Il Settore Politiche
Attive di Sviluppo del Comune di Barletta, al fine di chiarire il quadro
normativo entro cui collocare le attività di intrattenimento e di spettacolo
all’interno di pubblici esercizi, diffonde il seguente comunicato:
“Lo
svolgimento di piccoli intrattenimenti all’interno di locali di pubblico
esercizio (bar, ristoranti, alberghi, pensioni ecc.), con musica dal vivo,
senza ballo e quindi senza il coinvolgimento del pubblico, che non prevede nè
il pagamento del biglietto d’ingresso nè una maggiorazione del costo delle
consumazioni, non è soggetto al rilascio dell’autorizzazione amministrativa
prevista dagli artt 68 e 69 del TULPS.
Infatti il 2°
comma, dell’art. 13 del D.L. n. 5 del 09/02/12 convertito nella legge n. 35 del
04/04/12, ha abrogato il 2° comma dell’art. 124
del Reg. TULPS approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
Restano
comunque soggetti all’obbligo di autorizzazione amministrativa di cui agli
artt. 68 e 69 del TULPS tutti gli intrattenimenti all’interno di locali di
pubblico esercizio che si prefigurano quali pubblico spettacolo in quanto
prevedono un coinvolgimento del pubblico (es. ballo etc.) e/o che vengono
svolti previo pagamento di un biglietto d’ingresso e/o maggiorazione dei prezzi
delle consumazioni.
Si precisa
che ogni tipo di intrattenimento all’interno dei dehors non è consentito
dal regolamento comunale vigente”.
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