia in merito al comportamento adottato dall’intero consiglio comunale che ha deliberato sia sull’aggravio venutosi a determinare anche a causa delle spese di giudizio cui potrebbe essere condannato, senza tenere conto del bilancio comunale e di quelle minori entrate, enormi minori entrate. Una situazione che sembra ormai senza via d'uscita anche per Andria che chiuderebbe il bilancio 2015 in disavanzo.
Quanto tempo ancora si prenderà il Tar per decidere sul “caso Andria”? Perché tanto ritardo?
Altre importanti domande che resteranno senza risposta, nella città del “silenzio diffuso”.



*Presidente Associazione “Io Ci Sono!”      

venerdì 8 luglio 2016

ANDRIA : AUMENTI IMU - TARI E TASI 2015. LA SENTENZA DEL TAR E’ ORMAI GIA’ SCRITTA.

IL TRIBUNALE DELLA BASILICATA SI E’ ESPRESSO PER GLI IDENTICI CASI A MATERA E FRANCAVILLA ED HA CONDANNATO I COMUNI CHE HANNO DELIBERATO IN RITARDO LE TARIFFE (PROPRIO COME HANNO DELIBERATO IN GRAVE RITARDO AD ANDRIA).

L’esito del ricorso presentato dal Ministero “contro” gli aumenti tariffari per IMU -TARI e TASI 2015 anche nel comune di Andria sembra essere già stato scritto ed erano in tanti a non avere dubbi sull’esito di tale provvedimento. Se è vero che è appena giunta notizia che il Tar ha annullato la Tasi 2015 di Matera perché la delibera venne approvata oltre il termine massimo (esattamente come accaduto ad Andria) è anche vero che per la stessa motivazione lo stesso Tar ha condannato il comune di Francavilla per la Tari. Per entrambi gli enti lucani dunque il Tar di Basilicata, accogliendo il ricorso fatto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha annullato le deliberazioni dei consigli comunali che hanno determinato le tariffe dei servizi relativi alla Tasi (i servizi indivisi) per il comune di Matera e la Tari (i rifiuti urbani) per il Comune di Francavilla. Le due sentenze emesse ieri giovedì 7 luglio 2016 dal Collegio presieduto da Giuseppe Caruso e composto da Pasquale Mastrantuono e Benedetto Nappi, seguono un analogo sviluppo dei fatti e concludono in modo analogo. In entrambi i casi la delibera di approvazione delle tariffe erano state adottate oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione. Il Ministero aveva invitato i comuni ad annullare i provvedimenti in autotutela ma in entrambi i casi le amministrazioni non hanno ottemperato e il Ministero ha presentato ricorso al Tar (proprio come accaduto ad ANDRIA). Il comune di Matera si è costituito in giudizio e lo ha fatto eccependo sia l’inammissibilità del ricorso (sostenendo “la limitazione dell'impugnabilità da parte del MEF ai soli regolamenti comunali in materia di entrate, con esclusione dei provvedimenti applicativi di quei regolamenti“) sia l’infondatezza.
Ma i giudici hanno stabilito che: “l’impugnata deliberazione di approvazione delle aliquote Tasi è stata adottata soltanto in data 28 agosto 2015 (AD ANDRIA AVVENUTA ADDIRITTURA IL 31 AGOSTO 2015) quindi ben oltre lo spirare del termine del 30 luglio 2015 fissato dal decreto del Ministero dell’interno e neppure sussistono dubbi circa la natura perentoria del termine stesso stanti le conseguenze sanzionatorie derivanti dalla relativa inosservanza e consistenti nella proroga ope legis delle tariffe ed aliquote valevoli per gli esercizi precedenti nonché nella mancanza di effetti per l’anno in corso di eventuali deliberazioni tardive.
Stesso discorso anche per il Comune di Francavilla che aveva approvato la delibera il 3 agosto 2015.
Ora quindi la patata bollente passa al Tribunale che si sta occupando del “caso Andria” ed anche in questo caso l’esito sembrerebbe scontato anche se da Palazzo San Francesco hanno sempre minimizzato la questione trincerandosi dietro motivazioni che, evidentemente, ieri il Tar Basilicata ha demolito. Per i Cittadini quindi si tratta di buone prospettive di veder consolidato il risparmio ottenuto pagando nel 2015 secondo le vecchie aliquote, come consigliato da moltissimi consulenti, mentre per le casse comunali e per il bilancio della città la prospettiva di reperire le relative poste in bilancio o qualcosa di molto peggio.

Area Comunicazione Sociale

Associazione “Io Ci Sono!”

lunedì 4 aprile 2016

ANDRIA : IL RINVIO DELLA SENTENZA DEL TAR SUGLI AUMENTI TARI E TASI METTE SOTTO RICATTO CITTADINI E CONTRIBUENTI.

A MARZO E’ SCADUTO IL TERMINE PER IL RAVVEDIMENTO INTERMEDIO.
SE LA SENTENZA DOVESSE TARDARE ANCORA I CITTADINI SAREBBERO “COSTRETTI” A PAGARE UN CONTO SALATISSIMO.

Il rinvio della sentenza del Tar addirittura a data da destinarsi mentre avrebbe già dovuto esprimersi sul ricorso del Ministero “contro” gli aumenti tariffari per IMU-TARI e TASI 2015 nel comune di Andria, non è cosa da poco e le conseguenze potrebbero essere davvero serie per i contribuenti.
Una sentenza che fosse giunta nei termini previsti, dopo che tutte le altre forme di “salvataggio” governativo sono state di fatto escluse ancorché richieste e sollecitate dai comuni pasticcioni per affermare la loro volontà vessatoria “contro” i Contribuenti chiedendo la sanatoria delle illegittimità relative alle delibere fuori tempo e fuori termine degli aumenti tariffari per IMU-TARI e TASI 2015, avrebbe messo alcuni punti fermi ad una questione che ora potrebbe indurre i cittadini e contribuenti ad essere assaliti dal panico quindi essere indotti a pagare “forzatamente” ciò che ancora non si conosce se sia pienamente legittimo o meno pagare.
Lo scorso marzo quindi solo alcuni giorni fa è scaduto il termine, per quanti decisero di pagare sulla base delle tariffe senza l’applicazione dell’aumento incerto, per avvalersi del cosiddetto ravvedimento intermedio. Trattasi di una recente novità legislativa. Infatti alle già previste e consolidate forme di ravvedimento per omesso o tardivo versamento del tributo cioè: 1. ravvedimento “sprint” (pagamento entro 14 giorni), con sanzione dello 0,2% al giorno (2% per 1/10), quindi 0,4% in caso di ritardo di due giorni, 0,6% in caso di ritardo di tre giorni, e così via fino a 14 giorni (sanzione del 2,8 per cento); 2. ravvedimento “breve” (entro 30 giorni), con sanzione del 3 per cento (1/10 del 30 per cento); 3. ravvedimento “lungo”(entro un anno), con sanzione del 3,75 per cento (1/8 del 30 per cento), dal 2015 è stata introdotta la cosiddetta modalità intermedia CIOE’ QUELLA DI CUI AVREBBERO POTUTO USUFRUIRE I CONTRIBUENTI ANDRIESI ENTRO MARZO SCORSO SE IL TAR SI FOSSE ESPRESSO E QUALORA IL COMUNE DI ANDRIA AVESSE AVUTO RAGIONE SULLA SUA DECISIONE DI AUMENTARE LE ALIQUOTE QUINDI I CONTRIBUENTI FOSSERO STATI CHIAMATI A PAGARE LE DIFFERENZE, che è una nuova tipologia di ravvedimento che consente al contribuente di sanare le irregolarità entro 90 giorni. A stabilirla è la nuova lettera a-bis dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997 che prevede la riduzione della sanzione a un nono del minimo se la regolarizzazione “avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione,ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni”.
L’agenzia delle Entrate è intervenuta con la circolare 23/E del 9 giugno 2015 chiarendo che il termine di 90 giorni per effettuare il nuovo ravvedimento “intermedio” decorre dalla data della violazione, se si tratta di omesso o tardivo versamento. Il chiarimento si riferisce ai tributi erariali ma è applicabile anche ai tributi locali, che vengono peraltro espressamente citati dalla circolare.
La mancata pronuncia del Tar, quindi, non è cosa da poco e auspichiamo che i Giudici del Tribunale si siano resi conto delle conseguenze che tale rinvio senza termine abbia avuto sui contribuenti ora che è stata VANIFICATA la possibilità di usufruire del vantaggioso ravvedimento intermedio in applicazione del quale il contribuente andriese, nel caso di vittoria del comune al Tar, avrebbe potuto sanare l’omesso pagamento del saldo Imu e Tasi 2015 effettuando il versamento entro il 15 marzo 2016, applicando al tributo la sanzione dell’1,67% e gli interessi legali (0,5% su base annuale fino al 31 dicembre 2015 e 0,2% dal 1° gennaio 2016). Ad esempio, in caso di tributo pari a 1.000 euro, le sanzioni ammonterebbero a 16,7 euro e gli interessi a 0,61euro, per un totale complessivo di 1.017 euro (importo arrotondato). Per effettuare il calcolo degli interessi legali occorre utilizzare la seguente formula: imposta non versata moltiplicata per il tasso legale (0,5% fino al 31 dicembre 2015, 0,2% dal 1° gennaio 2016) moltiplicato per il numero dei giorni di ritardo
diviso 36.500.
Trascorsi quindi i termini per il ravvedimento intermedio non rimane ora che, sempre nel caso arrivi la pronuncia del Tar favorevole al comune di Andria, avvalersi del ravvedimento lungo cioè il pagamento entro un anno con sanzione del 3,75 per cento. Il contribuente potrà avvalersi del ravvedimento lungo entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione e non entro il termine di un anno dalla violazione.
Un’altra domanda sorge spontanea e legittima ancorché scomoda e fastidiosa per gli strateghi professionisti: se il Tar dovesse ancora ritardare la pronuncia della sentenza o se il comune di Andria, di fronte ad una quasi sicura “sconfitta” viste le vane speranze di “sanatoria del pasticcio” del Milleproroghe susseguente al ritiro del’emendamento anti-contribuenti nella legge di stabilità (di fatto due sonore bocciature delle quali il Tar sicuramente ne terrà in debita considerazione) dovesse decidere di ricorrere al Consiglio di Stato e poi alla Cassazione cosa accadrebbe? Accadrebbe che si farebbe scadere anche il termine di un anno per usufruire del comunque vantaggioso ravvedimento lungo e mettere i contribuenti nella condizione di terrore inducendoli “di forza” ad andare a versare le differenze o l’imposta non versata e questo, se dovesse essere supportato da una diabolica e perversa “strategia” sarebbe veramente umiliante e penoso e non resterebbe senza conseguenze.
L’invito quindi è che il Tar possa immediatamente stabilire la data per la sentenza e che non si metta il contribuente in condizione di essere costretto a pagare qualcosa che al momento sembra ancora molto oscuro ed incerto e che sia lo stesso Ente Pubblico quindi il Comune di Andria, anche attraverso la sua schiera di avvocati, interni, aggiunti, aggregati, accomodati, acconsigliati, sinora silente in tal senso, a PRETENDERE e SOLLECITARE per il bene della Comunità e per la certezza del Diritto che il Tar si esprima entro l’anno in modo da sapere come comportarsi senza essere sudditi e sottomessi fino all’ultimo respiro.
Al fine di evitare che si continui a strumentalizzare su questo argomento è bene ricordare che comuni come quello di Andria hanno deliberato gli aumenti delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, essendo andati al voto il 31 maggio del 2015, oltre il termine per il rispetto del limite per la deliberazione del C.C. cioè quello del 30 luglio che sarebbe stato forse difficile da rispettare ma non impossibile quindi ecco perché il Governo ne ha tenuto conto non approvando la “sanatoria” e ne terrà conto anche il Tar con fortissime possibilità che i cittadini vedano soddisfatte le loro legittime aspirazioni di non vedersi salassati dall’Ente patrigno che continua a scavare nelle tasche bucate dei contribuenti andriesi.


                                                                                                                      Area Amministrativa
                                                                                                                        UNIMPRESA BAT
                                                                                                                          Il Responsabile

                                                                                                                         Savino Montaruli

venerdì 18 settembre 2015

TRINITAPOLI : Contenzioso Todisco, il Tar Puglia condanna il Comune.

In ordine al contenzioso, per un esproprio di terreni in 167, tra gli eredi Todisco ed il Comune di Trinitapoli, il Tar Puglia ha accolto il ricorso dei ricorrenti e condannato l’ente alle spese processuali. Allo stesso tempo, il Tar ha censurato la condotta amministrativa del comune procedendo alla trasmissione degli atti al Procuratore presso la Corte dei Conti, per la valutazione dei profili di responsabilità degli amministratori. 
Il Tar evidenzia che l’acquisizione alla mano pubblica del bene degli erediTodisco è stata, nel tempo, caratterizzata: “prima da procedura espropriativa, poi da accordo preliminare di cessione bonaria, poi, ancora, di decreto di esproprio, poi di revoca di quest’ultimo ed infine di reviviscenza dell’atto mediante annullamento della sua revoca”.
Nel 1998 gli eredi di Giovanni Todisco citavano il Comune di Trinitapoliper il risarcimento del danno rinveniente dall’occupazione illegittima di un terreno in zona 167. L’esproprio fu realizzato nel 1988 e concretizzato nel settembre del 1991 (atto n.131) a seguito del ricorso di Giovanni Todisco, in quanto il Comune non aveva ancora provveduto al pagamento di quanto dovuto. Con decreto 192 del 1992 l’amministrazione però ne disponeva la revoca e con decreto 193 emanava un altro provvedimento di riesame dello stesso decreto di esproprio. 
La richiesta di risarcimento del danno da occupazione illegittima, avanzata dagli eredi Todisco, fu accolta dalla Corte di Appello di Bari nel 2013 che condannò il Comune al pagamento di 230mila euro. L’amministrazione Di Feo propose ricorso in Cassazione conferendo incarico professionale all’avvocato Nicola Di Modugno che esprimeva un parere pro-veritate sulla base del quale il responsabile del terzo settore annullava d’ufficio i precedenti provvedimenti sindacali (192 e 193 del 1992), e con l’adozione del decreto n.1/2014 determinava la reviviscenza del decreto di esproprio 131 del 1991. Da qui è scaturito un nuovo ricorso al Tar da parte degli erediTodisco che ha portato alla sentenza (n. 400/2015) di condanna delComune di Trinitapoli
Il Collegio del Tar Puglia ha ritenuto che “l’agire amministrativo sia stato improntato alla reiterata abdicazione del principio di legalità, in quanto l’atto sarebbe stato adottato in palese eccesso di potere, per far rivivere un decreto di esproprio al fine, in realtà, di eludere una pronuncia giurisdizionale (Corte di Appello di Bari)”. 
Dell’argomento se n’è discusso nell’ultima seduta di Consiglio comunale per un debito fuori bilancio approvato dalla maggioranza di centrodestra con il voto contrario dei consiglieri Giuseppe Brandi e Donato Piccinino del Pd eAnna Maria Tarantino di Sel che giudicano la vicenda “un caso emblematico che fotografa l’azione amministrativa della giunta Di Feo. La censura del Tar - affermano - è una macchia indelebile che attesta una condotta fuori dai canoni della legalità”. 
GAETANO SAMELE

venerdì 9 gennaio 2015

BISCEGLIE : IL TAR PUGLIA CONFERMA LA LEGITTIMITÀ DEGLI ATTI DEL COMUNE SULL’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO RIFIUTI


“Alle volgari e sterili polemiche dopo la mia aggressione continuiamo a rispondere con i successi e la legittimità degli  atti amministrativi”

Il TAR Puglia  ha nel merito confermato quanto anticipato dallo stesso TAR e dal Consiglio di Stato in sede cautelare accertando e conclamando la perfetta legittimità degli atti amministrativi  del Comune di Bisceglie, difeso e rappresentato dall’ avv. Ingravalle, con cui il Comune  ha dichiarato la revoca dell’aggiudicazione  dell’appalto  per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani alla Sie.Co Spa per irregolarità della documentazione presentata e al contempo ha accertato la legittimità dell’ordinanza con cui il sindaco Spina ha affidato temporaneamente il servizio alla ditta Camassambiente. Si plaude e sottolinea anche la celerità con la quale la giustizia amministrativa, in meno di sei mesi, ha definitivamente statuito sulla vicenda,  dando piena attuazione alla certezza del diritto anche in relazione agli interessi pubblici e privati coinvolti nella vicenda.

“La pronuncia di merito del TAR – ha dichiarato il sindaco Spina - risulta di straordinaria importanza alla vigilia dell’atto di rettifica della convenzione ARO Barletta, Trani, Bisceglie  (ambito di raccolta ottimale) che ha visto vincere  l’Amministrazione Comunale di Bisceglie  una vitale partita per rivedere le condizioni originarie dell’assetto del servizio dell’igiene urbana nell’ambito dell’ARO Barletta Trani Bisceglie, contenendo in modo importante la lievitazione dei costi che avrebbero fatto aumentare a dismisura la TARI (tassa sulla immondizia) per i cittadini biscegliesi. Ricevere ormai da otto anni provvedimenti di carattere giudiziari sentenze  ordinanze che confermano la legittimità di appalti multimilionari e di procedure concorsuali e provvedimenti amministrativi monocratici di straordinaria delicatezza e importanza per la comunità  gratifica i sacrifici e i rischi che quotidianamente sostiene il sottoscritto con i suoi collaboratori politici e con i responsabili dell’apparato burocratico del Comune di Bisceglie. L’Amministrazione  Comunale di Bisceglie  continua a confermarsi punto di riferimento e modello di efficienza amministrativa, di trasparenza e di legalità. Alle sterili polemiche di chi, strumentalizzando gli atti criminosi commessi vilmente sulla  persona del sindaco  vorrebbe frenare la crescita della città, la mia Amministrazione risponde con risultati concreti e ricevendo provvedimenti di ogni natura giudiziaria che dimostrano come gli atti del Comune di Bisceglie sottoposti al vaglio e al controllo di ogni natura giudiziaria risultano sempre immuni da censure e rilievi di sorta.  Questo è da ascriversi a  merito di una classe politica che governa la città con responsabilità, al di là delle appartenenze, e del segretario generale, dirigenti e di dipendenti di comprovata onestà ed esperienza ventennale e con notevoli capacità tecniche (molti dirigenti sono gli stessi che hanno gestito il Comune di Bisceglie anche durante le amministrazioni precedenti alla mia). All’opposizione più cattiva che anziché manifestare vera solidarietà ha strumentalizzato l’atto delinquenziale avvenuto ai miei danni durante le festività natalizie, comunque da me dedicate al lavoro per la città, rinnovo l’invito al  dialogo e alla pace sociale nell’interesse supremo della nostra comunità. Criminali e delinquenti non hanno certamente bisogno del ”favoreggiamento politico” di una parte del PD di Bisceglie e di altri biechi e sparuti oppositori.”

venerdì 18 luglio 2014

BISCEGLIE : PIANO PAESAGGISTICO: L’AMMINISTRAZIONE SPINA A DIFESA DEI PALAZZI OTTOCENTESCHI E DELLA STORIA

l TAR Puglia ha rigettato il ricorso presentato dai proprietari  dei suoli di via Camere del Capitolo che invocavano la possibilità di abbattere un noto fabbricato ottocentesco in via Camere del Capitolo adiacente l'ex hotel Europa. Come si ricorderà l'Amministrazione Spina aveva adottato la variante urbanistica di adeguamento al PUTT,   tutelando ambiente e patrimonio storico urbanistico e nell'ambito di questo anche il palazzo adiacente l'hotel Europa. I proprietari e i costruttori avrebbero così potuto ottenere soltanto la ricostruzione col “piano casa” dell'immobile dell’ex hotel Europa ma non avrebbero potuto realizzare la volumetria inerente il palazzo ad esso adiacente. La delibera di adozione della variante aveva determinato non poche polemiche con alcune parti dell'opposizione, tanto che gli atti di quel Consiglio Comunale sono stati trasmessi su richiesta del sindaco alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani a causa della durezza con cui l'ex candidato sindaco Casella aveva attaccato l'amministrazione comunale per difendere i presunti diritti di una nota impresa edile biscegliese. 
Ora il TAR Puglia sez. Bari ha dato a ragione in questo primo match giudiziario in sede cautelare  alle scelte del sindaco Spina e della sua maggioranza, confermando la piena legittimità e assoluta opportunità dello storico atto  di tutela del patrimonio ambientale e culturale della città. "Spero che la decisione del TAR Puglia serva a restituire serenità a tutte le parti interessate alla questione del l'abbattimento e la ricostruzione del fabbricato adiacente l'hotel Europa. – Ha dichiarato il sindaco Spina - Il TAR ha rilevato nell’ordinanza che rigetta l’istanza cautelare che: “la salvaguardia del bene, espressione della memoria storica cittadina, appare assolutamente prevalente”, confermando  che tale scelta è ispirata alla tutela del supremo interesse pubblico della conservazione dei nostri beni storici architettonici e di tutte le testimonianze della storia dei nostri padri. 
Il TAR Puglia ci attribuisce oggi, grazie alla posizione miope ed ottusa di una parte dell’opposizione consiliare,  il ruolo politico di tutori e paladini  della storia e dei beni culturali della nostra città. Io stesso dalla scelta vincolistica mia e della mia amministrazione subisco un serio vincolo su un bene di proprietà della mia famiglia. Ma questa è l'epoca del coraggio e delle scelte forti e oneste intellettualmente. Se non ci fosse stato il sottoscritto, la sua amministrazione e qualche frangia responsabile della minoranza oggi sarebbe diventato reale il rischio della distruzione  in ogni parte della città di quelle testimonianze architettoniche storiche che invece devono essere tutelate per conservare la memoria  della nostra storia e della nostra cultura cittadina. 
Con questo atto della mia amministrazione comunale trasferiremo ai nostri figli e alle future generazioni una città più ricca e con un’anima forte; esso  traccia la rotta identitaria su cui scrivere il progresso sociale  economico ed occupazionale della nostra comunità”.

venerdì 11 ottobre 2013

BISCEGLIE : Ricorso PRODEO spa. Il TAR Puglia dà ragione al Comune.

Con sentenza n.1338 del 2013 il TAR Puglia ha respinto il ricorso della Prodèo spa avente ad oggetto l’impugnazione dell’appalto per l’affidamento del servizio di archiviazione, custodia e gestione dell’archivio comunale. Il Comune, assistito dall’avv. Nicola Calvani, ha ottenuto anche la condanna alle spese di giudizio.

Il TAR ha riscontrato l’assoluta legittimità di tutti i provvedimenti adottati dall’Amministrazione Comunale.“Si conferma l’assoluta competenza ed efficienza dell’Amministrazione Comunale di Bisceglie che adotta tutti gli atti amministrativi con imparzialità e trasparenza perseguendo esclusivamente l’interesse pubblico. Negli ultimi sette anni, il Comune di Bisceglie ha registrato il 95% di vittorie nei giudizi amministrativi e le uniche sentenze negative non riguardano contenziosi di particolare valore ma  piccole cause di modesta entità. L’attenzione particolare al contenzioso ha consentito di difendere scelte strategiche importanti per molti servizi ai cittadini e nel contempo di sottoporre all’occhio attento della Magistratura carte e documenti relativi ad appalti per svariati milioni di euro.”Ha dichiarato il sindaco Spina dopo aver appreso della sentenza del TAR