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News dalle Città della BAT

giovedì 2 gennaio 2014

BARLETTA : ORARI DI APERTURA E CHIUSURA ATTIVITA' COMMERCIALI

ORARI DI APERTURA E CHIUSURA, GIORNATE DI RIPOSO INFRASETTIMANALE, DOMENICHE E FESTIVITA’ DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI e  DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.
LIMITE MASSIMO DELL’ORARIO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO PUBBLICO.

LIMITI ALLE EMISSIONI SONORE E DISCIPLINA DEGLI ORARI E DEL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI.

 Fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti così come previste dai contratti collettivi per le singole categorie di lavoratori,

1.      A TUTTI I TITOLARI DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI, COME INDIVIDUATE DAL D.LGS. 114/98, NONCHE’ DEGLI ESERCIZI  DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE,  di rendere noto al pubblico, tramite cartelli o altri mezzi idonei di informazione visibili dall’esterno, l’orario di effettiva apertura e chiusura, l’eventuale giornata di riposo infrasettimanale e l’eventuale chiusura domenicale e festiva dell’esercizio.

2.      AGLI OPERATORI SU AREA PUBBLICA del mercato settimanale, dei mercati rionali o che svolgano la propria attività in forma itinerante, l’osservanza delle seguenti disposizioni:
-      Le attività di vendita sono consentire dalle ore 07,00 alle ore 14,00 di tutti i giorni feriali;
-      Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature finalizzate all’esercizio del commercio su aree pubbliche devono essere eseguite non prima delle ore 06,00 ed entro e non oltre le ore 8,00 per il montaggio e per lo smontaggio dalle ore 14,00 ed entro e non oltre le ore 15,00.
-      Non è consentita la vendita in forma itinerante nel centro urbano come delimitato dall’art. 22 del Regolamento Comunale sulle Aree Pubbliche;
3.      la facoltà agli OPERATORI SU AREA PUBBLICA dei mercatini rionali di poter svolgere le proprie attività nei mercatini ove risultano assegnatari di posteggio, nel giorno 05/01/14;
4.      la facoltà agli OPERATORI SU AREA PUBBLICA del mercato settimanale e dei mercatini rionali, di poter svolgere le proprie attività nei posteggi di cui sono titolari, nel giorno 1° novembre 2014 e, straordinariamente, nel giorno 21/12/14;

O R D I N A, altresì

  1. A TUTTI I TITOLARI DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI NONCHE’ DEGLI ESERCIZI  DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, di sospendere ogni tipo di emissione sonora entro e non oltre le ore 24,00;

  1. il limite massimo all’orario di svolgimento delle attività di intrattenimento (danzante etc), svolte in modalità temporanea o permanente, in locali di pubblico spettacolo posti all’aperto o in locali chiusi, regolarmente autorizzati ai sensi del TULPS- R.D. 773 del 18/06/31, è fissato alle ore 03,00, nel rispetto degli obblighi e divieti previsti dall’Ordinanza per il Turismo e le strutture balneari della Regione Puglia attualmente in vigore, nonché delle previsioni normative di cui alla L.R. n. 3 del 12/02/02 - “Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico”- , al TULPS (R.D. 773/31) e al reg. TULPS , e alle  norme vigenti tese a contrastare l’inquinamento acustico;

  1. i PUBBLICI ESERCIZI DI TIPO “A” (RISTORANTI, TAVOLE CALDE,PIZZERIE) E DI TIPO “B” annessi agli stabilimenti balneari che insistono sulla litoranea di ponente e di levante, dal 01 giugno al 7 settembre 2014, possono protrarre, facoltativamente, le emissioni sonore entro e non oltre le ore 02,30. La medesima deroga è concessa ai titolari degli spettacoli viaggianti , installati sulla Litoranea di Ponente in occasione della Festa Patronale, che effettuano emissioni sonore.




Sono fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti da disposizioni normative per la detenzione ed il funzionamento di impianti per la diffusione di musica nei pubblici esercizi, nonché, come sopra già evidenziato, dalla  L.R. n. 3 del 12/02/02 - “Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico”- , dal TULPS (R.D. 773/31) e dal reg. TULPS , e dalle  norme vigenti tese a contrastare l’inquinamento acustico.

                     
SANZIONI

Le violazioni alla presente ordinanza saranno soggette a sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500
euro ai sensi dell’art. 7bis del D.Lgs. n.267/2000 e s.s.m., fatti salvi i casi di violazioni previste da norme legislative e/o regolamentari che prevedano sanzioni pecuniarie e accessorie diverse.
L’organo competente a irrorare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell’art. 17 L. 24 novembre
1981 n. 689.

MANDA la presente ORDINANZA per notifica ai responsabili delle Associazioni di categoria, alla Lega Coop., alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e alle Associazioni dei consumatori affinché ne possano divulgare la notizia.
MANDA altresì, al Comando P.M. , al Comando Carabinieri, al Commissariato di P.S. e al Comando della G.d.F. per il dovuto controllo.
MANDA agli uffici comunali : Traffico, Ambiente, Manutenzione e Barsa  per quanto di loro competenza.
La presente viene affissa all’Albo Pretorio per 30 giorni.
Avverso la presente ordinanza è possibile ricorrere all’Autorità Giudiziaria Amministrativa ovvero proponendo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini di Legge.
Dalla Residenza Municipale, 02/01/14

                                                                                              Firmato
                                                                                     IL VICE SINDACO
                                                                         Anna Rizzi FRANCABANDIERA

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