ORARI
DI APERTURA E CHIUSURA, GIORNATE DI RIPOSO INFRASETTIMANALE, DOMENICHE E
FESTIVITA’ DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI e DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.
LIMITE
MASSIMO DELL’ORARIO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO PUBBLICO.
LIMITI
ALLE EMISSIONI SONORE E DISCIPLINA DEGLI ORARI E DEL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI.
1.
A TUTTI I TITOLARI DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI, COME
INDIVIDUATE DAL D.LGS. 114/98, NONCHE’ DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, di rendere
noto al pubblico, tramite cartelli o altri mezzi idonei di informazione
visibili dall’esterno, l’orario di effettiva apertura e chiusura, l’eventuale
giornata di riposo infrasettimanale e l’eventuale chiusura domenicale e festiva
dell’esercizio.
2.
AGLI OPERATORI SU AREA PUBBLICA del mercato settimanale, dei mercati rionali o che
svolgano la propria attività in forma itinerante, l’osservanza delle seguenti
disposizioni:
-
Le attività di
vendita sono consentire dalle ore 07,00 alle ore 14,00 di tutti i giorni
feriali;
- Le operazioni di montaggio e smontaggio delle
attrezzature finalizzate all’esercizio del commercio su aree pubbliche devono
essere eseguite non prima delle ore
06,00 ed entro e non oltre le ore 8,00 per il montaggio e per lo smontaggio
dalle ore 14,00 ed entro e non oltre le ore 15,00.
- Non è consentita la vendita in forma itinerante nel
centro urbano come delimitato dall’art. 22 del Regolamento Comunale sulle Aree
Pubbliche;
3.
la facoltà agli OPERATORI SU AREA
PUBBLICA dei mercatini rionali di poter svolgere le proprie attività nei
mercatini ove risultano assegnatari di posteggio, nel giorno 05/01/14;
4.
la facoltà agli OPERATORI SU AREA
PUBBLICA del mercato settimanale e
dei mercatini rionali, di poter svolgere le proprie attività nei posteggi
di cui sono titolari, nel giorno 1°
novembre 2014 e, straordinariamente, nel giorno 21/12/14;
O R D I N A,
altresì
- A TUTTI I TITOLARI DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI
NONCHE’ DEGLI ESERCIZI DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, di sospendere ogni tipo di emissione sonora entro e non oltre le ore 24,00;
- il limite massimo
all’orario di svolgimento delle attività di intrattenimento (danzante
etc), svolte in modalità temporanea o permanente, in locali di pubblico
spettacolo posti all’aperto o in locali chiusi, regolarmente autorizzati
ai sensi del TULPS- R.D. 773 del 18/06/31, è fissato alle ore 03,00,
nel rispetto degli obblighi
e divieti previsti dall’Ordinanza per il Turismo e le strutture balneari
della Regione Puglia attualmente in vigore, nonché delle previsioni
normative di cui alla L.R. n. 3 del 12/02/02 - “Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione
dell’inquinamento acustico”- , al TULPS (R.D. 773/31) e al reg. TULPS
, e alle norme vigenti tese a
contrastare l’inquinamento acustico;
- i PUBBLICI ESERCIZI DI
TIPO “A” (RISTORANTI, TAVOLE CALDE,PIZZERIE) E DI TIPO “B” annessi agli
stabilimenti balneari che insistono sulla litoranea di ponente e di
levante, dal 01 giugno al 7 settembre 2014, possono protrarre, facoltativamente,
le emissioni sonore entro
e non oltre le ore 02,30. La medesima deroga è concessa ai titolari degli
spettacoli viaggianti , installati sulla Litoranea di Ponente in occasione
della Festa Patronale, che effettuano emissioni sonore.
Sono fatti salvi gli
obblighi e i divieti previsti da disposizioni normative per la detenzione
ed il funzionamento di impianti per la diffusione di musica nei pubblici esercizi, nonché, come sopra
già evidenziato, dalla L.R. n. 3 del
12/02/02 - “Norme di indirizzo per il
contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico”- , dal TULPS (R.D.
773/31) e dal reg. TULPS , e dalle
norme vigenti tese a contrastare l’inquinamento acustico.
SANZIONI
Le violazioni alla presente ordinanza saranno soggette
a sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500
euro ai sensi dell’art.
7bis del D.Lgs. n.267/2000 e s.s.m., fatti salvi i casi di violazioni previste
da norme legislative e/o regolamentari che prevedano sanzioni pecuniarie e accessorie
diverse.
L’organo competente a irrorare la sanzione
amministrativa è individuato ai sensi dell’art. 17 L . 24 novembre
1981 n. 689.
MANDA la presente ORDINANZA per notifica ai responsabili
delle Associazioni di categoria, alla Lega Coop., alle Organizzazioni Sindacali
dei lavoratori e alle Associazioni dei consumatori affinché ne possano
divulgare la notizia.
MANDA altresì, al Comando P.M. , al Comando Carabinieri, al
Commissariato di P.S. e al Comando della G.d.F. per il dovuto controllo.
MANDA agli uffici comunali : Traffico, Ambiente,
Manutenzione e Barsa per quanto di loro
competenza.
La
presente viene affissa all’Albo Pretorio per 30 giorni.
Avverso
la presente ordinanza è possibile ricorrere all’Autorità Giudiziaria
Amministrativa ovvero proponendo ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, nei termini di Legge.
Dalla
Residenza Municipale, 02/01/14
Firmato
IL VICE SINDACO
Anna Rizzi FRANCABANDIERA
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